Art.
343 Apertura della tutela
Se
entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento
dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).
Se
il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la
tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
Del
giudice tutelare
Art.
344 Funzioni del giudice tutelare
Presso
ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed
esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il
giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue
funzioni (att. 43 e seguenti).
Del
tutore e del protutore
Art.
345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale
dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la
quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di
un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione
(620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un
protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il
cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle
quali derivi l'apertura di una tutela.
I
parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il
fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in
cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla
persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in
cui ha avuto notizia della designazione.
Art.
346 Nomina del tutore e del protutore
Il
giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura
della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360,
389).
Art.
347 Tutela di più fratelli
E'
nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di
interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina
ai minori un curatore speciale.
Art.
348 Scelta del tutore
Il
giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere
fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata (2699; 2703).
Se
manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i
quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il
giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il
minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In
ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il
minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.
(5°
comma abrogato).
Art.
349 Giuramento del tutore
Il
tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art.
350 Incapacità all'ufficio tutelare
Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio (att. 129):
1)
coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2)
coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3)
coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti
o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della
quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del
patrimonio di lui;
4)
coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella
decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5)
il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art.
351 Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono
dispensati dall'ufficio di tutore:
1)
abrogato;
2)
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3)
i membri del Sacro Collegio;
4)
i Presidenti delle Assemblee legislative:
5)
i Ministri Segretari di Stato.
Le
persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare
che non intendono valersi della dispensa.
Art.
352 Dispensa su domanda
Hanno
diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare
l'esercizio della tutela (353):
1)
i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2)
gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3)
abrogato;
4)
i militari in attività di servizio;
5)
chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6)
chi ha più di tre figli minori;
7)
chi esercita altra tutela;
8)
chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9)
chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di
pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è
costituita la tutela.
Art.
353 Domanda di dispensa
La
domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve
essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del
giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il
tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela
non sia stata conferita ad altra persona.
Art.
354 Tutela affidata a enti di assistenza
La
tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita
dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il
minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione
dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le
funzioni di tutela (355-2)
E'
tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore
quando la natura o I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art.
355 Protutore
Sono
applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa
sezione.
Non
si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art.
354.
Art.
356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi
fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se
questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore
speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se
il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale
deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si
applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
Dell'esercizio
della tutela
Art.
357 Funzioni del tutore
Il
tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti
gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).
Art.
358 Doveri del minore
Il
minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la
casa o I'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora
se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art.
359 (abrogato)
Art.
360 Funzioni del protutore
Il
protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore (380).
Se
anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il
giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il
protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in
cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli
ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti
conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Art.
361 Provvedimenti urgenti
Prima
che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico
ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti
che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare
il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei
sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Art.
362 Inventario
Il
tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente
notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario
deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare
la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).
Art.
363 Formazione dell'inventario
L'inventario
si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò
delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli
amici della famiglia.
Il
giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario
è depositato presso la pretura.
Nel
verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità.
Art.
364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario
si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le
carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio,
osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Art.
365 Inventario di aziende
Se
nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si
procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla
formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento
delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari
sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato
nell'inventario generale.
Art.
366 Beni amministrati da curatore speciale
Il
tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore
anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore
speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni,
deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il
curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Art.
367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il
tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere
o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel
caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In
ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).
Art.
368 Omissione della dichiarazione
Se
il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora,
sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela (384).
Art.
369 Deposito di titoli e valori
Il
tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che
questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non
è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione
(357).
Art.
370 Amministrazione prima dell'inventario
Prima
che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi
agli affari che non ammettono dilazione (361).
Art.
371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione
Compiuto
l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
l)
sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli
studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso
minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso
dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2)
sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e
per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
3)
sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende
commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative
modalità e cautele.
Nel
caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del
tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio
dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art.
372 Investimento di capitali
I
capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare,
essere dal tutore investiti:
1)
in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2)
nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3)
in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in
obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito
fondiario;
4)
in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di
risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il
protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito
(att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da
quelli sopra indicati (att. 45-1)
Art.
373 Titoli al portatore
Se
nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve
farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare
disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art.
374 Autorizzazione del giudice tutelare
Il
tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att.
45-1):
l)
acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per
l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);
2)
riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3)
accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a
pesi o a condizioni;
4)
fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in
ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore
età;
5)
promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di
danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art.
375 Autorizzazione del tribunale
Il
tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
l)
alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento (376);
2)
costituire pegni o ipoteche;
3)
procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4)
fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione
è data su parere del giudice tutelare.
Art.
376 Vendita di beni
Nell'autorizzare
la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a
trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc.
Civ. 734).
Quando
nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare
(att. 45-1)
Art.
377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli
atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o
aventi causa (1425 e seguenti).
Art.
378 Atti vietati al tutore e al protutore
Il
tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore (1471, n. 3).
Non
possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le
cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli
atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del
tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il
tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna
ragione o credito (1261) verso il minore.
Art.
379 Gratuità della tutela
L'ufficio
tutelare è gratuito.
Il
giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le
difficolta dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa
indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito
il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione,
sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art.
380 Contabilità dell'amministrazione
Il
tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e
renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il
giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di
qualche prossimo parente o affine del minore.
Art.
381 Cauzione
Il
giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone
l'ammontare e le modalità (att. 131).
Egli
può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse
prestata.
Art.
382 Responsabilità del tutore e del protutore
Il
tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui
cagionato violando i propri doveri.
Nella
stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri
del proprio ufficio.
Della
cessazione del tutore dall'ufficio
Art.
383 Esonero dall'ufficio
Il
giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra
persona atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art.
384 Rimozione e sospensione del tutore
Il
giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio
per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il
giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato;
può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non
ammettono dilazione (att. 129-2).
Del
rendimento del conto finale
Art.
385 Conto finale
Il
tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).
Art.
386 Approvazione del conto
Il
giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a
esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se
non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o
lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).
Qualora
il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice
tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati (att. 45-3).
Art.
387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le
azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della
maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio
e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore,
il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice
tutelare pronunzia sul conto stesso (386).
Le
disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento
del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art.
388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto
Nessuna
convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo
prima dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).
La
convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Art.
389 Registro delle tutele
Nel
registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti
a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero
e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e
dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato
personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell'apertura
e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine
all'atto di nascita del minore.
Dell'emancipazione
Art.
390 Emancipazione di diritto
Il
minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art.
391 (abrogato)
Art.
392 Curatore dell'emancipato
Curatore
del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se
entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se
interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione
personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo
all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae
successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti
previsti nell'art. 165.
Art.
393 Incapacità o rimozione del curatore
Sono
applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e
384 (att. 129-2).
Art.
394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione
conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il
minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali
sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come
attore sia come convenuto.
Per
gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del
curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att.
45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se
curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del
giudice tutelare.
Qualora
nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un
curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att.
45-1).
Art.
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel
caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva,
se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art.
396 Inosservanza delle precedenti norme
Gli
atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono
essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa
(1425 e seguenti).
Sono
applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art.
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il
minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza
del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice
tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione
può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio,
previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il
minore emancipato.
Il
minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa
commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774;
Cod. Proc. Civ. 75).
Art.
398-399 (abrogati)
|