Art.
1027 Contenuto del diritto
La
servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di
un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
Art.
1028 Nozione dell'utilità
L'utilità
può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo
dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del
fondo (1073 e seguente).
Art.
1029 Servitù per vantaggio futuro
E'
ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
E'
ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un
fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non
dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato (1472).
Art.
1030 Prestazioni accessorie
Il
proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per
rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo
che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e
seguente).
Art.
1031 Costituzione delle servitù
Le
servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e
seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e
seguente).
Delle
servitù coattive
Art.
1032 Modi di costituzione
Quando,
in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da
parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù,
questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n.
14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell'autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e
seguenti).
La
sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità
dovuta.
Prima
del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può
opporsi all'esercizio della servitù.
Dell'acquedotto
e dello scarico coattivo
Art.
1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il
proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni
specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per
usi agrari o industriali.
Sono
esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art.
1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi
ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti
già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il
proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la
costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti,
qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In
tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da
determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore
dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio
e alle maggiori spese di manutenzione.
La
facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del
fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art.
1035 Attraversamento di acquedotti
Chi
vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al
di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del
fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o
alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art.
1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se
per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di
acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle
acque.
Art.
1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi
vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre
dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è
sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto
e il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto
riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni
per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art.
1038 Indennità per l'imposizione della servitù
Prima
di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il
fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da
occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al
fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla
separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da
intersecare.
Per
i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie
estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del
valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri
incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo
servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie
ammucchiate, purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo
e della sua riparazione.
Art.
1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora
il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove
anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo
precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il
termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il
passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del
termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali
(1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il
termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea.
Art.
1040 Uso dell'acquedotto
Chi
possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore
quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al
fondo servente.
Se
l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste
non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e
non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo
stabilito dall'art. 1038.
La
stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un
acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.
Art.
1041 Letto dell'acquedotto
E'
sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare
stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie
da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso
al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle
spese occorrenti.
Art.
1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Se
un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai
medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque,
coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del
beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro
accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti
sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare
l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o
dall'usucapione.
Art.
1043 Scarico coattivo
Le
disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle
acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare
acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo
scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate
le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art.
1044 Bonifica
Ferme
le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il
proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con
fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento
dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per
fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un
corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se
il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che
utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una
spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni
per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle
esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può
essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si
sono opposti.
Art.
1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I
proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a
condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi
sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite,
affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e
inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di
quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Art.
1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione
delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le
disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.
Dell'appoggio
e dell'infissione di chiusa
Art.
1047 Contenuto della servitù
Chi
ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o
serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa
alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità e di fare e
mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).
Art.
1048 Obblighi degli utenti
Nella
derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve
evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole
pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla
diversione delle acque medesime.
Della
somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art.
1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se
a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per
l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici,
e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del
fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo
nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima
che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si
chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere
tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre
le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In
mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora
si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può
essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art.
1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le
norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del
fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni
bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le
disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso
in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Del
passaggio coattivo
Art.
1051 Passaggio coattivo
Il
proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha
uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o
disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la
coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il
passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via
pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è
consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio,
qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo
dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le
stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio
sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il
transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono
esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art.
1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le
disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il
passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo quando
questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o
della industria.
Art.
1053 Indennità
Nei
casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora,
per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o
lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda
deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il
valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art.
1038.
Art.
1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se
il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a
titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente
il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La
stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art.
1055 Cessazione dell'interclusione
Se
il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque
tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente.
Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità
giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla
durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in
annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
Dell'elettrodotto
coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art.
1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni
proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle
condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art.
1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni
proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le
gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul
fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in
conformità delle leggi in materia.
Delle
servitù volontarie
Art.
1058 Modi di costituzione
Le
servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061, 1321, 1350
n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art.
1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La
servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è
costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o
separatamente (1108).
La
concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli
altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non porre
impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art.
1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il
proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo
le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).
Delle
servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Art.
1061 Servitù non apparenti
Le
servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158, att.
158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non
apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio.
Art.
1062 Destinazione del padre di famiglia
La
destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha
posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se
i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna
disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente
e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Dell'esercizio
delle servitù
Art.
1063 Norme regolatrici
L'estensione
e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle
disposizioni seguenti.
Art.
1064 Estensione del diritto di servitù
Il
diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se
il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e comodo
l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio
per il fondo stesso.
Art.
1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui
che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo
o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il
bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art.
1066 Possesso delle servitù
Nelle
questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno
antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di
un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art.
1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
Il
proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più
gravosa la condizione del fondo servente.
Il
proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a
diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art.
1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il
proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della
servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita
originariamente.
Tuttavia,
se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se
impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del
fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo
egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può
ricusarlo (1350, 2643).
Il
cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari
concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo
dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità
giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro
fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta,
purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del
fondo dominante.
Art.
1069 Opere sul fondo servente
Il
proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per
recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli
deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal
titolo o dalla legge (1030).
Se
però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in
proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art.
1070 Abbandono del fondo servente
Il
proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o
della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della
servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del
fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel
caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo,
la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art.
1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se
il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione,
senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se
il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata
del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Dell'estinzione
delle servitù
Art.
1072 Estinzione per confusione
La
servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la
proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art.
1073 Estinzione per prescrizione
La
servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni
(2934 e seguenti).
Il
termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si
tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è
necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è
verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle
servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in
cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso
l'esercizio.
Agli
effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù
non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se
il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù
fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La
sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art.
1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità
di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della
medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine
indicato dall'articolo precedente.
Art.
1075 Esercizio limitato della servitù
La
servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata
dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art.
1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso
L'esercizio
di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal
possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art.
1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le
servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando
l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione (958, 970, 972).
Art.
1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in
usufrutto
Le
servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non
cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal
marito a favore del fondo dotale (166 bis).
Delle
azioni a difesa delle servitù
Art.
1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il
titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza
contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche chiedere la rimessione
delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).
Di
alcune servitù in materia di acque
Della
servitù di presa o di derivazione di acqua
Art.
1080 Presa d'acqua continua
Il
diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Art.
1081 Modulo d'acqua
Nelle
servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la
quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il
modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso
è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al
minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art.
1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando,
per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è
stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti
non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua,
salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel
canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se
la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono
stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo
tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua,
salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In
mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art.
1083 Determinazione della quantità d'acqua
Quando
la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata
fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo
scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la
forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e
impedito l'eccesso.
Se
però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore,
o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la derivazione
in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso
indicato dall'articolo precedente.
Art.
1084 Norme regolatrici della servitù
Per
l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o
non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi locali.
In
mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art.
1085 Tempo d'esercizio della servitù
Il
diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio
di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di
autunno a quello di primavera.
La
distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla
notte naturali.
L'uso
delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti
al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Art.
1086 Distribuzione per ruota
Nelle
distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca
di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua
appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art.
1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei
canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma
contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un
utente che al tempo del suo turno.
Art.
1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli
utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno,
purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art.
1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi
ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza
espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art.
1090 Manutenzione del canale
Nella
servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone
altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale
sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in
istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante
(1030).
Art.
1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Se
il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o
di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e
straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui
ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare
l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi
e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare
condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art.
1092 Deficienza dell'acqua
La
deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla
e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra
diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da
quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di
condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia
l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti
gli uffici tecnici competenti (att. 60), può modificare o limitare i turni
di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla
quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è
destinata.
Il
concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o
per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in
conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall'autorità giudiziaria.
Art.
1093 Riduzione della servitù
Se
la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti
indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione
dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente,
il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto
riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua
indennità al proprietario del fondo dominante.
Della
servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art.
1094 Servitù attiva degli scoli
Gli
scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire
oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di
impedire la loro diversione.
Art.
1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella
servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158) comincia a
decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul
fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a raccogliere e
condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando
sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli
scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che
il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia
titolo, segno o prova in contrario.
Si
reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute
dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art.
1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La
servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il
diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di
cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte
l'irrigazione.
Art.
1097 Diritto agli avanzi d'acqua
Quando
l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un determinato uso,
con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale
uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e dovuta.
Art.
1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Il
proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli
avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi
introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve
lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art.
1099 Sostituzione di acqua viva
Il
proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi
d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui
quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte
le circostanze.
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