Capo II
FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITà ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze
derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal
decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge
16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'Autorità e' Autorità nazionale di
regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3. L'Autorità, in quanto Autorità
nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a
conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero,
così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e
sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca
cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle
direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono
le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui
sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure
di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse
comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e
trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di
garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del
Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice
sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza nei giudizi di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del
Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l'articolo 23 bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di
carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le
materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice.
Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel
rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente,
dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e
dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico
compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono
alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono
necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le
conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su
richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità
possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente
nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea,
di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire
l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto
comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e
motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette
le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro.
Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga
Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su
richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne
informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da
un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi
riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in
materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle
rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le
informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano
a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano,
entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le
disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al
presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale
accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve
essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti
interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel
campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e
l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del
Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento,
consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni
sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta
giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di
provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non
oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura
che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della
consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a
persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto
necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della
procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati
della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate
ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono
tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del
Ministero e dell'Autorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l'Autorità,
nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima
considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui
concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L'Autorità coopera in modo trasparente
con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti
gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite
con il Codice; a tale scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad
un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni
più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni
nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui
all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che
rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli
scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita
documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla
Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso
il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al
comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità e'
tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione
europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui all'articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di
mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi
tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una
barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il
diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo
13.
5. L'Autorità tiene in massima
considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri
Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma
4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione
europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorità,
ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di
cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del
Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di
estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di
renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 13
Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di
regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso
contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a
conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6
del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorità
nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in
massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente
neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non
discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorità
contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversità
culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le
disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di
servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori,
compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo
alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli
obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e
l'interoperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione
coerente del Codice.
6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un
organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali
specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle
reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
7. Nell'ambito delle proprie attività il
Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorità si dota, conformemente alle
indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o
metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione
dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle
radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi
dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del
Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, e' fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione
dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo
coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e
in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme
di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e
conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono
essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima
disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con
analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre
frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle
disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di
trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al
Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti e' efficace
previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita
l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa
istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei
diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica,
svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le
specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle
radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione
n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti
non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l'assegnazione di
tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale
di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di
numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a
dominio e indirizzamento.
2. L'Autorità stabilisce il piano
nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione
nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i
fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
In particolare, l'Autorità vigila affinche' l'operatore cui sia stato
assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare
per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorità pubblica il piano nazionale
di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le
sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L'Autorità promuove l'armonizzazione
delle risorse di numerazione all'interno dell'Unione europea ove ciò sia
necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinche' non vi
siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi
per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di
numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di
assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in
coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in
tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui
al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti
esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello
locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio
nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di
redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari
dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile
indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in
conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
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