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CODICE CIVILE

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Delle prove

Art. 2697 Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

 

Della prova documentale

 

Dell'atto pubblico

 

Art. 2699 Atto pubblico

L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

 

Della scrittura privata

 

Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).

Art. 2705 Telegramma

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.

Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.

Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Art. 2707 Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.

Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

 

Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

 

Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore

I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).

Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 2711 Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456).

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).

Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

 

Delle riproduzioni meccaniche

 

Art. 2712 Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

 

Delle taglie o tacche di contrassegno

 

Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

 

Delle copie degli atti

 

Art. 2714 Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.

In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

Art. 2717 Valore probatorio di altre copie

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 2719 Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).

 

Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

 

Art. 2720 Efficacia probatoria

L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.

 

Della prova testimoniale

 

Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).

Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea.

Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).

 

Delle presunzioni

 

Art. 2727 Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).

Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Art. 2729 Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

 

Della confessione

 

Art. 2730 Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).

Art. 2732 Revoca della confessione

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).

Art. 2733 Confessione giudiziale

E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Art. 2735 Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

 

Del giuramento

 

Art. 2736 Specie

Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);

1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).

Art. 2737 Capacità delle parti

Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.

Art. 2738 Efficacia

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.

In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice (1305).

Art. 2739 Oggetto

Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso (2700).

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.

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