Art.
2740 Responsabilità patrimoniale
Il
debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
Le
limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge.
Art.
2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione
I
creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,
salve le cause legittime di prelazione.
Sono
cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le
ipoteche (2808 e seguenti).
Art.
2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se
le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e
seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per
indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al
pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro
grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il
deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su
istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare
l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli
assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita
o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si
tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono
liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta
giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che
ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono
del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per
causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e
seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per
quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art.
2743 Diminuzione della garanzia
Qualora
la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche
per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del
creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su
altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo
credito (1186).
Art.
2744 Divieto del patto commissorio
E'
nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento
del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data
in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla
costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).
Dei
privilegi
Disposizioni
generali
Art.
2745 Fondamento del privilegio
Il
privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa
del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere
subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a
particolari forme di pubblicità.
2746
Distinzione dei privilegi
Il
privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni
mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Art.
2747 Efficacia del privilegio
Il
privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è
disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se
la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre
che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato (2769),
può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi
posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art.
2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se
la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non
può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e seguenti;
att. 234).
I
creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori
ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art.
2749 Estensione del privilegio
Il
privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per
l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti).
Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno
precedente.
Gli
interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura
legale (1284) fino alla data della vendita.
Art.
2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi
speciali
I
privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi
sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai
privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo,
se non è diversamente disposto.
Dei
privilegi sui mobili
Dei
privilegi generali sui mobili
Art.
2751 Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti
Hanno
privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti
riguardanti:
1)
le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2)
le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3)
le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta
necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei
mesi;
4)
i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle
quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art.
2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori
diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno
privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1)
le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro
subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni
conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei
contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il
risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace,
nullo o annullabile;
2)
le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3)
le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di
prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4)
i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario,
mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi
della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5)
i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di
produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della
vendita dei manufatti;
5
bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i
corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art.
2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore
aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o
alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di
natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli
principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione
nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se
si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi
d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per
un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il
periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno
altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato
per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno
lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per
le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge
per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Art.
2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti
Hanno
privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal
mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali,
compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art.
2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno
pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i
contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e
assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché
gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare,
relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.
Dei
privilegi sopra determinati mobili
Art.
2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione
I
crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ.
513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui
beni stessi.
Art.
2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I
crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al
miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché
questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il
privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla
cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona
fede.
Il
creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è
soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite
per la vendita del pegno.
Art.
2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione
agricola
I
crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e
antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori
di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio
sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il
privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle
sue dipendenze.
Si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
Art.
2758 Crediti per tributi indiretti
I
crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai
quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi
relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale
privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente
previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che
hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il
privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in
pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei
beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art.
2759 Crediti per le imposte sul reddito
I
crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul
reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta
per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio,
limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito
d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e
sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o
nell'abitazione dell'imprenditore.
Il
privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché
appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si tratti di beni
rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o
di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Qualora
l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato
sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la
ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene
effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art.
2760 Crediti dell'albergatore
I
crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone
albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle
dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti).
Il
privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle
cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al
tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
Art.
2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del
sequestratario
I
crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli per
le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose
trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702).
I
crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per
l'esecuzione del mandato (1721, 1860).
I
crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale (1802) a
favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle
cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si
applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell'art. 2756.
Art.
2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi
ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio
per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono
incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un
terzo.
Il
privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la
vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma
dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella
giurisdizione del quale è collocata la macchina.
Il
privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a
quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è
stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il
privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate
all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano
anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a
condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo
scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione
della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo
comma di questo articolo.
Se
il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il
creditore che ha trascritto per primo.
Art.
2763 Crediti per canoni enfiteutici
I
crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in
corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820)
dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Art.
2764 Crediti del locatore di immobili
Il
credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti) degli
immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti
anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a
coltivare il fondo locato.
Il
privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e
dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso,
per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo
stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali
siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni
arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640
e seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il
privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue
dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore
(1595).
Il
privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla
coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al
subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il
privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo
altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile,
salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo
in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).
Qualora
le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare
il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore,
questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro,
nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro
conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di trenta
giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a
coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che
servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati
dopo l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio
(1519).
Art.
2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui
che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 e
seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal
contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose
che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il
privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle
sue dipendenze.
Si
applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).
Art.
2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)
Art.
2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel
caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il credito del
danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull'indennità dovuta
dall'assicuratore (att. 235).
Art.
2768 Crediti dipendenti da reato
Per
i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo
Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e
seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di
procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).
Art.
2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il
creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di
temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è
subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro
conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
Dei
privilegi sopra gli immobili
Art.
2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I
creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e
seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del
pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese
fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889
e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art.
2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I
crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta
imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del
contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote
e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza
pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il
privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte
nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in
riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno
precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte
relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non
può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora
l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato
sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la
ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene
effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art.
2772 Crediti per tributi indiretti
Hanno
pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché
quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I
crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del
cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale
privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il
committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,
sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio.
Il
privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi
hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per
le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in
pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo
stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha
effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro
ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei
creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede (512).
Art.
2773 (abrogato)
Art.
2774 Crediti per concessione di acque
I
crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche
o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti
d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi
speciali.
Tale
privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che
hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di
concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere
dei crediti stessi.
Art.
2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento
I
crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli
immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di
miglioramento.
La
costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata
all'osservanza delle leggi speciali.
Art.
2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili
I
crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di
cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari.
I
crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti,
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo comma.
I
crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,
sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Dell'ordine
dei privilegi
Art.
2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I
crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono
preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente
dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera
le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:
a)
i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
b)
i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c)
i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I
privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito
sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi
indicati nell'art. 2751 bis.
Art.
2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo
quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi
privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si
esercita nell'ordine che segue:
1)
i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi
quelli sostitutivi o integrativi
che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;
2)
i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art.
2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i
fitti e le pigioni degli immobili;
3)
(i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due
primi commi dell'art. 2766);
4)
i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni
mobili, indicati dall'art. 2756;
5)
i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di
coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;
6)
i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per
somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di
coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali
crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta,
seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo
stesso articolo;
7)
i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'art.
2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di
preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art.
2759:
8)
i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela
previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché gli
accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi
a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente
articolo;
9)
(i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo
comma dell'art. 2766);
10)
i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose
sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale
e dal codice di procedura penale;
11)
i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12)
i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13)
i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario,
indicati dall'art. 2761;
14)
i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del
prezzo, indicati dall'art. 2762:
15)
i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
16)
i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti
di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;
17)
i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti,
nell'ordine indicato dall'art. 2751;
18)
i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art.
2752;
19)
i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20)
i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'art.
2752.
Art.
2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se
i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche
sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai
privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono
preferite a tutti gli altri.
Art.
2780 Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando
sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la
prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1)
i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art.
2771;
2)
i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
3)
i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art.
2774;
4)
i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
5)
i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.
Art.
2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora
con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito
con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere preferito
rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere
posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234).
Art.
2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati
I
crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del
rispettivo importo.
La
stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti
privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una
prelazione su ogni altro credito.
Art.
2783 Preferenza non determinata dalla legge
Quando
dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio
speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel
codice (att. 234).
Art.
2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli
articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I
crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50
del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello
Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
Del
pegno
Disposizioni
generali
Art.
2784 Nozione
Il
pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo
per il debitore.
Possono
essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e
altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art.
2785 Rinvio a leggi speciali
Le
disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti
casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti
gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
Del
pegno dei beni mobili
Art.
2786 Costituzione
Il
pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o
del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (1996).
La
cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato
dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il
costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del
creditore.
Art.
2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il
creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in
pegno (2744).
La
prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in
possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando
il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non
ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale
contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (2704, 2800).
Se
però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che,
debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su
pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova
(att. 237).
Art.
2788 Prelazione per il credito degli interessi
La
prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del
pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data della
notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La prelazione
ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti
della misura legale (1284), fino alla data della vendita.
Art.
2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il
creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le
azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare l'azione di
rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al costituente.
Art.
2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il
creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde,
secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218
e seguenti, 1760, 1780).
Colui
che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la
conservazione della cosa (att. 237).
Art.
2791 Pegno di cosa fruttifera
Se
è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario,
ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e
agli interessi e poi al capitale.
Art.
2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il
creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, usare
della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di
essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In
ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi
e poi al capitale.
Art.
2793 Sequestro della cosa
Se
il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne
il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art.
2794 Restituzione della cosa
Colui
che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono
stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state
rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se
il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso
creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto
prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il
diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art.
2795 Vendita anticipata
Se
la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui
che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a
vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con
il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il
deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la
vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il
giudice riconosca idonea.
Il
costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di
valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a
venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia
reale che il giudice riconosca idonea.
Il
costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa,
qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di
autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito
del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art.
2796 Vendita della cosa
Il
creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la
cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente
(2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art.
2797 Forme della vendita
Prima
di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario,
deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo
che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere
notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se
entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se
questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico
incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a
mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non
ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il
termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 163 bis Cod.
Proc. Civ.
Il
giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella
tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per
la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse
(2744).
Art.
2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il
creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata
in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino alla
concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il
prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744).
Art.
2799 Indivisibilità del pegno
Il
pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è
integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è
divisibile (1232).
Del
pegno di crediti e di altri diritti
Art.
2800 Condizioni della prelazione
Nel
pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta
da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata
al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata
con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Art.
2801 Consegna del documento
Se
il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è
tenuto a consegnarlo al creditore.
Art.
2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il
creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le
altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle
spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti
conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art.
2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il
creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito
ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili,
deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito
d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito
garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto
basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al
costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o
chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Art.
2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il
creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli
sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza
del suo credito (2744, 2928).
Se
il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme
stabilite dall'art. 2797.
Art.
2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il
debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).
Se
il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno,
non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248)
verificatasi anteriormente.
Art.
2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il
pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma
rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il
disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per
tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in
quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).
Delle
ipoteche
Disposizioni
generali
Art.
2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca
attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto
del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc.
Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e
seguenti).
L'ipoteca
può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce
mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca
è legale, giudiziale o volontaria.
Art.
2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
L'ipoteca
deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma
determinata in danaro.
Essa
è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra
ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art.
2810 Oggetto dell'ipoteca
Sono
capaci d'ipoteca:
1)
i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e
seguenti);
2)
l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3)
il diritto di superficie (952 e seguenti);
4)
il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico
(957 e seguenti).
Sono
anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle
leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e
seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli,
secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono
considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della
legge speciale.
Art.
2811 Miglioramenti e accessioni
L'ipoteca
si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre
accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni
stabilite dalla legge (2873).
Art.
2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le
servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la costituzione
(2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore
ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa
disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione
(978 e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali
diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc. Civ. 555 e
seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul
ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla
trascrizione dei diritti medesimi.
Per
coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e seguenti) o il
diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti all'ipoteca e hanno
trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si
osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e seguenti).
Le
cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605), che non
siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori
ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e per un
termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento (2924).
Le
cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori
ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal
comma precedente (att. 238).
Art.
2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora
il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il
deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità
giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele
necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio della sua
garanzia (1186, 2743).
Art.
2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
Le
ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo (979,
1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per
abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà
da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi
l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se
la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione
dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui,
secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita
sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con
l'ipoteca stessa.
Art.
2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
Nel
caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del concedente
si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul
diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.
Nel
caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti) per
decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si
risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto
è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei
miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori
ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei
medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla
piena proprietà.
Quando
l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che
gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se
per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una
medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le
ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente;
ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si
estende alla piena proprietà.
Art.
2816 Ipoteca sul diritto di superficie
Le
ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e seguenti) si
estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del
suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un
corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul
corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del
suolo non si estendono alla superficie.
Se
per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del
proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e
sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
Dell'ipoteca
legale
Art.
2817 Persone a cui compete
Hanno
ipoteca legale:
1)
l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che
derivano dall'atto di alienazione;
2)
i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra
gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3)
lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile,
secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
Dell'ipoteca
giudiziale
Art.
2818 Provvedimenti da cui deriva
Ogni
sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di una somma
o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da
liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del
debitore.
Lo
stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge
attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art.
2819 Sentenze arbitrali
Si
può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato reso
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art.
2820 Sentenze straniere
Si
può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle
autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia
dall'autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le
convenzioni internazionali dispongano diversamente.
Dell'ipoteca
volontaria
Art.
2821 Concessione d'ipoteca
L'ipoteca
può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La
concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura
privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità.
Non
può essere concessa per testamento (587).
Art.
2822 Ipoteca sui beni altrui
Se
l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione
può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal
concedente.
Se
l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne
la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il
proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente).
Art.
2823 Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca
su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è
venuta a esistenza (458, 1348).
Art.
2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L'iscrizione
d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425 e seguenti)
rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo.
2825
Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca
costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione (1103)
produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui
verranno assegnati nella divisione (757, 1103).
Se
nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante beni
diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri
beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore
del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro
novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il
trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i
partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli
(2817 n. 2).
I
creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati
assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le
loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia
stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far
valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data
di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del
valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I
debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al
condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai
creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta
opposizione (757; att. 239).
Art.
2826 Indicazione dell'immobile ipotecato
Nell'atto
di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato
con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei
dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione
devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su
cui insistono.
Dell'Iscrizione
e rinnovazione delle ipoteche
Dell'Iscrizione
Art.
2827 Luogo dell'iscrizione
L'ipoteca
si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova
l'immobile.
Art.
2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale
L'ipoteca
giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al
debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a
misura che egli li acquista.
Art.
2829 Iscrizione sui beni del defunto
L'iscrizione
d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione
della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però
risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione
deve eseguirsi contro costoro.
Art.
2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità
giacente
Se
l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se si
tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte
ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze
pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art.
2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Le
obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e
seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con
ipoteca.
Per
i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e
si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare
l'annotazione prevista dall'art. 2843.
Per
i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta
con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della
serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine
all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli
obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve
presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di
nomina (2845).
Artt.
2832-2833 (abrogati)
Art.
2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Il
conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di
alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che
spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art.
2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui
risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia
all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Art.
2835 Iscrizione in base a scrittura privata
Se
il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e seguenti),
la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il
richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è
depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia
autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi
indicati.
L'originale
o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari
(2663).
Art.
2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se
il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello
Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro
provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve
presentare copia del titolo.
(Se
non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le
disposizioni dell'art. 2669)
Art.
2837 Atti formati all'estero
Gli
atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si presentano per
l'iscrizione devono essere legalizzati.
Art.
2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita
Se
la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali
è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal
creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora
tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia
divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Art.
2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
Per
eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una
nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La
nota deve indicare:
1)
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice
fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di
ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi II,
III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società
semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo
l'atto costitutivo.
Per
le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art.
2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo
al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per
le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione
e del piano di ammortamento;
7)
il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui
ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3)
il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o
autenticato;
4)
l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5)
gli interessi e le annualità che il credito produce;
6)
il tempo della esigibilità;
7)
la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte
dall'art. 2826.
Art.
2840 Certificato dell'iscrizione
Eseguita
l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali
della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine
dell'iscrizione.
I
titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto
dall'art. 2664.
Art.
2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L'omissione
o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è
presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione,
salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o
sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene
gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli
beni gravati.
Nel
caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a
istanza e a spese della parte interessata.
Art.
2842 Variazione del domicilio eletto
E
in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa
di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella
stessa circoscrizione.
Il
cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce
all'iscrizione.
La
dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto
ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata
nell'ufficio del conservatore.
Art.
2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi
del credito
La
trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti),
surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti), postergazione
di grado o costituzione in dote (l’inciso "o costituzione in
dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché per sequestro
(2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc.
Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e
seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione
dell'ipoteca.
La
trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione
non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può
cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati
nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che
occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel
domicilio eletto.
Per
l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e,
qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero,
si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Art.
2844 Azioni e notificazioni
Le
azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse
davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod.
Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138)
o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La
stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle
dette iscrizioni.
Se
non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e
cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le
notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione
e stata presa.
Se
si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la
riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale
dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti
dal codice di procedura civile.
Art.
2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al
portatore
Se
l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008
e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente
devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli artt.
2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un
possessore successivo.
Se
si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti),
le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli
obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in margine all'iscrizione
(2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro
delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale
quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se
manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato
annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le
notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi
dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere
pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Art.
2846 Spese d'iscrizione
Le
spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è
patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
Della
Innovazione
Art.
2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione
conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se
l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine (att. 240).
Art.
2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Nonostante
il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può
procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data
della nuova iscrizione.
La
nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art.
2849 (abrogato)
Art.
2850 Formalità per la rinnovazione
Per
ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio
originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari
che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In
luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il
conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Art.
2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se
al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri
delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa,
la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi
causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839,
se queste risultano dai registri medesimi.
Dell'ordine
delle ipoteche
Art.
2852 Grado dell'ipoteca
L'ipoteca
prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un
credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano
eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Art.
2853 Richieste contemporanee d'iscrizione
Il
numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più
persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro
la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo
stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal
conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art.
2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado
I
crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni
concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Art.
2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione
L'iscrizione
del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di
costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle
ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il
credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca
con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque
sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi
fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia
enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari
prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione
del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati
dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però
soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita att.
2411.
Art.
2856 Surrogazione del creditore perdente
Il
creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi
perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un
creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso
debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore
soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni
con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo
stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta
surrogazione.
Questa
disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi
immobiliari (2770 e seguenti).
Art.
2857 Limiti della surrogazione
La
surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo
(2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata
trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi
di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il
creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828),
il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per
far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in
margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve
presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale
risulta l'incapienza.
Degli
effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
Art.
2858 Facoltà del terzo acquirente
Il
terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il
suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce
pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione
XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui
secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc.
Civ. 602 e seguenti).
Art.
2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se
la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla
trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso
parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni
non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo
la condanna.
Le
eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per
la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art.
2860 Capacità per il rilascio
Può
procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di
alienare.
Art.
2861 Termine ed esecuzione del rilascio
Il
rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del
tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26). La
dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).
Il
certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del
terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di
pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data,
al creditore procedente.
Sull'istanza
di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla
nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di
espropriazione.
Il
terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna
all'amministratore.
Art.
2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il
rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali
resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le
ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo
prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita
all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).
Del
pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione
dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro
fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Art.
2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Finché
non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato,
pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora
la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un
residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il
rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per
rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).
Art.
2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il
terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa grave
sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti (2827 e
seguenti).
Egli
non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha il
diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai
miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a
concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se
il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei
miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due
parti proporzionali ai detti valori.
Art.
2865 Frutti dovuti dal terzo
I
frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a
decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc.
Civ. 555 e seguenti).
Nel
caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari
dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal
giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.
Art.
2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi
acquirenti
Il
terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o
sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche
se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e seguenti).
Ha
pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore
soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati
da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro
acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare
il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità
dell'art. 2843.
Il
subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito
dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione
anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente.
Art.
2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
Se
il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in
dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la
quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente
proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.
Se
il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o diverso da
ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo,
possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva
concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua
obbligazione.
Nell'uno
e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il
rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da
ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante (2817 n. 1), e il
terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni (2882
e seguenti).
Degli
effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Art.
2868 Beneficio di escussione
Chi
ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il
beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è
stato convenuto (2910).
Art.
2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
L'ipoteca
costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere
effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e
nei privilegi del creditore (1203).
Art.
2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il
terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del
debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Art.
2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha
sofferto l'espropriazione
Il
terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto
l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori
obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti
ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti).
Il
terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del
debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro
rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei terzi
acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.
Della
riduzione delle ipoteche
Art.
2872 Modalità della riduzione
La
riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata
presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni
(Cod. Proc. Civ. 652).
Questa
restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene,
qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente
distinguere (att. 243).
Art.
2873 Esclusione della riduzione
Non
è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né
riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata
determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia,
se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il
quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale
per quanto riguarda la somma.
Nel
caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione
ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per
modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato
il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela (att.
243).
Art.
2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale
Le
ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817,
e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda
degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che
eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore
nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria
dichiara dovuta.
Art.
2875 Eccesso nel valore dei beni
Si
reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto
alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un
terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma
dell'art. 2855.
Art.
2876 Limiti della riduzione
La
riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda
la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore
della cautela.
Art.
2877 Spese della riduzione
Le
spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal
creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione
abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal
creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se
la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a
carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (Cod. Proc.
Civ. 91 e seguenti).
Dell'estinzione
delle ipoteche
Art.
2878 Cause di estinzione
L'ipoteca
si estingue (1232):
1)
con la cancellazione dell'iscrizione;
2)
con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art.
2847;
3)
con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti,
2930);
4)
col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art.
2742;
5)
con la rinunzia del creditore;
6)
con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col
verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7)
con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto
espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
Art.
2879 Rinunzia all'ipoteca
La
rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da
atto scritto, sotto pena di nullità (1350).
La
rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla
cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca
medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843.
Art.
2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo
ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione
indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della
trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e
d'interruzione (2934 e seguenti).
Art.
2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Salvo
diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa estintiva
dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è
dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione
non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa
prende grado dalla sua data (2852).
Della
cancellazione dell'iscrizione
Art.
2882 Formalità per la cancellazione
La
cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal
conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del
creditore.
Per
quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821,
2835 e 2837 (2725).
Art.
2883 Capacità per consentire la cancellazione
Chi
non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il debitore non
può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle
persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il
rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se
autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono
consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia
soddisfatto.
Art.
2884 Cancellazione ordinata con sentenza
La
cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro
provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod. Proc. Civ.
586).
Art.
2885 Cancellazione sotto conduzione
Se
è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che
sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra
condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare
al conservatore che la condizione è stata adempiuta (499, 2675).
Art.
2886 Formalità per la cancellazione
Chi
richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore
l'atto su cui la richiesta è fondata.
La
cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in
margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è
stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare
la sottoscrizione del conservatore.
Art.
2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La
cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione
risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante
nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al
conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il
conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La
cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro
i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art.
2888 Rifiuto di cancellazione
Qualora
il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il
richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria (att. 113; Cod.
Proc. Civ. 737).
Del
modo di liberare i beni dalle ipoteche
Art.
2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il
terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non
è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di
liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del
suo titolo di acquisto (att. 244).
Tale
facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod. Proc. Civ.
555 e seguenti), purché nel termine di trenta giorni (2892) proceda in
conformità dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792).
Art.
2890 Notificazione
L'acquirente
deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. Proc. Civ.
131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da essi eletto
(2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
1)
il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2)
la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro
designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3)
il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di
beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il
prezzo.
In
ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a
quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in
caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto
della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune
dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ.
26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un
estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi
giudiziari.
Art.
2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro
il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo
precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei
relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere
l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente
a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti),
purché adempia le condizioni che seguono:
1)
che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui
eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2)
che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il
prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3)
che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del
prezzo aumentato come sopra;
4)
che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione
di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
Art.
2892 Divieto di proroga dei termini
I
termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma
dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Art.
2893 Mancata richiesta dell'incanto
Se
l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891,
il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che
l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art.
2890, n. 3.
La
liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il
prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art.
2894 Effetti del mancato deposito del prezzo
Se
il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art.
792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche
rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni
verso i creditori iscritti.
Art.
2895 Desistenza del creditore
La
desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire
l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori
iscritti.
Art.
2896 Aggiudicazione al terzo acquirente
Se
l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc. Civ. 604),
il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla
trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art.
2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Il
terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro
il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel
contratto di vendita (2866).
Art.
2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel
caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e
immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati e
gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati
nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di
tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il
prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni
deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso
nel titolo.
Il
creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere
costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori
di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo
acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a
soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle
relative coltivazioni.
Della
rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Art.
2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore
Il
creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata atta la
notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del processo di
liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che
dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua
ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel
giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con
ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto
(2852 .), se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno
che vi siano giusti motivi.
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione
favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore
o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
Dei
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Dell'azione
surrogatoria
Art.
2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il
creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni
(2740), può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al
proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le
azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni
che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere
esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 713, 802,
974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il
creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al
quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
Dell'azione
revocatoria
Art.
2901 Condizioni
Il
creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a termine,
può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti
di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti condizioni:
1)
che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni
del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento;
2)
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse
consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del
credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli
effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 2784,
2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso,
quando sono contestuali al credito garantito.
Non
è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia
dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652) della domanda di
revocazione.
Art.
2902 Effetti
Il
creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei
confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni
che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il
terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti
dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei
beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che
il creditore è stato soddisfatto.
Art.
2903 Prescrizione dell'azione
L'azione
revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (2934 e
seguenti).
Art.
2904 Rinvio
Sono
salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in
materia penale (c.p. 192 e seguenti).
Del
sequestro conservativo
Art.
2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il
creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il
sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei
beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare
l'inefficacia dell'alienazione.
Art.
2906 Effetti
Non
hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli
altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle
regole stabilite per il pignoramento.
Non
ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento
eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e
con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).
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