Art.
2247 Contratto di società
Con
il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli
utili.
Art.
2248 Comunione a scopo di godimento
La
comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più
cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti).
Art.
2249 Tipi di società
Le
società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e
seguenti di questo Titolo.
Le
società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono
regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci
abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati
nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono
salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti)
e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie
d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato
tipo.
Art.
2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli
atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la
sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il
capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Dopo
lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e
in liquidazione (2627).
Negli
atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve
essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall'art.
3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
Della
società semplice
Disposizioni
generali
Art.
2251 Contratto sociale
Nella
società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali,
salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).
Art.
2252 Modificazioni del contratto sociale
Il
contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i
soci, se non e convenuto diversamente.
Dei
rapporti tra i soci
Art.
2253 Conferimenti
Il
socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto
sociale.
Se
i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a
conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il
conseguimento dell'oggetto sociale.
Art.
2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per
le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio
dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e seguenti,
1529).
Il
rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha
conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla
locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art.
2255 Conferimento di crediti
Il
socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore,
nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale della garanzia.
Art.
2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il
socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della
società.
Art.
2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo
diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei
soci disgiuntamente dagli altri.
Se
l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La
maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art.
2258 Amministrazione congiuntiva
Se
l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni
sociali.
Se
è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario
il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Nei
casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono
compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno
alla società.
Art.
2259 Revoca della facoltà di amministrare
La
revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto
se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore
nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723
e seguenti).
La
revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da
ciascun socio.
Art.
2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I
diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul
mandato (1710 e seguenti).
Gli
amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e
seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal
contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa.
Art.
2261 Controllo dei soci
I
soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di avere
dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di
consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati
compiuti.
Se
il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto
di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo
che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art.
2262 Utili
Salvo
patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili
dopo l'approvazione del rendiconto.
Art.
2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le
parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è
determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La
parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se
il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle
perdite.
Art.
2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione
di un terzo
La
determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite
può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La
determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti
dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio,
che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti).
L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente
eseguito la determinazione del terzo.
Art.
2265 Patto leonino
E'
nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi
da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Dei
rapporti con i terzi
Art.
2266 Rappresentanza della società
La
società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne
hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In
mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a
ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano
nell'oggetto sociale.
Le
modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall'art. 1396.
Art.
2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I
creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio
sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740)
e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto
della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il
patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza
(att. 204).
Art.
2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il
socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la
società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del
patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa
agevolmente soddisfarsi.
Art.
2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi
entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri
soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di
socio.
Art.
2270 Creditore particolare del socio
Il
creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i
suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi
(Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella
liquidazione.
Se
gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti,
il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la
liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata
entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della
società.
Art.
2271 Esclusione della compensazione
Non
é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la
società e il credito che egli ha verso un socio.
Dello
scioglimento della società
Art.
2272 Cause di scioglimento
La
società si scioglie:
1)
per il decorso del termine;
2)
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3)
per la volontà di tutti i soci;
4)
quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita;
5)
per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art.
2273 Proroga tacita
La
società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il
tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni
sociali.
Art.
2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto
lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere
di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i
provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art.
2275 Liquidatori
Se
il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci
non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o piu
liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di
disaccordo, dal presidente del tribunale.
I
liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni
caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (2259).
Art.
2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli
obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452).
Art.
2277 Inventario
Gli
amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali
e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo rendiconto.
I
liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo
stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art.
2278 Poteri dei liquidatori
I
liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i
soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni
sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi
rappresentano la società anche in giudizio.
Art.
2279 Divieto di nuove operazioni
I
liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a
tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e
seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art.
2280 Pagamento dei debiti sociali
I
liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni
sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano
accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se
i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della
rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle
perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del
socio insolvente.
Art.
2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I
soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa
imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del
danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli
amministratori (2740).
Art.
2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti
i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti
(2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della
parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare
dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato
secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza,
secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Art.
2283 Ripartizione di beni in natura
Se
è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano
le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e seguenti, 1111 e
seguenti).
Dello
scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art.
2284 Morte del socio
Salvo
contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei
soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi
e questi vi acconsentano.
Art.
2285 Recesso del socio
Ogni
socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può
inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando
sussiste una giusta causa (2900).
Nei
casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri
soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art.
2286 Esclusione
L'esclusione
di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per
l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o
per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici.
Il
socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una
cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere
l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non
imputabile agli amministratori.
Parimenti
può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a
trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la
proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
Art.
2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione
è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di
questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data
della comunicazione al socio escluso.
Entro
questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti al
tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se
la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art.
2288 Esclusione di diritto
E'
escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti
è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore
particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art.
2270.
Art.
2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei
casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi
o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti
il valore della quota.
La
liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale della
società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se
vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili
e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo
quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante
al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo
scioglimento del rapporto.
Art.
2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei
casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi
o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali
(2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo
scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Della
società in nome collettivo
Art.
2291 Nozione
Nella
società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il
patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art.
2292 Regime sociale
La
società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal
nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 2567).
La
società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o
defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono
(att. 207).
Art.
2293 Norme applicabili
La
società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in
quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art.
2294 Incapace
La
partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in nome
collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni
degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art.
2295 Atto costitutivo
L'atto
costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1)
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la
cittadinanza dei soci;
2)
la ragione sociale;
3)
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4)
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5)
l'oggetto sociale;
6)
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
7)
le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8)
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9)
la durata della società.
Art.
2296 Pubblicazione
L'atto
costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei
contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è
avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso
l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti)
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se
gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se
la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il
deposito anche il notaio (2626).
Art.
2297 Mancata registrazione
Fino
a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e
seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle
disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia
si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la
rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza.
Art.
2298 Rappresentanza della società
L'am
amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti
gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che
risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono
opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att.
99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
(2193).
Gli
amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici
giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro
delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art.
2299 Sedi secondarie
Un
estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo
in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197, 2626).
L'estratto
deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta la società
e la data dell'iscrizione.
Presso
l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197) deve
essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto
all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione
di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso
termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società
(2626).
Art.
2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli
amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio
del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione delle
modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla
società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione (2626).
Se
la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci,
questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le
modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza
(2193; att. 211).
Art.
2301 Divieto di concorrenza
Il
socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto
proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né
partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società
concorrente.
Il
consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad
altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a
conoscenza.
In
caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Art.
2302 Scritture contabili
Gli
amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 (att. 200).
Art.
2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non
può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente
conseguiti (2621).
Se
si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente.
Art.
2304 Responsabilità dei soci
I
creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del
patrimonio sociale (2268, 2471).
Art.
2305 Creditore particolare del socio
Il
creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere
la liquidazione della quota del socio debitore.
Art.
2306 Riduzione di capitale
La
deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle
quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il
tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia
luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia
(1179).
Art.
2307 Proroga della società
Il
creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della
società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel
registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se
l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In
caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla
società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo
debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art.
2308 Scioglimento della società
La
società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per
provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge,
e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale (2195), per la
dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art.
2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La
deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto
successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono
essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in
copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).
I
liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro
firme autografe.
Art.
2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall'iscrizione
della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in
giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art.
2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta
la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre
ai soci il piano di riparto (2621).
Il
bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere
comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non
sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e
seguenti).
In
caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può
chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate
separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore
può restare estraneo.
Con
l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci
(2452).
Art.
2312 Cancellazione della società
Approvato
il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla
cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se
il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti
di questi.
Le
scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono
depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le
scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a
decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese
(att. 218).
Della
società in accomandita semplice
Art.
2313 Nozione
Nella
società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le
quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Art.
2314 Ragione sociale
La
società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno
dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita
semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564,
2567).
L'accomandante,
il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale,
risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con
i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art.
2315 Norme applicabili
Alla
società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla
società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme
seguenti.
Art.
2316 Atto costitutivo
L'atto
costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci
accomandanti.
Art.
2317 Mancata registrazione
Fino
a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e
seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le
disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia
per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente
alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Art.
2318 Soci accomandatari
I
soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in
nome collettivo.
L'amministrazione
della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Art.
2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se
l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza
del capitale da essi sottoscritto.
Art.
2320 Soci accomandatari
I
soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare
o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura
speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale
divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i
terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art.
2286.
I
soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione
degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di
ispezione e di sorveglianza.
In
ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e
del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza,
consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art.
2321 Utili percepiti in buona fede
I
soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in
buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art.
2322 Trasferimento della quota
La
quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di
morte.
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con
effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale.
Art.
2323 Cause di scioglimento
La
società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci
accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito
il socio che è venuto meno (2711).
Se
vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma
precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art.
2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo
il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti
degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla
quota di liquidazione (att. 218).
Della
società per azioni
Disposizioni
generali
Art.
2325 Nozione
Nella
società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
Le
quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art.
2326 Denominazione sociale
La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art.
2327 Ammontare minimo del capitale
La
società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non inferiore a
200 milioni di lire (att. 215).
Art.
2328 Atto costitutivo
La
società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto
costitutivo deve indicare:
1)
il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2)
la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3)
l'oggetto sociale;
4)
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5)
il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al
portatore (2355);
6)
il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);
7)
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
8)
la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci
fondatori (2337, 2431);
9)
il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società (2383);
10)
il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
11)
la durata della società;
12)
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Lo
statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche
se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto
costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art.
2329 Condizioni per la costituzione
Per
procedere alla costituzione della società è necessario
1)
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2)
che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre
decimi dei conferimenti in danaro;
3)
che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo
particolare oggetto.
Le
somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere
consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della
società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile
nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente
divieto.
Se
non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di
cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).
NOTA
La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4
giugno 1985, n. 281).
Art.
2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Il
notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto
versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di
crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali
autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se
il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli
amministratori ad eseguirlo.
Il
tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge
per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, ordina
l'iscrizione della società nel registro.
Il
decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello
entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se
la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.
Art.
2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto
costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel
medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art.
2343.
Art.
2331 Effetti dell'iscrizione
Con
l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la
personalità giuridica.
Per
le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono
illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti) responsabili
verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione
e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle
(1421 e seguenti).
Art.
2332 Nullità della società
Avvenuta
l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può
essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1)
mancanza dell'atto costitutivo;
2)
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3)
inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo
preventivo
4)
illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
5)
mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare
del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6)
inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;
7)
incapacità di tutti i soci fondatori;
8)
mancanza della pluralità dei fondatori.
La
dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I
soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La
sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La
nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta
nel registro delle imprese (2475).
Della
costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art.
2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La
società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione
sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione
che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve
essere stipulato l'atto costitutivo.
Il
programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di essere
reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le
sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare il cognome e il
nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni
sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art.
2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori
Raccolte
le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel
programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un
mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329.
Decorso
inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i
sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i
promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla
costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli
avevano sottoscritte.
Salvo
che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti
giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2
dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da
trattare.
Art.
2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea
dei sottoscrittori:
1)
accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della
società
2)
delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
3)
delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore
dai promotori;
4)
nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L'assemblea
è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun
sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia
per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il
consenso di tutti i sottoscrittori.
Art.
2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito
quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano
l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
Dei
promotori e dei soci fondatori
Art.
2337 Promotori
Sono
promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno
firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.
Art.
2338 Obbligazioni dei promotori
I
promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i
terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La
società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la
costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se
per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art.
2339 Responsabilità dei promotori
I
promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la
società e verso i terzi:
1)
per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
2)
per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione
giurata indicata nell'art. 2343;
3)
per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la
costituzione della società (2621).
Sono
del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro
per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art.
2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I
promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla
loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a
un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo
di cinque anni.
Essi
non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art.
2341 Soci fondatori
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella
costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano
l'atto costitutivo.
Dei
conferimenti
Art.
2342 Conferimenti
Se
nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro.
Per
i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Non
possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.
Art.
2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi
conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di
un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione
dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i
criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore
attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale
sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto
nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art.
64 Cod. Proc. Civ.
Gli
amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono
state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono
inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se
risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza
in danaro o recedere dalla società.
Art.
2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori
L'acquisto
da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del
capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei
soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società
nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente
del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
La
relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione.
Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve
essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro
delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della
società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo
dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Art.
2344 Mancato pagamento delle quote
Se
il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori,
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e
per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito
(att. 251).
Qualora
la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le
azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono
essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il
socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art.
2345 Prestazioni accessorie
Oltre
l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei
soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative)
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le
azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se
non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in
questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i
soci.
Delle
azioni
Art.
2346 Emissione delle azioni
Le
azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale
(2630, 2438).
Art.
2347 Indivisibilità delle azioni
Le
azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un'azione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune.
Se
il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci
nei confronti di tutti.
I
comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle obbligazioni
da essa derivanti.
Art.
2348 Categorie di azioni
Le
azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti (2521).
Si
possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con
l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 2436 e
seguenti).
Art.
2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In
caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla
forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.
Il
capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente (2521).
Art.
2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni
azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti
(2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti
stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli
precedenti.
Art.
2351 Diritto di voto
Ogni
azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto
costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della
società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art.
2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del
capitale sociale.
Non
possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art.
2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel
caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e seguente), il
diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario.
Se
le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di
opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di
un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se
sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima
della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le
azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se
l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art.
2347.
Art.
2353 Azioni di godimento
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano
dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari
all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione
del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro
valore nominale.
Art.
2354 Contenuto delle azioni
Le
azioni (2521) devono indicare:
1)
la denominazione, la sede e la durata della società;
2)
la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3)
il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
4)
l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5)
i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le
azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la
sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché
l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove
è iscritta la società.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori
che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi
(2633).
Art.
2355 Azioni nominative e al portatore
Le
azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
Le
azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente
liberate.
L'atto
costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle
azioni nominative.
NOTA
Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le clausole
degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli
effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi
sociali".
Art.
2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate
Coloro
che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente (1292 e
seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti,
per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il
pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art.
2357 Acquisto delle proprie azioni
La
società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto
deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la
durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è
accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In
nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi
conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le
azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e
alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, 2° comma.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art.
2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le
limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1)
in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale,
da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2)
a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3)
per effetto di successione universale o di fusione;
4)
in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se
il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte
del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4)
del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo
comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire
l'alienazione è di tre anni.
Art.
2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli
amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due
articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale
deve stabilire le relative modalità.
Finché
le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il
diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il
diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel
capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell'assemblea.
Una
riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché le azioni
non siano trasferite o annullate.
Art.
2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In
nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le
azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci
fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.
La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da
colpa.
Chiunque
abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di
quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che
non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e,
nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art.
2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La
società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o
la sottoscrizione delle azioni proprie.
La
società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le
disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della
società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute
nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art.
2359 Società controllate e società collegate
Sono
considerate società controllate:
1)
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2)
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3)
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai
fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono
considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
se la società ha azioni quotate in borsa.
Art.
2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
La
società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono
essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto
deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art.
2357.
In
nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società
controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute
dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una
riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società
controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e
mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La
società controllata da altra società non può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee di questa.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art.
2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
controllante
Le
azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un
anno dal loro acquisto.
In
mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art.
2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della
società controllante
Le
limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357
bis.
Le
azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo
comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si
applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se
il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato per
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre
anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato
il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o
quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art.
2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
La
società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società
controllante.
Le
azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non
dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque
abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata,
azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli
effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o
quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata
che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art.
2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E'
vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona.
Art.
2361 Partecipazioni
L'assunzione
di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto
della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale
determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).
Art.
2362 Unico azionista
In
caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente (att. 209).
Degli
organi sociali
Dell'assemblea
Art.
2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea
è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto
costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea
è ordinaria o straordinaria.
Art.
2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea
ordinaria:
1)
approva il bilancio (2432 e seguenti);
2)
nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del
collegio sindacale (2398);
3)
determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se
non è stabilito nell'atto costitutivo;
4)
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo
esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può
stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando
particolari esigenze lo richiedono.
Art.
2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (2436 e
seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera
altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450
e 2452.
Art.
2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea
deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare (2393).
L'avviso
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In
mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono
intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art.
2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli
amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale
sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (2630-2 n.
2).
Se
gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del
tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).
Art.
2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le
azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che
l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle
cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.
L'assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo
non richiede una maggioranza più elevata.
Art.
2369 Seconda convocazione
Se
i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente
convocata.
Nell'avviso
di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda
convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della
prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è
ridotto ad otto giorni.
In
seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del
terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una
maggioranza più elevata.
Tuttavia
anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
società (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato di questa (2448), il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni
privilegiate (2348).
Art.
2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L'assemblea
straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci
intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale
necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta
giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto
a otto giorni.
In
terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto
costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni
indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione
del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione
e di scissione e tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
Art.
2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono
intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro dei soci
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che
hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o
gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Art.
2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea
è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza,
da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un
segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza
del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto
da un notaio.
Art.
2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo
disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
La
rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con
effetto anche per le convocazioni successive.
La
delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
La
rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci
e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate (2359)
e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o
istituti di credito.
La
stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se
si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se
la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci
se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai
cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore ai cinquanta miliardi.
Le
disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di
girata delle azioni per procura.
Art.
2373 Conflitto d'interessi
Il
diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in
cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della società
In
caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a
norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza.
Gli
amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità (2393).
Le
azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art.
2374 Rinvio dell'assemblea
I
soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su
gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia
rinviata a non oltre tre giorni.
Questo
diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Art.
2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il
verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Art.
2376 Assemblee speciali
Se
esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle
assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
Art.
2377 Invalidità delle deliberazioni
Le
deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto
costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti
(2437).
Le
deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai
soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai
soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti)
dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione
nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.
L'annullamento
della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli
amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria
responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento
della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione impugnata è
sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto
costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art.
2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione
è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il
socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente
presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale
risarcimento dei danni.
Tutte
le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite
congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della causa ha
inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Il
presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi, su richiesta del
socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto
motivato da notificarsi agli amministratori.
I
dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art.
2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto
Alle
deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209).
Degli
amministratori
Art.
2380 Amministrazione della società
L'amministrazione
della società può essere affidata anche a non soci.
Quando
l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione (2388).
Se
l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il
consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se
questi non è nominato dall'assemblea.
Art.
2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il
consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri,
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le
attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art.
2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non
può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).
Art.
2383 Nomina e revoca degli amministratori
La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione per i
primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli artt. 2458 e 2459.
La
nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a
tre anni (att. 213).
Gli
amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro
quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono
(2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che
hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio
del registro delle imprese le loro firme autografe.
Dell'avvenuta
iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
La
pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il
potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le
cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.
2384 Poteri di rappresentanza
Gli
amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che
risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le
limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo
o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della
società (2487).
Art.
2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneità
all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della
società non può essere opposta ai terzi in buona fede.
Art.
2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore
che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di
amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha
effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del
consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi
amministratori.
La
cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La
cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere
iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del
collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata (2330, 2457).
Art.
2386 Sostituzione degli amministratori
Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea.
Se
viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica
devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
Gli
amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se
vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza
dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione (2487).
Art.
2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art.
2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per
la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405).
Le
deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Il
voto non può essere dato per rappresentanza.
Art.
2389 Compensi degli amministrativi
I
compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto
costitutivo o dall'assemblea (att. 209).
La
rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630; att.
209).
Art.
2390 Divieto di concorrenza
Gli
amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
Per
l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art.
2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore,
che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi,
interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli
altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal
partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa (1394, 2631).
In
caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano
derivate alla società dal compimento dell'operazione.
La
deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può,
entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata dagli
amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto
dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (att
2091).
Art.
2392 Responsabilità verso la società
Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono
solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori
(2381).
In
ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno
vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di
atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La
responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del
collegio sindacale (2491; att. 209).
Art.
2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione
di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La
deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se
non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La
deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto
favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso
l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).
La
società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale (2407).
Art.
2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale
(2407).
L'azione
può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).
In
caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società,
l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.
La
rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne
ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).
Art.
2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le
disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori
(2487; att. 209).
Art.
2396 Direttori generali
Le
disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392 e
seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati
(att. 209).
Del
collegio sindacale
Art.
2397 Composizione del collegio
Il
collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non
soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I
sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art.
2398 Presidenza del collegio
Il
presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art.
2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non
possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il
quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita.
La
cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa
di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art.
2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328) e
successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 e
2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati
se non per giusta causa.
La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito l'interessato.
La
nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del
nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel
registro delle imprese nel termine di quindici giorni (2626; att. 209) e
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
Art.
2401 Sostituzione
In
caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i
supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi
nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del
presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal
sindaco più anziano.
Se
con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere
convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio
medesimo (att. 209).
Art.
2402 Retribuzione
La
retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo
deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina (2370); per
l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).
Art.
2403 Doveri del collegio sindacale
Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società,
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle
norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio
sociale.
Il
collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I
sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti d'ispezione e di controllo.
Il
collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli
accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art.
2421 (att. 209)
Art.
2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento
di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della
contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria
responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.
La
società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
Art.
2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il
collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il
sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle
riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto
nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli
intervenuti.
Le
deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza
assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art.
2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle
assemblee
I
sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione
(2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del
comitato esecutivo (2381).
I
sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209).
Art.
2406 Omissioni degli amministratori
Il
collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli
amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art.
2407 Responsabilità
I
sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario
(1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).
Essi
sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e seguenti,
2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro
carica (2621).
L'azione
di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli
artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art.
2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni
socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale,
il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se
la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare
fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209).
Art.
2409 Denunzia al tribunale
Se
vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il
tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci,
può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di
una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se
le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e
la durata (2636).
L'amministratore
giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci.
Prima
della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e
presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per
proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636).
I
provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione
sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
Delle
obbligazioni
Art.
2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La
società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021)
per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo
bilancio approvato (att. 210).
Tale
somma può essere superata:
1)
quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà
sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2)
quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale
versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato,
aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di
enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o
sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la
parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento
delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando
ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità
governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalità e delle
cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano
salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di
società.
Art.
2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La
deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli
amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le
eventuali autorizzazioni richieste.
Il
tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e
sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle
imprese (2436).
Il
decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello
entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La
deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Art.
2412 Riduzione del capitale
La
società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se
non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la riduzione del
capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite (2446), la
misura della riserva legale (2428) deve continuare a calcolarsi sulla base
del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che
l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli
l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art.
2413 Contenuto delle obbligazioni
Le
obbligazioni devono indicare (2633):
1)
la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è
iscritta (2330);
2)
il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
3)
la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel
registro;
4)
l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di
ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
5)
le garanzie da cui sono assistite.
Art.
2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea
(2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previsto
nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli
obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle
garanzie medesime (2831).
Art.
2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea
degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1)
sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2)
sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3)
sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4)
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5)
sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea
è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si
applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo
articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e
non estinte.
La
società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea
degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci
(att. 210).
Art.
2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti
assenti o dissenzienti.
Ciascun
obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in
conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione
è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha
sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (att.
210).
Art.
2417 Rappresentante comune
Il
rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, è nominato
con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più
obbligazionisti o degli amministratori della società (att. 104). Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti
della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate
nell'art. 2399.
Il
rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa
il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese (2634; att. 210).
Art.
2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il
rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di
questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio
delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci (2370).
Per
la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della
società debitrice (att. 210).
Art.
2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le
disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art.
2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena
di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un
notaio (att. 210).
Art.
2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea
straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in
azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della
conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale
sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente
la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare
corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Le
obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro
valore nominale.
Nel
primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione
delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione
nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono
(2620) depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente
al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del
secondo comma dell'art. 2444.
Fino
a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società
non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la
modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la
ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei
casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione
del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione
alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le
obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
Art.
2420 ter Delega agli amministratori
L'atto
costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in
una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione
della società nel registro delle imprese.
Tale
facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il
verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dell'art. 2411.
Dei
libri sociali
Art.
2421 Libri sociali obbligatori
Oltre
i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
1)
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni,
il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e
i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2)
il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse
relativi;
3)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375);
4)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
5)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (2404);
6)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
questo esiste (2381);
7)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I
libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori,
il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato
nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura
del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I
libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art.
2215.
Art.
2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I
soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell'articolo
precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale
diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri
indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli
obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo (att.
209).
Del
bilancio
Art.
2423 Redazione del bilancio
Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
e il risultato economico dell'esercizio.
Se
le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se,
in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il
bilancio deve essere redatto in lire.
Art.
2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella
redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
l)
la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
2)
si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3)
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4)
si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5)
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente;
6)
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe
al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.
Art.
2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve
le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere
iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt.
2424 e 2425.
Le
voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse
possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del
loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art.
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo
secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci
oggetto di raggruppamento.
Devono
essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in
alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le
voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attività esercitata.
Per
ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. Se
le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota
integrativa.
Sono
vietati i compensi di partite.
Art.
2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO
A)
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
B)
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni
immateriali:
1)
costi di impianto e di ampliamento;
2)
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4)
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5)
avviamento;
6)
immobilizzazioni in corso e acconti;
7)
altre.
Totale.
Immobilizzazioni
materiali:
1)
terreni e fabbricati;
2)
impianti e macchinario;
3)
attrezzature industriali e commerciali;
4)
altri beni;
5)
immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
Immobilizzazioni
finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1)
partecipazioni in:
a)
imprese controllate;
b)
imprese collegate;
c)
imprese controllanti;
d)
altre imprese;
2)
crediti:
a)
verso imprese controllate;
b)
verso imprese collegate;
c)
verso controllanti;
d)
verso altri;
3)
altri titoli;
4)
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale
Totale
immobilizzazioni (B)
C)
Attivo circolante:
Rimanenze:
1)
materie prime, sussidiarie e di consumo:
2)
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3)
lavori in corso su ordinazione;
4)
prodotti finiti e merci;
5)
acconti.
Totale
Crediti,
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
1)
verso clienti;
2)
verso imprese controllate;
3)
verso imprese collegate;
4)
verso controllanti;
5)
verso altri.
Totale.
Attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1)
partecipazioni in imprese controllate;
2)
partecipazioni in imprese collegate;
3)
partecipazioni in imprese controllanti;
4)
altre partecipazioni;
5)
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6)
altri titoli.
Totale
Disponibilità
liquide:
1)
depositi bancari e postali;
2)
assegni;
3)
danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale
attivo circolante (C)
D)
Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO
Patrimonio
netto:
I
Capitale
II
Riserva da sopraprezzo delle azioni
III
Riserve di rivalutazione
IV
Riserva legale
V
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI
Riserve statutarie
VII
Altre riserve, distintamente indicate
VIII
Utili (perdite) portati a nuovo
IX
Utile (perdite) dell'esercizio
B)
Fondi per rischi e oneri:
1)
per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2)
per imposte;
3)
altri.
Totale
C)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D)
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo;
1)
obbligazioni;
2)
obbligazioni convertibili;
3)
debiti verso banche;
4)
debiti verso altri finanziatori;
5)
acconti;
6)
debiti verso fornitori;
7)
debiti rappresentati da titoli di credito;
8)
debiti verso imprese controllate;
9)
debiti verso imprese collegate;
10)
debiti verso controllanti;
11)
debiti tributari;
12)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13)
altri debiti.
Totale
E)
Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se
un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema,
nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini
della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da
quella nella quale è iscritto.
In
calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art.
2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
Gli
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le
partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli
accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella
voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella
voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella
voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro
la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono
essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a
due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Art.
2425 Contenuto del conto economico
Il
conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
Valore
della produzione:
1)
ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2)
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3)
variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4)
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5)
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
Costi
della produzione
6)
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7)
per servizi;
8)
per godimento di beni di terzi;
9)
per il personale:
a)
salari e stipendi;
b)
oneri sociali;
c)
trattamento di fine rapporto;
d)
trattamento di quiescenza e simili;
e)
altri costi;
10)
ammortamenti e svalutazioni:
a)
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b)
ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c)
altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11)
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12)
accantonamenti per rischi;
13)
altri accantonamenti;
14)
oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza
tra valore e costi della produzione (A-B).
Proventi
e oneri finanziari:
15)
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate;
16)
altri proventi finanziari;
a)
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b)
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d)
proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17)
interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso
imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale
(15-16-17).
Rettifiche
di valore di attività finanziaria:
18)
rivalutazioni:
a)
di partecipazioni;
b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c)
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
19)
svalutazioni:
a)
di partecipazioni;
b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale
delle rettifiche (18-19).
Proventi
e oneri straordinari:
20)
proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21)
oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Totale
delle partite straordinarie (20-21).
Risultato
prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22)
imposte sul reddito dell'esercizio;
23)
(risultato dell'esercizio);
24)
(rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
25)
(accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
26)
utile (perdita) dell'esercizio.
Art.
2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I
ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei
resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Art.
2426 Criteri di valutazione
Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1)
le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale
il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o
presso terzi;
2)
il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità
di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3)
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2
deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Per
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4
o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata
nella nota integrativa;
4)
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt.
2423 e 2423 bis.
Quando
la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del
patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente
del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano
indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli
esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo
del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5)
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo
con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6)
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella
nota integrativa;
7)
il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in
ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8)
i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
9)
le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10)
il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media
ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o
"ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto
differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11)
i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12)
le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e
di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante
qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
E'
consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente
in applicazione di norme tributarie.
Art.
2427 Contenuto della nota integrativa
La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
1)
i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2)
i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3)
la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le
ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4)
le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e
del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine
rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5)
l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6)
distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7)
la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei
e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la
composizione della voce "altre riserve";
8)
l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9)
gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della società specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
10)
se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11)
l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n.
15, diversi dai dividendi;
12)
la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art.
2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso
banche, e altri;
13)
la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14)
i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi,
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto
economico;
15)
il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16)
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17)
il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l'esercizio;
18)
le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o
valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti
che essi attribuiscono.
Art.
2428 Relazione sulla gestione
Il
bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso
e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla
relazione devono in ogni caso risultare:
1)
le attività di ricerca e di sviluppo;
2)
i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3)
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
parte di capitale corrispondente;
4)
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5)
i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6)
l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo
semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate
in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere
pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto.
Dalla
relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della
società
Art.
2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il
bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale,
con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il
collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio
sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il
bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei
sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché. sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il
deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art.
2429 bis Relazione degli amministratori
La
relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art. 2423 deve
illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la
società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate,
con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono
essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio.
Dalla
relazione devono in ogni caso risultare:
1)
i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
2)
i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
3)
le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del
passivo;
4)
i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità
di anzianità e trattamento di quiescenza;
5)
gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e
prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle
poste dell'attivo;
6)
le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e
propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte
nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
7)
i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
8)
il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9)
il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate
dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi
degli acquisti e delle alienazioni.
Entro
tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori
delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio
sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i
criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini
stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto).
2430
Riserva legale
Dagli
utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La
riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art.
2431 Sopraprezzo delle azioni
Le
somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che
la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.
Art.
2432 Partecipazione agli utili
Le
partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti
dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art.
2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea
che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.
Non
possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2).
Se
si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente (2446).
I
dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art.
2433 bis Acconti sui dividendi
La
distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il
cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di
società di revisione iscritte all'albo speciale.
La
distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed
è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione
del bilancio dell'esercizio precedente.
Non
è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo
bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio o a esercizi
precedenti.
L'ammontare
degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo
degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito
delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o
statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli
amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla
base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la
distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
collegio sindacale.
Il
prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del
collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della
società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci
possono prenderne visione.
Ancorché
sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo
risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità
con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
soci li hanno riscossi in buona fede.
Art.
2434 Azione di responsabilità
L'approvazione
del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli
amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).
Art.
2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari di diritti
su azioni
Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal
verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto
deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni
e a responsabilità limitata.
Il
bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso
di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere
indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute
altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco
dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione
del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che
sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.
L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni
effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Art.
2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le
società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
a)
totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;
b)
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
c)
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel
bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in
forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e
i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella
nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art.
2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art. 2427; le
indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora
le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono
esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Delle
modificazioni dell'atto costitutivo
Art.
2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Le
deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211)
devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.
Dopo
ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato
nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale
dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art.
2437 Diritto di recesso
I
soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario,
in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo
esercizio.
La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci
intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e
dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla data
dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188; att.
100).
E'
nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne
rende più gravoso l'esercizio.
Art.
2438 Aumento di capitale
Non
si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano
interamente liberate (2630).
Art.
2439 Sottoscrizione e versamenti
I
sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo
deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se
l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3° comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente previsto.
Art.
2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se
l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e
2343.
Art.
2441 Diritto di opzione
Le
azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio (2420).
L'offerta
di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione dell'offerta.
Coloro
che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per
almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine
stabilito a norma del secondo comma.
Il
diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante
conferimenti in natura.
Quando
l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se
la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione (2369
e seguenti).
Le
proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere illustrate
dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le
ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione
derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i
criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione
deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni
il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni.
Il
parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato
dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4° comma devono
restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono
prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle
azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni
quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non
si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la
borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità
con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione
sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve
indicarne l'ammontare.
Con
deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la
maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art.
2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea
può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle
riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
In
questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento
di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle
azioni in circolazione.
Art.
2443 Delega agli amministratori
L'atto
costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in
una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel
registro delle imprese (2381).
Tale
facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il
verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dell'art. 2436.
Art.
2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei
trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito (att.
100).
L'attestazione
deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.
Fino
a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non
può essere menzionato negli atti della società (2250).
Art.
2445 Riduzione del capitale esuberante
La
riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia
medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327
e 2412.
L'avviso
di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della
riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le
azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la
decima parte del capitale sociale.
La
deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo
termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione (2623, n 1).
Il
tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia
luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia
(1179, 2623).
2446
Riduzione del capitale per perdite
Quando
risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza indugio convocare
l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630). All'assemblea deve
essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della
società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli
amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare
depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Se
entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta
la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori
(2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte
d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att. 209).
Art.
2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se,
per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto
del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).
Dello
scioglimento e della liquidazione
Art.
2448 Cause di scioglimento
La
società per azioni si scioglie:
1)
per il decorso del termine;
2)
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3)
per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4)
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo
quanto è disposto dall'art. 2447;
5)
per deliberazione dell'assemblea;
6)
per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La
società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa
nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la
società ha per oggetto un'attività commerciale (2195, 2449). Si osservano
in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2449 Effetti dello scioglimento
Gli
amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e
solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi
devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le
deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli
amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a
quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel
caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione
dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411,
primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nei
casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi
di una causa di scioglimento.
Nel
caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del
tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci
accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività
dell'assemblea.
Nel
caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono,
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in
copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata (2626).
Art.
2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La
nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea
delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e
seguente).
Nel
caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto
dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei
sindaci.
I
liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o
del pubblico ministero.
Le
disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla
sostituzione dei liquidatori.
Art.
2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La
deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del
tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici
giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei
liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese (2626).
I
liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro
firme autografe.
I
liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo
comma.
Art.
2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le
disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti) si
applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.
Art.
2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre
che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma,
e 2310 (2625).
I
poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo
che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria
(2368) non abbia disposto diversamente.
Se
i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le
disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla
deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art.
2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta
la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando
la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.
Il
bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei
sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (2626).
Nei
tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I
reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i
soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non
intervenuti.
Art.
2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso
il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio
s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla
distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte
ai soci.
Indipendentemente
dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve
all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione
del bilancio.
Art.
2455 Deposito delle somme non riscosse
Le
somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono
essere depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione
del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono
al portatore.
Art.
2456 Cancellazione della società
Approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione
del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata.
Dopo
la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e
nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di
questi.
Art.
2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta
la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art.
2455, i libri della società devono essere depositati (2626) e
conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese.
Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Art.
2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a
responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Gli
amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono
tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra
pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese
dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo
che sia previsto un termine diverso.
Art.
2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata
Gli
atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi
soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi
ne erano a conoscenza.
Per
le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di
cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino
di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
In
caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel
registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non
può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo
che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o
depositato nel registro delle imprese (2497 bis).
Delle
società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art.
2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se
lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare
uno o più amministratori o sindaci (2400).
Gli
amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono
essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi
hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Art.
2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la
legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche
in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più
amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.
Art.
2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora
uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio
sindacale deve essere scelto tra essi.
Delle
società d'interesse nazionale
Art.
2461 Norme applicabili
Le
disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa
la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e
la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
Della
società in accomandita per azioni
Art.
2462 Nozione
Nelle
società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta
(2250).
Le
quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art.
2463 Denominazione sociale
La
denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni (2564
e seguenti).
Art.
2464 Norme applicabili
Alla
società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla
società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili con
le disposizioni seguenti.
Art.
2465 Soci accomandatari
L'atto
costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I
soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e seguenti),
(escluso quello della cauzione).
NOTA
Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più previsto per
gli amministratori di S p A.
Art.
2466 Revoca degli amministratori
La
revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società
per azioni (2368 e seguente).
Se
la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto
al risarcimento dei danni.
Art.
2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea
con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire
l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel
caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli
amministratori rimasti in carica.
Il
nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento
dell'accettazione della nomina.
Art.
2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In
caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si
scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per
questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art.
2469 Sindaci e azione di responsabilità
I
soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti
nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei
sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità (2392).
Art.
2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le
modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria
della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere
approvate da tutti i soci accomandatari.
Art.
2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La
responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art.
2304.
Il
socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel
registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.
Della
società a responsabilità limitata
Disposizioni
generali
Art.
2472 Nozione
Nella
società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le
quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Art.
2473 Denominazione sociale
La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti).
Art.
2474 Capitale sociale
La
società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire
(2250, 2496).
Le
quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in
nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se
la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da
un ammontare multiplo di lire mille.
Se
il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un
multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante
conferimento in danaro.
Art.
2475 Costituzione
La
società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
indicare:
l)
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2)
la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3)
l'oggetto sociale (2620, 2630);
4)
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5)
la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti
conferiti
6)
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7)
il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società (2384);
8)
il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
9)
la durata della società;
10)
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Si
applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma,
2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La
società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art.
2475 bis Pubblicità
Quando
le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio,
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della
data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
Quando
si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne
devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico
socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le
dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
Dei
conferimenti e delle quote
Art.
2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed
amministratori
Si
applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società
di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le
disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In
caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in
danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 Cod.
Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un
unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al
momento della sottoscrizione.
Se
viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati entro tre mesi.
Art.
2477 Mancato pagamento delle quote
Se
il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli
amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di
trenta giorni.
Decorso
inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e
per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza
nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta
all'incanto.
Se
la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse,
salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in
misura corrispondente.
Il
socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art.
2478 Prestazioni accessorie
L'atto
costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni
accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo
comma dell'art. 2345.
Le
quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).
Art.
2479 Trasferimento della quota
Le
quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il
trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione
del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito
di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso
esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto
deposito.
L'atto
di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere
depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e sta a la sede sociale
Art.
2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il
deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro
delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei
soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il
deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del
legatario.
Art.
2480 Espropriazione della quota
La
quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza
del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla
società a cura del creditore.
Se
la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha
luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo
stesso prezzo.
Le
disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento
di un socio.
Art.
2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti
Nel
caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente (1292)
con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i
versamenti ancora dovuti.
Il
pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta
al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art.
2482 Divisibilità della quota
Salvo
contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel
caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano
osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.
Se
una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art.
2347.
Art.
2483 Operazioni sulle proprie quote
In
nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o
la loro sottoscrizione.
Degli
organi sociali e dell'amministrazione
Art.
2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella
lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare.
Art.
2485 Diritto di voto
Ogni
socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla
di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.
Art.
2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera
(2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza
del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale
sociale.
Alle
assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364,
2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla
società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di
obbligazioni.
Art.
2487 Amministrazione
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società
deve essere affidata a uno o più soci.
Si
applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383,
primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385,
2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Art.
2488 Collegio sindacale
La
nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto
costitutivo.
E'
altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati
due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo
cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.
Al
collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e
seguenti.
Anche
quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art.
2489 Controllo individuale del socio
Nelle
società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun socio ha
diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a
proprie spese la revisione della gestione (2623).
E'
nullo ogni patto contrario.
Art.
2490 Libri sociali obbligatori
Oltre
i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
1)
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i
versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
4)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste.
I
primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto
a cura dei sindaci.
Ai
soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di
ottenerne estratti a proprie spese.
Art.
2490 bis Contratti con il socio unico
I
contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di
cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3
del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I
crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art.
2491 Bilancio
Il
bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a 2431, disposto
dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare nella sede
sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici
giorni prima dell'assemblea.
Se
esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art.
2492 Ripartizione degli utili
Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai
soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.
Si
applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art.
2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di
diritti su quote sociali
Il
bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari
di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del
registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
Delle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento
Art.
2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle
modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni
degli artt. 2436 e 2437.
Art.
2495 Aumento del capitale
In
caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, ultimo
comma.
Art.
2496 Riduzione del capitale
La
riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le
società per azioni (2445 e seguenti).
Il
limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello
indicato nell'art. 2474.
ln
caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti
sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).
Art.
2497 Scioglimento e liquidazione
Allo
scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le
disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la
nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per
l'assemblea straordinaria.
In
caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente.
a)
quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di
capitali;
b)
quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c)
fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art.
2475 bis.
Art.
2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e
a responsabilità limitata
Si
applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2157 bis e ter.
Della
trasformazione, della fusione e della scissione delle società
Della
trasformazione delle società
Art.
2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La
deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in
società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e
seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da
atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge
per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa
deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio
sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta nel
registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto costitutivo
del tipo di società adottato.
La
società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
Art.
2499 Responsabilità dei soci
La
trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro
delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.
Il
consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla
comunicazione.
Art.
2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella
trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una
società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un
numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo
bilancio approvato.
Nella
trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità
limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art.
2474.
Della
fusione delle società
Art.
2501 Forme di fusione
La
fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la costituzione
di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o
più altre.
La
partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art.
2501 bis Progetto di fusione
Gli
amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto
di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1)
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2)
l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3)
il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio
in denaro;
4)
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5)
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6)
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;
7)
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni
8)
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori
delle società partecipanti alla fusione.
Il
conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può
essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il
progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se
alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto
di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la
deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. 1),
3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta
iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente
comma.
Art.
2501 ter Situazione patrimoniale
Gli
amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la
situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non
anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società.
La
situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio
di esercizio.
La
situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma.
Art.
2501 quater Relazione degli amministratori
Gli
amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una
relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote.
La
relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella
relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
Art.
2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno
o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a)
il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b)
le eventuali difficoltà di valutazione.
La
relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o
dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente
del tribunale, le società partecipanti alla fusione possono richiedere al
presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante
dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun
esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione
tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria
verifica.
L'esperto
risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc.
Civ.
La
relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di
revisione.
Art.
2501 sexies Deposito di atti
Devono
restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla
fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la
fusione sia deliberata:
1)
il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art.
2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501
quinquies;
2)
i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e
l'eventuale relazione di certificazione;
3)
le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte
a norma dell'art. 2501 ter.
I
soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
gratuitamente copia.
Art.
2502 Deliberazione di fusione
La
fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano
mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art.
2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
La
deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve
essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo, secondo
e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e
la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese.
La
deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il deposito va
effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la
società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai Capi
V, VI e VII.
Art.
2503 Opposizione dei creditori
La
fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove
richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che
consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti
previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante
il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare
opposizione.
Il
tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia
luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art.
2503 bis Obbligazioni
I
possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Ai
possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla
pubblicazione dell'avviso.
Ai
possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a
quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei
loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Art.
2504 Atto di fusione
La
fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto
di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del
notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle
imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla
fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il
deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
Se
una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante
dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve
essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn.
l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione
dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
Art.
2504 bis Effetti della fusione
La
società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti
e gli obblighi delle società estinte.
La
fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per
gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), possono
essere stabilite date anche anteriori.
Art.
2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La
società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute,
anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle
società medesime.
La
società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o
dalla società incorporante.
Art.
2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite
le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art.
2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta
salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o
ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art.
2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute
Alla
fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art.
2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater e
2501 quinquies.
Art.
2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di
fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta
dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
Della
scissione delle società
Art.
2504 septies Forme di scissione
La
scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo
patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di
una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo
patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La
partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art.
2504 octies Progetto di scissione
Gli
amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art.
2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se
la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto,
esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società
scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota
del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai
fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del
patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo
alla società trasferente.
Degli
elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto,
rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo
la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal
progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che
ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le
società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di
partecipazione originaria.
Il
progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art.
2501 bis.
Art.
2504 novies Norme applicabili
Gli
amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt.
2501 ter e 2501 quater.
La
relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o
quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito
alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella
società scissa.
La
relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono
altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis,
2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art.
2504 decies Effetti della scissione
La
scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che
nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli
effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono
stabilire date anche anteriori.
Ciascuna
società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del
patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società
scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.
Delle
società costituite all'estero od operanti all'estero
Art.
2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
Le
società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la
sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono
soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte
le disposizioni della legge italiana).
Art.
2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Le
società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette,
per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità
degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime
disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle
persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con
indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le
firme autografe.
Ai
terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere
opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi
da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le
società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda
le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o
che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli
atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite
all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art.
2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle
imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di
iscrizione.
Art.
2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le
società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati
in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per
ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali
nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilità
degli amministratori (2392 e seguenti).
Art.
2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino
all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome
della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
sociali.
Art.
2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero
Le
società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto
della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni della
legge italiana).
Art.
2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
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