Art.
952 Costituzione del diritto di superficie
Il
proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del
suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934,
1350, 2643).
Del
pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
Art.
953 Costituzione a tempo determinato
Se
la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo
scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Art.
954 Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione
del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei
diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si
estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo
comma dell'art. 2816.
I
contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non
durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il
perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione
del diritto di superficie.
Il
diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione
per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).
Art.
955 Costruzioni al disotto del suolo
Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il
diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).
Art.
956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non
può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821)
separatamente dalla proprietà del suolo.
|