Art.
456 Apertura della successione
La
successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel
luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).
Art.
457 Delazione dell'eredità
L'eredità
si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ.
587 e seguenti; Cost. 42 4° comma).
Non
si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in
parte, quella testamentaria.
Le
disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art.
458 Divieto di patti successori
E'
nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4° comma). E’ del pari nullo
ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su
una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2°
comma, 2823).
Art.
459 Acquisto dell'eredità
L'eredità
si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586). L'effetto
dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (Cod.
Civ. 456, 1146).
Art.
460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il
chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e
seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale
apprensione (Cod. Civ.1146).
Egli
inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e
di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare
dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o
la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non
può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si
è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art.
528.
Art.
461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se
il chiamato rinunzia all'eredità (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese
sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico
dell'eredità.
Della
capacità di succedere
Art.
462 Capacità delle persone fisiche
Sono
capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo
dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784).
Salvo
prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della
successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona
della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).
Possono
inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente
al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (Cod. Civ.
643, 715, 784).
Dell'indegnità
Art.
463 Casi d'indegnità
E'
escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):
l)
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (Cod. Civ.801), purché non ricorra alcuna delle cause che
escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e
seguenti);
2)
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge
penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397,
579, 580);
3)
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo
o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368);
ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti
reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa
in giudizio penale (Cod. Pen. 372);
4)
chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la
persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il
testamento, o ne l'ha impedita;
5)
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
6)
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).
(*)
Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti
previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n.
224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle
militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)
(**)
L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a
sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona
offesa".
Art.
464 Restituzione dei frutti
L'indegno
è obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono
pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535,
1148).
Art.
465 Indegnità del genitore
Colui
che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463)
non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi
figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di
amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda
ai genitori .
Art.
466 Riabilitazione dell'indegno
Chi
è incorso nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a
succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve
lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento
(Cod. Civ. 587, 2699).
Tuttavia
l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato
nel testamento quando il testatore conosceva la causa
dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della
disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).
Della
rappresentazione
Art.
467 Nozione (*)
La
rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o
naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ.
564 3° comma, 740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod.
Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare
l'eredità o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).
Si
ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ.
674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il
caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare
l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(*)
Articolo così modificato dalla riforma del diritto di famiglia
l. 19 maggio 1975, n.151,
Art.
468 Soggetti
La
rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a
favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod.
Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e
adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonché dei discendenti dei
figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella
linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto.
I
discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per
rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e
seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale
subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni
di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).
Art.
469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La
rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali
il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La
rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (Cod.
Civ. 564 3° comma).
Quando
vi é rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ
726 2° comma).
Se
uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per
stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del
medesimo ramo.
Dell'accettazione
dell'eredità
Disposizioni
generali
Art.
470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio
d'inventario
L'eredità
può essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e
semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 484 e seguenti).
L'accettazione
col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque
divieto del testatore (Cod. Civ. 634).
Art.
471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non
si possono accettare le eredità devolute ai minori (Cod. Civ.
2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli
321 e 374.
Art.
472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I
minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod.
Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredità, se non
col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le
disposizioni dell'art. 394.
Art.
473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione
delle eredità devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e
seguenti, 600) non può farsi che col beneficio d'inventario,
osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione
governativa (*).
Questo
articolo non si applica alle società (Cod. Civ. 2247).
(*)
L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le
disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art.
474 Modi di accettazione
L'accettazione
può essere espressa o tacita.
Art.
475 Accettazione espressa
L'accettazione
e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una
scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all'eredità ha
dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod.
Civ. 2685).
E
nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ.
1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2° comma).
Parimenti
è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (Cod.
Civ. 1326 5° comma).
Art.
476 Accettazione tacita
L'accettazione
è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che
non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (Cod.
Civ. 477, 478, 527, 2648 3° comma).
Art.
477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La
donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il
chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a
un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi,
importa accettazione dell'eredità.
Art.
478 Rinunzia che importa accettazione
La
rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati,
importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2° comma).
Art.
479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se
il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il
diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se
questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che
accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i
pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod.
Civ. 521).
La
rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia
all'eredità che al medesimo è devoluta (Cod. Civ. 468 2°
comma).
Art.
480 Prescrizione
Il
diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (Cod.
Civ. 487, 525, 2946) (*).
Il
termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod.
Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e
seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod.
Civ. 1353, 1359).
Il
termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente
il loro acquisto ereditario e venuto meno.
(*)
Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si
indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale
riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far
valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.
Art.
481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque
vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi
un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato
dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di accettare (Cod. Civ.488).
Art.
482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione
dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o
di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o è stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).
Art.
483 Impugnazione per errore
L'accettazione
dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore (Cod.
Civ. 526, 1434 e seguenti).
Tuttavia,
se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al
tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non
è tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti)
scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio
della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e
seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali
legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in
altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti
per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere
di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (Cod. Civ.
2697).
Del
beneficio d'inventario
Art.
484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione
col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830)
si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un
notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in
cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel
registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*)
(att. Cod. Civ. 52, 53).
Entro
un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere
trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei
registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la
successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2° comma, 509 2° comma,
2648).
La
dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Se
l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro
deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se
l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far
inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è
stato compiuto.
(*)
Parole così sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art.
485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il
chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso
di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal
giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della
notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha
cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere
dal tribunale (*) del luogo in cui si e aperta la successione
una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i
tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).
Trascorso
tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il
chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di
quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o
rinunzia (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredità. Trascorso
questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede
puro e semplice (Cod. Civ. 476) .
(*)
Parola così sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998,
n. 51
Art.
486 Poteri
Durante
i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare
l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare
i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio
come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se
non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore
all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc.
Civ. 78-80).
Art.
487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il
chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni
ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio
d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è
prescritto (Cod. Civ. 480).
Quando
ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga
accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485;
in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando
ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione
d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il
chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art.
488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità
giudiziaria
Il
chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari,
qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art.
481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario;
se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede
puro e semplice.
L'autorità
giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749
4° comma).
Art.
489 Incapaci
I
minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e
seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod.
Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore
età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione
(Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano
conformati alle norme della presente sezione.
Art.
490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto
del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830,
2941, n. 5, L. fall. 12 1° comma).
Conseguentemente:
l)
l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono
estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);
2)
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564,
1203);
3)
i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul
patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi
però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni,
secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada
dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi
rinunzi.
Art.
491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede
con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei
beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).
Art.
492 Garanzia
Se
i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve
dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per
il valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi
nell'inventario, per i frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e
per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei
creditori ipotecari.
Art.
493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede
decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509,
564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti)
o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige
relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per
i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio
d'inventario.
Art.
494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal
beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564)
l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario
beni appartenenti all'eredità (Cod. Civ. 762), o che ha
denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non
esistenti (Cod. Civ. 527).
Art.
495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso
un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando
creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed
egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art.
503, paga i creditori e i legatari a misura che si
presentano, salvi i loro diritti di poziorità (Cod. Civ. 2741,
2830).
Esaurito
l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno
soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di
cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei
limiti del valore del legato.
Tale
diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo
pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod.
Civ. 2934 e seguenti).
Art.
496 Rendimento del conto
L'erede
ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai
creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un
termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e
seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art.
497 Mora nel rendimento del conto
L'erede
non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non
quando è stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a presentare
il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo
la liquidazione del conto, non può essere costretto al
pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle
somme di cui è debitore.
Art.
498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora
entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari,
l'erede non può eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve
provvedere alla liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredità
nell'interesse di tutti i creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e
seguenti).
A
tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo
dell'aperta successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e
i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio
stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di
credito.
L'invito
è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali
è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio
degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3° comma).
Art.
499 Procedura di liquidazione
Scaduto
il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di
credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a
liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle
alienazioni necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se
l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (Cod.
Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ. 2808), i privilegi
non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (Cod.
Civ. 2882) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel
modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei
creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal
comma seguente.
L'erede
forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi
diritti di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono
preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a
prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei
rispettivi crediti.
Qualora,
per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella
liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ.
649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il
legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art.
500 Termine per la liquidazione
L'autorità
giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può
assegnare un termine all'erede per liquidare le attività
ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc.
Civ. 749).
Art.
501 Reclami
Compiuto
lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2° comma), il notaio ne
dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è
noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione
di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della
provincia. Trascorsi senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i
trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di
graduazione diviene definitivo.
Art.
502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto
definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in
conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La
collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento
dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod.
Civ. 1179).
I
creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione
contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il
pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno
in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato
la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 495).
Art.
503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche
quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede
può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli
articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).
Il
pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce
all'erede di valersi .di questa procedura.
Art.
504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se
vi sono più eredi con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510),
ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i
propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per
la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano
sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art.
505 Decadenza dal beneficio
L'erede
che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite
dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo
stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade
dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).
Parimenti
decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto
dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di
presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima
che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il
termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La
decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore
di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2° comma)
.
In
ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere
fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod.
civ. 509).
Art.
506 Procedure individuali
Eseguita
la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non
possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei
creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso,
ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in
base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.
I
crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta
tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di
garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui
alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione,
e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento
integrale del credito.
Dalla
data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal
terzo comma dell'art. 498 e sospeso il decorso
degl'interessi dei crediti chirografari (Cod. Civ. 1282). I
creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al
collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Art.
507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede,
non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non
ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare
tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (Cod.
Civ. 1977 e seguenti).
A
tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare
avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio
o la residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione
di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53),
annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo
comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei
registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili
ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
Dal
momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli
atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ.
2649).
L'erede
deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme
dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (Cod.
Civ. 1177, 2930).
Art.
508 Nomina del curatore
Trascritta
la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei
creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore,
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498
e seguenti (Cod. Civ. 1387).
Il
decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53).
Le
attività che residuano, pagate le spese della curatela e
soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di
graduazione (Cod. Civ.499 2° comma), spettano all'erede, salva
l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati,
nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.
(*)
Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art.
509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se,
dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei
creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4° comma), il
tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza di
uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno
presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e
seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal
beneficio non può più essere fatta valere.
Il
decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto
negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano
gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i
beni mobili (Cod. Civ. 2663).
L'erede
perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al
curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo
trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto
rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).
(*)
Parola così sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art.
510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione
con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a
tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un
chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art.
511 Spese
Le
spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e
seguente), dell'inventario e di ogni altro atto dipendente
dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico
dell'eredità.
Della
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art.
512 Oggetto della separazione
La
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura
il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui
e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei
creditori dell'erede (490).
Il
diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari
che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La
separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art.
513 Separazione contro i legatari di specie
I
creditori del defunto possono esercitare la separazione anche
rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art.
514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I
creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno
diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei
creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il
valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato
sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti.
Fuori
di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma,
se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di
questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare
quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si
considera come attribuito integralmente ai creditori e ai
legatari non separatisti (att. 54).
Quando
la separazione è esercitata da creditori e legatari, i
creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori
non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano
salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art.
515 Cessazione della separazione
L'erede
può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e
i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli
il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine,
oppure è contestato.
Art.
516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il
diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine
di tre mesi dall'apertura della successione.
Art.
517 Separazione riguardo ai mobili
Il
diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante
domanda giudiziale.
La
domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora
fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei
beni stessi.
Riguardo
ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art.
518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo
agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto
alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o
del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si
esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e
seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se
è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa
a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è
necessario esibire il titolo.
Le
iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche
se anteriori.
Alle
iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme
sulle ipoteche (2808 e seguenti).
Della
rinunzia all'eredità
Art.
519 Dichiarazione di rinunzia
La
rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da
un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui
si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni (att. 52, 53, 133).
La
rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali
si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto
finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le
forme indicate nel comma precedente.
Art.
520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E'
nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per
parte (475).
Art.
521 Retroattività della rinunzia
Chi
rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai
stato chiamato.
Il
rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il
legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione
disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art.
522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle
successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce
a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e
solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel
caso che egli mancasse.
Art.
523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle
successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una
sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di
rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai
coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli
eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Art.
524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se
taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno
dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad
accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza
dei loro crediti (2652, 2740).
Il
diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia
(2934 e seguenti).
Art.
525 Revoca della rinunzia
Fino
a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480)
contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre
accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei
chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi
sopra i beni dell'eredità.
Art.
526 Impugnazione per violenza o dolo
La
rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di
violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art.
527 Sottrazione di beni ereditari
I
chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni
spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di
rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante
la loro rinunzia.
Dell'eredità
giacente
Art.
528 Nomina del curatore
Quando
il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di
beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in
cui si e aperta la successione, su istanza delle persone
interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il
decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52,
53).
Art.
529 Obblighi del curatore
Il
curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare
presso le casse postali o presso un istituto di credito
designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si
ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo,
a rendere conto della propria amministrazione.
Art.
530 Pagamento dei debiti ereditari
Il
curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se
però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il
curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve
provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme
degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art.
531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le
disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che
riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di
conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono
comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la
limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art.
532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il
curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata
accettata.
Art.
533 Nozione
L'erede
può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni
ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di
ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione
è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto
ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art.
534 Diritti dei terzi
L'erede
può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a
titolo di erede o senza titolo.
Sono
salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo
oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di
avere contrattato in buona fede.
La
disposizione del comma precedente non si applica ai beni
immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se
l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede
apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario
vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro
l'erede apparente (2652, n. 7).
Art.
535 Possessore di beni ereditari
Le
disposizioni in materia di possesso si applicano anche al
possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la
restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le
addizioni (1148 e seguenti).
Il
possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una
cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il
prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il
corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di
conseguirlo (2038).
E
possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei
beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona
fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).
Dei
legittimari
Dei
diritti riservati ai legittimari
Art.
536 Legittimari
Le
persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una
quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il
coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A
favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i
quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la
legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli
legittimi o naturali.
Art.
537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo
quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è
riservata la metà del patrimonio.
Se
i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e
naturali.
I
figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate
le circostanze personali e patrimoniali.
Art.
538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se
chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti
legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del
patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
In
caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art.
539 (abrogato)
Art.
540 Riserva a favore del coniuge
A
favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio
dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per
il caso di concorso con i figli.
Al
coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per
il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli.
Art.
541 (abrogato)
Art.
542 Concorso di coniuge e figli
Se
chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o
naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo
del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando
i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge
spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra
tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali.
Si
applica il terzo comma dell'art. 537.
Art.
543 (abrogato)
Art.
544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando
chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma
ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è
riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In
caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art.
545-547 (abrogati)
Art.
548 Riserva a favore del coniuge separato
Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo
comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato.
Il
coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell'apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi
legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della
prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si
applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad
entrambi i coniugi.
Art.
549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il
testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota
spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme
contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art.
550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando
il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia
(1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile
(556), i legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda
proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta
o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda
proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il
legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista
la qualità di erede (588).
La
stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la
disponibile.
Se
i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le
stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita
o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art.
551 Legato in sostituzione di legittima
Se
a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e
chiedere la legittima.
Se
preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere
un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore
a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede
(588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere
il supplemento.
Il
legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della
legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato
grava sulla disponibile.
Art.
552 Donazione e legati in conto di legittima
Il
legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando
non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile
ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2);
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione
(564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi è
necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni
(554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal
testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a
riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si
riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
Della
reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art.
553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso
con legittimari
Quando
sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la
successione legittima (457), nel concorso di legittimari con
altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi
ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è
necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai
legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi
dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in virtù
di donazioni o di legati.
Art.
554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto
poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei
limiti della quota medesima (2652).
Art.
555 Riduzione delle donazioni
Le
donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale
il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino
alla quota medesima (att. 135).
Le
donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei
beni di cui è stato disposto per testamento.
Art.
556 Determinazione della porzione disponibile
Per
determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al
defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si
riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in
base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così
formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre
(537 e seguenti, 737; att. 135-2).
Art.
557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La
riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive
della porzione di legittima non può essere domandata che dai
legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi
non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante
né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso
alla donazione (458).
I
donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla
riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e
seguenti).
Art.
558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La
riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se
il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si
riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia
sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art.
559 Modo di ridurre le donazioni
Le
donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo
via via alle anteriori.
Art.
560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando
oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile
(812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la
parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può
avvenire comodamente (720).
Se
la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il
donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto
della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per
intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore
della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto,
il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile,
compensando in danaro i legittimari.
Il
legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto
l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della
porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.
Art.
561 Restituzione degli immobili
Gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La
stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in
pubblici registri (2683, 2690).
I
frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale (1148).
Art.
562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se
la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai
suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non
può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in
tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione
che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del
legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario
insolvente.
Art.
563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione
Se
i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario,
premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai
successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili
(2652, n. 8).
L'azione
per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di
data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi
acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni
mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso
di buona fede (1153 e seguenti).
Il
terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in
natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art.
564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il
legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione
delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché
abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si
applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e
che ne è decaduto (439 e seguenti).
In
ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni
o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti)
alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti,
salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att.
1352).
Il
legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti)
deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza
espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La
dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni
cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV
di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da
imputazione.
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