Art.
587 Testamento
Il
testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le
disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano
contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno
efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e
seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art.
588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le
disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione
usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e
attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni
sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione
di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la
disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha
inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art.
589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non
si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a
vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Art.
590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La
nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa
dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della
nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato
ad essa volontaria esecuzione (1444).
Della
capacità di disporre per testamento
Art.
591 Casi d'incapacità
Possono
disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla
legge.
Sono
incapaci di testare:
l)
coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2)
gli interdetti per infermità di mente (414);
3)
quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in
cui fecero testamento.
Nei
casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere
impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie (590, 620, 621, 623).
Della
capacità di ricevere per testamento
Art.
592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se
vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è
stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per
testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse
devoluta in base alla legge (573 e seguenti).
I
figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati
dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la
disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione
fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art.
593 (abrogato)
Art.
594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli
eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno
ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279, un
assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art. 580, se il genitore
non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se
il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla
disposizione e chiedere l'assegno.
Art.
595 (abrogato)
Art.
596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono
nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in
favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto
medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo
l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento
è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono
però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che
è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art.
597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono
nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha
ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art.
598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Sono
nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento
segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o
nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del
notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non
sigillato.
Art.
599 Persone interposte
Le
disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli
artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome
d'interposta persona.
Sono
reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge
della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace
(738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA
Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre
1970).
Art.
600 Enti non riconosciuti
Le
disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se
entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti,
640) non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino
a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni
provvedimenti conservativi (att. 3).
Della
forma dei testamenti
Dei
testamenti ordinari
Art.
601 Forme
Le
forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento
per atto di notaio.
Il
testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art.
602 Testamento olografo
Il
testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano del testatore (684).
La
sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non
è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con
certezza la persona del testatore.
La
data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della
non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare
della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più
testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento (651, 656, 657).
Art.
603 Testamento pubblico
Il
testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il
testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la
quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del
testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali
formalità è fatta menzione nel testamento.
Il
testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della
sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave
difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa
dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per
il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite
dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il
testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro
testimoni.
Art.
604 Testamento segreto
Il
testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è
scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto
con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in
ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il
testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la
sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì
dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed
aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa
menzione nell'atto di ricevimento.
Chi
non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art.
605 Formalità del testamento segreto
La
carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve
essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa
aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il
testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al
notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato
in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è
contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve
scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare
per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da
altri.
Sulla
carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un
ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si
scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e
la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e
l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto
deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se
il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della
consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto
pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri
atti.
Art.
606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il
testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione
per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la
sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di
notaio.
Per
ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e
seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento
si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art.
607 Validità del testamento segreto come olografo
Il
testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto
come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art.
608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il
testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono
dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il
quale si trovano (685).
A
cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è
sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore
non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando
il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto
dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dall'archivista medesimo.
Della
restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di
consegna o di deposito.
Dei
testamenti speciali
Art.
609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando
il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti),
perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o
per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento è valido se
ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco
o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due
testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il
testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche
dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art.
610 Termine di efficacia
Il
testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua
efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al
testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se
il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato,
appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato
ricevuto.
Art.
611 Testamento a bordo di nave
Durante
il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave
dal comandante di essa.
Il
testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue
immediatamente in ordine di servizio.
Art.
612 Forme
Il
testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale
alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore,
dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha
impedito la sottoscrizione.
Il
testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e
seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico
e sul ruolo d'equipaggio.
Art.
613 Consegna
Se
la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il
comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali
del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo
ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al
ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non
depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità
marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della
consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine
all'annotazione sopraindicata.
Art.
614 Verbale di consegna
L'autorità
marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del
testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della
difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia
stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della
marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali
nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del
domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art.
615 Termine di efficacia
Il
testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli
artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del
testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme
ordinarie.
Art.
616 Testamento a bordo di aeromobile
Al
testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le
disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il
testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è
possibile, di due testimoni.
Le
attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614
spettano alle autorità aeronautiche.
Il
testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).
Art.
617 Testamento dei militari e assimilati
Il
testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello
Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da
un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve
essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai
testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve
indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il
testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da
questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio
notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43).
Art.
618 Casi e termini d'efficacia
Nella
forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto
coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque
impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono
prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio
fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il
testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in
un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art.
619 Nullità
I
testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando
manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la
sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per
gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art.
606 (590).
Della
pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art.
620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque
è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la
pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e
seguente).
Chiunque
crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del
mandamento in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un
termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il
notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due
testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale
descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione
della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è
sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal
notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto
dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che
dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel
caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un
notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta
la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).
Per
giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha
interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non
patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che
fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.
Art.
621 Pubblicazione del testamento segreto
Il
testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli
perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è
aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la
pubblicazione.
Si
applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.
Art.
622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il
notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui
giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei
verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).
Art.
623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il
notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte
del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la
pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di
cui conosce il domicilio o la residenza (43).
Dell'istituzione
di erede e dei legati
Disposizioni
generali
Art.
624 Violenza, dolo, errore
La
disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e
seguenti).
L'errore
sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della
disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il
solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione
(2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta
notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art.
625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma
oggetto della disposizione
Se
la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la
disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti
risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare
(628).
La
disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della
disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale
cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art.
626 Motivo illecito
Il
motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta
dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre
(1345, 1418 e seguenti).
Art.
627 Disposizione fiduciaria
Non
è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a
favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in
realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento
possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia
la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la
disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal
testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace
(2034).
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui
l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a
favore d'incapaci a ricevere.
Art.
628 Disposizione a favore di persona incerta
E'
nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo
da non poter essere determinata.
Art.
629 Disposizioni a favore dell'anima
Le
disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i
beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse
si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si
applica l'art. 648.
Il
testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della
disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere
l'adempimento.
Art.
630 Disposizioni a favore dei poveri
Le
disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente,
senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono
fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore
aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente
comunale di assistenza.
La
precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal
testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole
accettare l'incarico.
Art.
631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E'
nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere
dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero
la determinazione della quota di eredità (590).
Tuttavia
è valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di persona da
scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal
testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui
determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore
di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate
più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta,
questa si considera lasciata all'onerato.
Se
l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta
con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione (456), dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc.
Civ. 751).
Art.
632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E'
nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo
di determinare l'oggetto o la quantità del legato (590).
Sono
validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al
testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Delle
disposizioni condizionali, a termine e modali
Art.
633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le
disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto
condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art.
634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle
disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni
impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al
buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626 (1354).
Art.
635 Condizione di reciprocità
E'
nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore
a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o
del legatario (458).
Art.
636 Divieto di nozze
E'
illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634;
att. 138).
Tuttavia
il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e
seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per
il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il
celibato o la vedovanza.
Art.
637 Termine
Si
considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il
termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).
Art.
638 Condizione di non fare o di non dare
Se
il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non
faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si
considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento
risulti una contraria volontà del testatore.
Art.
639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se
la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva,
l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre
all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia
(1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe
devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art.
640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a
termine
Se
a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo
tempo, l'onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea
garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente
disposto.
La
garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a
termine finale.
Art.
641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata
prestazione di garanzia
Qualora
l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione
non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato
all'eredità un amministratore.
Vale
la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie
l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art.
642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione
spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e
seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede
condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).
Se
non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali
abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al
presunto erede legittimo (565).
In
ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può
provvedere altrimenti.
Art.
643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le
disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui
sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona
vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la
tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore
dell'eredità è una persona diversa.
Se
è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in
mancanza di questo, alla madre (320).
Art.
644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli
amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si
riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (528 e seguenti).
Art.
645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se
la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva
potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati
possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine (Cod.
Proc. Civ. 749).
Art.
646 Retroattività della condizione
L'adempimento
della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario,
nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (820)
se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la
restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art.
647 Onere
Tanto
all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere
(629).
Se
il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora
ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato
dall'onere una cauzione (1179).
L'onere
impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la
disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art.
648 Adempimento dell'onere
Per
l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ.
99).
Nel
caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare la
risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione è
stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il
solo motivo determinante della disposizione (2652).
Dei
legati
Art.
649 Acquisto del legato
Il
legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di
rinunziare.
Quando
oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto
appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal
testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).
Il
legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata,
anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art.
650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque
ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod.
Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare
la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto
alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art.
651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il
legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento
o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che
la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso
l'onerato è obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal
terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di pagarne
al legatario il giusto prezzo (1474).
Se
però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si
trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è
valido.
Art.
652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se
al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla
medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo
diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per
intero, in conformità dell'articolo precedente (1480).
Art.
653 Legato di cosa genericamente determinata
E'
valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del
genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e
nessuna se ne trova al tempo della morte (669).
Art.
654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando
il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata
soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha
effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della
sua morte.
Se
la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma
non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che
vi si trova.
Art.
655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il
legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi
si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per
l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in
tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in
cui di solito erano custodite.
Art.
656 Legato di cosa del legatario
Il
legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di
proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui
anche al tempo dell'apertura della successione (456).
Se
al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del
testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la
cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento
risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art.
657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se
il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal
testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il
legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.
Se
dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario
acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è
senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario
ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate
dall'art. 651.
Art.
658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il
legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la
sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del
testatore.
L'erede
è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che
si trovavano presso il testatore (1262).
Art.
659 Legato a favore del creditore
Se
il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo
creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del
suo credito.
Art.
660 Legato di alimenti
Il
legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le
somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto.
Art.
661 Prelegato
Il
legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l'eredità si
considera come legato per l'intero ammontare.
Art.
662 Onere della prestazione del legato
Il
testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a
carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla
prestazione sono tenuti gli eredi.
Su
ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva
quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art.
663 Legato imposto a un solo erede
Se
l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno
degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315).
Se
è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a
compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in
proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria
volontà del testatore.
Art.
664 Adempimento del legato di genere
Nel
legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal
testatore non è affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato.
Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media (1178);
ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al
genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a
prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se
la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono
scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si
trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se
il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del
terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art.
665 Scelta nel legato alternativo
Nel
legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore
l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art.
666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto
nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il
legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di
scegliere si trasmette al suo erede.
La
scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art.
667 Accessioni della cosa legata
La
cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere
prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del
testatore.
Se
è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni
fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del
testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del
secondo comma dell'art. 686.
Se
il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono
dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con
esso una unità economica.
Art.
668 Adempimento del legato
Se
la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un canone o
da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso
ne è sopportato dal legatario.
Se
la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un
censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto
al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale,
secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente
disposto (756).
Art.
669 Frutti della cosa legata
Se
oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al
momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario
da questo momento (821).
Se
la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di
cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono
dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la
prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia
diversamente disposto.
Art.
670 Legato di prestazioni periodiche
Se
è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili,
da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del
testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta
per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di
esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si
può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti
(660).
Art.
671 Legati e oneri a carico del legatario
Il
legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui
imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).
Art.
672 Spese per la prestazione del legato
Le
spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art.
673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il
legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la
vita del testatore.
L'obbligazione
dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).
Del
diritto di accrescimento
Art.
674 Accrescimento tra coeredi
Quando
più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità
dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se
determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72,
463, 523), la sua parte si accresce agli altri.
Se
più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha
luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento
non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del
testatore (688).
E'
salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Art.
675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento
ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso
oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e
salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).
Art.
676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto
per accrescimento ha luogo di diritto.
I
coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento,
subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario
mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art.
677 Mancanza di accrescimento
Se
non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve
agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a
profitto dell'onerato.
Gli
eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano
sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di
disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).
Art.
678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando
a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia
il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di
esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade
l'usufrutto (982).
Se
non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si
consolida con la proprietà.
Della
revocazione delle disposizioni testamentarie
Art.
679 Revocabilità del testamento
Non
si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha
effetto (458).
Art.
680 Revocazione espressa
La
revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o
con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il
testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la
disposizione anteriore.
Art.
681 Revocazione della revocazione
La
revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta
revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso
rivivono le disposizioni revocate.
Art.
682 Testamento posteriore
Il
testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla
in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Art.
683 Testamento posteriore inefficace
La
revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia
anche quando questa rimane senza effetto perché l'erede istituito o il
legatario è premorto al testatore, o è incapace (592 e seguenti) o indegno
(463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
Art.
684 Distruzione del testamento olografo
Il
testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in
parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu
distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si
provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
Art.
685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il
ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio
o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non importa
revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come
testamento olografo (607).
Art.
686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione
che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante
vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ciò che
è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause
diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà
del testatore.
Lo
stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in
guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva
denominazione (667).
E'
ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art.
687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le
disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo
del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono
revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o
discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (280 e
seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un
figlio naturale (250 e seguenti).
La
revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del
testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già
stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito
legittimato.
La
revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al
caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se
i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a
rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.
Delle
sostituzioni
Della
sostituzione ordinaria
Art.
688 Casi di sostituzione ordinaria
Il
testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che
il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (70, 72, 463, 523).
Se
il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si
sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua
diversa volontà.
Art.
689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono
sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La
sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi
sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate
nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se
nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona,
la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art.
690 Obblighi dei sostituiti
I
sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che
una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di
obblighi di carattere personale (676, 677).
Art.
691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le
norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Della
sostituzione fedecommissaria
Art.
692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno
dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente,
o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni
anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti
che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto
medesimo.
La
stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle
condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel
termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di
interdizione.
Nel
caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno
avuto cura dell'interdetto.
La
sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o
il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva
di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o
agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In
ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art.
693 Diritti e obblighi dell'istituito
L'istituito
ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto
della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai
beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad
una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito
sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario
(981 e seguenti).
Art.
694 Alienazione dei beni
L'autorità
giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della
sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle
somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la
costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a
miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art.
695 Diritti dei creditori personali dell'istituito
I
creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei
beni che formano oggetto della sostituzione.
Art.
696 Devoluzione al sostituito
L'eredità
si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se
le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si
estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che
spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art.
697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le
norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art.
698 Usufrutto successivo
La
disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente
l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di
quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne
(796).
Art.
699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
E'
valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione
periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di
nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o
un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a
favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i
discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi
secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
Degli
esecutori testamentari
Art.
700 Facoltà di nomina e di sostituzione
Il
testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che
alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro
sostituzione.
Se
sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente,
salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di
provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto
ereditario.
Il
testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se
stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art.
701 Persone capaci di essere nominate
Non
possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena
capacità di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche
un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art.
702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione
della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve
risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui
giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere annotata nel
registro delle successioni (703; att. 52, 53).
L'accettazione
non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità
giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare
all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso
il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Art.
703 Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore
testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di
ultima volontà del defunto.
A
tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la
massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il
possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di
accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente
necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai
superare un altro anno.
L'esecutore
deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e può compiere
tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni
dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la
quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Qualsiasi
atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a
rinunziare all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio
d'inventario (484 e seguenti).
Art.
704 Rappresentanza processuale
Durante
la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità
devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ.
102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e
può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
Art.
705 Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore
testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando
tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone
giuridiche.
Egli
in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei
beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro
rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art.
706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Il
testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un
erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni
all'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima
di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli
eredi.
Art.
707 Consegna dei beni all'erede
L'esecutore
testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni
dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Egli
non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere
conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a
termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea
garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli
oneri.
Art.
708 Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se
gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un
atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se
occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).
Art.
709 Conto della gestione
L'esecutore
testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della
stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si
prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).
Egli
è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e
verso i legatari (703).
Gli
esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (1292),
per la gestione comune.
Il
testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di
rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art.
710 Esonero dell'esecutore testamentario
Su
istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare
l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità
nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver
commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità
giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e può disporre
opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).
Art.
711 Retribuzione
L'ufficio
dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può
stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art.
712 Spese
Le
spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio
sono a carico dell'eredità.
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