Art.
565 Categorie dei successibili
Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente
titolo.
Della
successione dei parenti
Art.
566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al
padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti
uguali.
Si
applica il terzo comma dell'art. 537.
Art.
567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli
adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I
figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2).
Art.
568 Successione dei genitori
A
colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro
discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali
porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art.
569 Successione degli ascendenti
A
colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o
loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se
però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al
più vicino senza distinzione di linea.
Art.
570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A
colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti,
succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I
fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che
conseguono i germani.
Art.
571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se
coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle
germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per
capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se
vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà
della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni
caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se
entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla
successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel
modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno
dei genitori in mancanza dell'altro.
Art.
572 Successione di altri parenti
Se
alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art.
573 Successione dei figli naturali
Le
disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano
quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250
e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art. 580.
Art.
574-576 (abrogati)
Art.
577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del
suo genitore
Il
figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne
coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro
discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo
dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n.
79).
Art.
578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se
il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è
devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato
dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se
è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità
spetta per metà a ciascuno di essi.
Se
uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è
escluso dalla successione.
Art.
579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se
al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il
coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se
vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per
l'altro terzo ai genitori (538).
Art.
580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai
figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I
figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente,
in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Della
successione del coniuge
Art.
581 Concorso del coniuge con i figli
Quando
con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli
legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità,
se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art.
582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al
coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459),
ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua
è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il
diritto a un quarto della eredità.
Art.
583 Successione del solo coniuge
In
mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art.
584 Successione del coniuge putativo
Quando
il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo
comma dell'art. 540.
Egli
è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si
tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art.
585 Successione del coniuge separato
Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel
caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art.
548.
Della
successione dello stato
Art.
586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In
mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato
(473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non
può farsi luogo a rinunzia.
Lo
Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei
beni acquistati.
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente
titolo.
Della
successione dei parenti
Art.
566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al
padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti
uguali.
Si
applica il terzo comma dell'art. 537.
Art.
567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli
adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I
figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2).
Art.
568 Successione dei genitori
A
colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro
discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali
porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art.
569 Successione degli ascendenti
A
colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o
loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se
però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al
più vicino senza distinzione di linea.
Art.
570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A
colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti,
succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I
fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che
conseguono i germani.
Art.
571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se
coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle
germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per
capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se
vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà
della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni
caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se
entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla
successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel
modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno
dei genitori in mancanza dell'altro.
Art.
572 Successione di altri parenti
Se
alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art.
573 Successione dei figli naturali
Le
disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano
quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250
e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art. 580.
Art.
574-576 (abrogati)
Art.
577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del
suo genitore
Il
figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne
coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro
discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo
dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n.
79).
Art.
578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se
il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è
devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato
dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se
è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità
spetta per metà a ciascuno di essi.
Se
uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è
escluso dalla successione.
Art.
579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se
al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il
coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se
vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per
l'altro terzo ai genitori (538).
Art.
580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai
figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I
figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente,
in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Della
successione del coniuge
Art.
581 Concorso del coniuge con i figli
Quando
con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli
legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità,
se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art.
582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al
coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459),
ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua
è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il
diritto a un quarto della eredità.
Art.
583 Successione del solo coniuge
In
mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art.
584 Successione del coniuge putativo
Quando
il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo
comma dell'art. 540.
Egli
è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si
tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art.
585 Successione del coniuge separato
Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel
caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art.
548.
Della
successione dello stato
Art.
586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In
mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato
(473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non
può farsi luogo a rinunzia.
Lo
Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei
beni acquistati.
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