Art.
1992 Adempimento della prestazione
Il
possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso
indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme
prescritte dalla legge.
Il
debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti
del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare del diritto.
Art.
1993 Eccezioni opponibili
Il
debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a
questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul
contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità
della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento
dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio
dell'azione.
Il
debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui
rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare
il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore
medesimo.
Art.
1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi
ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147,
1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non
è soggetto a rivendicazione (948).
Art.
1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il
trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che
sono ad esso inerenti.
Art.
1996 Titoli rappresentativi
I
titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla
consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle
medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684,
1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art.
1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il
pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670
e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in
un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto
se non si attuano sul titolo.
Art.
1998 Titoli con diritto a premi
Nel
caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento
dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie
prodotte dal titolo (981).
Il
premio è investito a norma dell'art. 1000.
Nel
pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai
premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art.
1999 Conversione dei titoli
I
titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del
possessore.
Salvo
il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa
dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al
portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria
identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Art.
2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I
titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo
multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I
titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di
taglio minore.
Art.
2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le
. norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente
disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I
titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art.
2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le
norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a
identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il
trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione.
Dei
titoli al portatore
Art.
2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il
trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo
(1994).
Il
possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del diritto
in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).
Art.
2004 Limitazione della libertà di emissione
Il
titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro
non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art.
2005 Titolo deteriorato
Il
possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla
circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di
ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del
primo e il rimborso delle spese.
Art.
2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo
disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al
portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia
chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al
portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli
accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo
(2946).
Il
debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima
del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il
vizio del possesso del presentatore.
Se
i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il
denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod.
Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni
anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano
presentati da altri.
E
salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore
del titolo.
Art.
2007 Distruzione del titolo
Il
possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto
di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo
equivalente.
Le
spese sono a carico del richiedente.
Se
la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Dei
titoli all'ordine
Art.
2008 Legittimazione del possessore
Il
possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del diritto
in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283).
Art.
2009 Forma della girata
La
girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E
valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La
girata al portatore vale come girata in bianco.
Art.
2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi
condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
E
nulla la girata parziale.
Art.
2011 Effetti della girata
La
girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se
il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col
proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il
titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne
una nuova.
Art.
2012 Obblighi del girante
Salvo
diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal
titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della prestazione da
parte dell'emittente.
Art.
2013 Girata per incasso o per procura
Se
alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura
per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al
titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L'emittente
può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al
girante.
L'efficacia
della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta
incapacità del girante.
Art.
2014 Girata a titolo di pegno
Se
alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il
giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata
da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente
non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri
rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il
titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Art.
2015 Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto
di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli
effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art.
2016 Procedura d'ammortamento
In
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore
può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con
ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (Cod.
Proc. Civ. 125).
Il
ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo
e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il
presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità
dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento
e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché
nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della
pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento
decorre dalla data della scadenza.
Il
decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante
la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del
decreto libera il debitore.
Art.
2017 Opposizione del detentore
L'opposizione
del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato
l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al
ricorrente e al debitore.
L'opposizione
non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del
tribunale.
Se
l'opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto
l'ammortamento.
Art.
2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Durante
il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere
tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e
scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod.
Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art.
2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso
senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha
più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto
l'ammortamento.
Chi
ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato
del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione,
può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia
ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art.
2020 Leggi speciali
Le
norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi
speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
Dei
titoli nominativi
Art.
2021 Legittimazione del possessore
Il
possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto
in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel
titolo e nel registro dell'emittente.
Art.
2022 Trasferimento
Il
trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di
un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta
annotazione nel registro.
Colui
che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il
rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria
identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un
notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è
richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo
diritto mediante atto autentico (2703).
Le
annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la
responsabilità dell'emittente.
L'emittente
che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e
esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art.
2023 Trasferimento mediante girata
Salvo
diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da
un agente di cambio.
La
girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e
necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il
trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente
fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si
dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha
diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro
dell'emittente.
Art.
2024 Vincoli sul credito
Nessun
vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei
terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel
registro (1997).
Per
l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
Art.
2025 Usufrutto
Chi
ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo
nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del
proprietario.
Art.
2026 Pegno
La
costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può farsi
anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in
garanzia" o altra equivalente (2014).
Il
giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non
mediante girata per procura (2013).
Art.
2027 Ammortamento
In
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o
il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere
l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli
all'ordine.
In
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante
il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente può esercitare i
diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una
cauzione.
L'ammortamento
estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha
ottenuto il nuovo titolo (2019).
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