Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende
per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un
operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per
la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi
fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la
rete locale;
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti
sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con
la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o
sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della
televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le
risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso
privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti
i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica,
conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una
siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro
per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del
medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un
altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o
da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una
particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di
comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di
sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle
normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di
autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di
essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e
sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del
punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi
di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di
reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a
tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti
in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale
di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere
correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di
comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature
terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto
equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete
telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e
altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati,
tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di
segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e
a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che
permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide
elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio
di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio
dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei
servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate
nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite
uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di
numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei
seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e
consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura
del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di
servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo
che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed
editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i servizi
televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o
un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per
assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al
quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le
disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori
e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le
disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo
editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli
utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle
disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per
la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti
inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione
elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio
in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e'
libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni
derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e
della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche
disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di
comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del
principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma
1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di
comunicazione elettronica e' volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di
procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle
procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione
delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli
effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la
loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione
sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le
reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle
singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi
di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica,
inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di
adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e
servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni
approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di
convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e
delle Province autonome, operano in base al principio di leale
collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata
"Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del
settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A
tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi
della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di
attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed
informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le
proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela
dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà,
nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili
dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità
con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più
efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare
le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi
di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano
disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo,
anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di
delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle
ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito
modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali
o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi
compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il
conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b),
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono
applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II,
della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate
o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società,
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice
civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni
previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre
forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato,
delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da
distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai
sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e
alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
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