Art.
2934 Estinzione dei diritti
Ogni
diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per
il tempo determinato dalla legge.
Non
sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti
indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art.
2935 Decorrenza della prescrizione
La
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere.
Art.
2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E'
nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della
prescrizione (1418 e seguenti).
Art.
2937 Rinunzia alla prescrizione
Non
può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del
diritto.
Si
può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La
rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi
della prescrizione (1310).
Art.
2938 Non rilevabilità d'ufficio
Il
giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art.
2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La
prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha
interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche
se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art.
2940 Pagamento del debito prescritto
Non
è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in
adempimento di un debito prescritto (2034).
Della
sospensione della prescrizione
Art.
2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La
prescrizione rimane sospesa (1310):
1)
tra i coniugi;
2)
tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa
inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3)
tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti
alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386),
salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla
tutela;
4)
tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato
(424);
5)
tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e
seguenti);
6)
tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del
giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è
esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7)
tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica,
per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);
8)
tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il
creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
Art.
2942 Sospensione per la condizione del titolare
La
prescrizione rimane sospesa:
1)
contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di
mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale
e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione
dell'incapacità;
2)
in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle
forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di
servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle
disposizioni delle leggi di guerra.
Dell'interruzione
della prescrizione
Art.
2943 Interruzione da parte del titolare
La
prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il quale
si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 163, 638)
ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E'
pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione
si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire
in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in
presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art.
2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La
prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui
contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art.
2945 Effetti e durata dell'interruzione
Per
effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se
l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due
commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod. Proc.
Civ. 324).
Se
il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto
interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data
dell'atto interruttivo.
Nel
caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo
che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la
sentenza resa sull'impugnazione.
Del
termine della prescrizione
Della
prescrizione ordinaria
Art.
2946 Prescrizione ordinaria
Salvi
i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
Delle
prescrizioni brevi
Art.
2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il
diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e
seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è
verificato.
Per
il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie
(2054) il diritto si prescrive in due anni.
In
ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione
civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al
risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con
decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile.
Art.2948
Prescrizione di cinque anni
Si
prescrivono in cinque anni:
1)
le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1
bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al
portatore;
2)
le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3)
le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo
di locazioni (1571)
4)
gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale);
5)
le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118
e seguenti).
Art.
2949 Prescrizione in materia di società
Si
prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se
la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello
stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai
creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge
(2394, 2487).
Art.
2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si
prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione
(1755).
Art.
2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si
prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione
(1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La
prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha
inizio o termine fuori d'Europa.
Il
termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di
sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o
sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si
prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti
verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Art.
2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il
diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle
singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si
prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione
(1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione
della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di
questo l'azione.
La
comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La
disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
Art.
2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I
diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci
anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci
anni.
Delle
prescrizioni presuntive
Art.
2954 Prescrizione di sei mesi
Si
prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine
il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art.
2955 Prescrizione di un anno
Si
prescrive in un anno il diritto:
1)
degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi
o a giorni o a ore;
2)
dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non
superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3)
di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il
prezzo della pensione e dell'istruzione;
4)
degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro
qualità;
5)
dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6)
dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art.
2956 Prescrizione di tre anni
Si
prescrive in tre anni il diritto:
1)
dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese (2099);
2)
dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso
delle spese correlative (2233 e seguenti);
3)
dei notai, per gli atti del loro ministero;
4)
degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più
lungo di un mese.
Art.
2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il
termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o compimento della prestazione.
Per
le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali
il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla
conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85);
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima
prestazione.
Art.
2958 Corso della prescrizione
La
prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni
o di prestazioni.
Art.
2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione
è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt.
2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è
stata estinta.
Art.
2960 Delazione di giuramento
Nei
casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione
è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare
se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc.
Civ. 233).
Il
giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro
rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del
debito.
Art.
2961 Restituzione di documenti
I
cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori
legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle
liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti
terminate.
Tale
esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal
compimento degli atti ad essi affidati.
Anche
alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento
perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si
applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
Del
computo dei termini
Art.
2962 Compimento della prescrizione
In
tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art.
2963 Computo dei termini di prescrizione
I
termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi
si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non
si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del
giorno finale.
Se
il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo (1187).
La
prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo
corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se
nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo
giorno dello stesso mese.
Della
decadenza
Art.
2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando
un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza,
non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (2943
e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla
sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti (245, 489,
802).
Art.
2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E'
nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio
del diritto.
Art.
2966 Cause che impediscono la decadenza
La
decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla
legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal
contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la
decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
Art.
2967 Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei
casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle
disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art.
2968 Diritti indisponibili
Le
parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla
legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art.
2969 Rilievo d'ufficio
La
decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice
debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
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