Art.
2697 Onere della prova
Chi
vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Art.
2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono
nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della
prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o
quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a
una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Della
prova documentale
Dell'atto
pubblico
Art.
2699 Atto pubblico
L'atto
pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica
fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art.
2700 Efficacia dell'atto pubblico
L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e
seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da
lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art.
2701 Conversione dell'atto pubblico
Il
documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza
l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle
parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Della
scrittura privata
Art.
2702 Efficacia della scrittura privata
La
scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ.
221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come
riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art.
2703 Sottoscrizione autenticata
Si
ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione
consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
Art.
2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La
data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica
un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della
formazione del documento.
La
data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per
l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto
conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).
Art.
2705 Telegramma
Il
telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale
consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e
stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza
sottoscriverlo.
La
sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se
l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è
stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova
contraria.
Il
mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato
con o senza autenticazione.
Art.
2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La
riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a
prova contraria, conforme all'originale.
Il
mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei
regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra
originale e riproduzione.
Art.
2707 Carte e registri domestici
Le
carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1)
quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2)
quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per
supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.
Art.
2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione
fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto
in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad
accertare la liberazione del debitore.
Lo
stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a
tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto
dal debitore.
Delle
scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
Art.
2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I
libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese
soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia
chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art.
2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I
libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i
rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art.
2711 Comunicazione ed esibizione
La
comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse
relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e
alla successione per causa di morte (456).
Negli
altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i
libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod.
Proc. Civ. 212).
Può
ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere,
telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
Delle
riproduzioni meccaniche
Art.
2712 Riproduzioni meccaniche
Le
riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le
registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Delle
taglie o tacche di contrassegno
Art.
2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le
taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro
formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le
somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Delle
copie degli atti
Art.
2714 Copie di atti pubblici
Le
copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici
autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La
stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da
depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art.
2715 Copie di scritture private originali depositate
Le
copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da
pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura
originale da cui sono estratte.
Art.
2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In
mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un
pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno
piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico
depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni,
intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di
apprezzarne l'efficacia probatoria.
In
mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in
conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è
rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in
ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.
Art.
2717 Valore probatorio di altre copie
Le
copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli
articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Art.
2718 Valore probatorio di copie parziali
Le
copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente
autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che
riproducono letteralmente.
Art.
2719 Copie fotografiche di scritture
Le
copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche,
se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
Degli
atti di ricognizione o di rinnovazione
Art.
2720 Efficacia probatoria
L'atto
di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova
delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra,
producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella
ricognizione o nella rinnovazione.
Della
prova testimoniale
Art.
2721 Ammissibilità: limiti di valore
La
prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore
dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).
Tuttavia
l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto,
tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di
ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art.
2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La
prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art.
2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora
si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un
patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria
può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla
qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza,
appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art.
2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La
prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1)
quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da
qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;
2)
quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di
procurarsi una prova scritta;
3)
quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva
la prova.
Art.
2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando,
secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato
per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto
nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La
stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto
pena di nullità (1350 e seguenti).
Art.
2726 Prova del pagamento e della remissione
Le
norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche
al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
Delle
presunzioni
Art.
2727 Nozione
Le
presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto
noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art.
2728 Prova contro le presunzioni legali
Le
presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali
esse sono stabilite.
Contro
le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti
o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria,
salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art.
2729 Presunzioni semplici
Le
presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti.
Le
presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la
prova per testimoni.
Della
confessione
Art.
2730 Nozione
La
confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad
essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La
confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art.
2731 Capacità richiesta per la confessione
La
confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre
del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un
rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui
questi vincola il rappresentato (1388).
Art.
2732 Revoca della confessione
La
confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art.
2733 Confessione giudiziale
E'
giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa
forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti
relativi a diritti non disponibili.
In
caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa
da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Art.
2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando
alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di
altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto
confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non
contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di
contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze,
l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art.
2735 Confessione stragiudiziale
La
confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la
stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o
se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal
giudice.
La
confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un
oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Del
giuramento
Art.
2736 Specie
Il
giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1)
è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra
per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2)
è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal
giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o
le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di
prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della
cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).
Art.
2737 Capacità delle parti
Per
deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall'art.
2731.
Art.
2738 Efficacia
Se
è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 e
seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può
chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato
dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può
tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per
falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché
il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice civile può
conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In
caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento
prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal
giudice (1305).
Art.
2739 Oggetto
Il
giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause
relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto
illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la
forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti
avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso
(2700).
Il
giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a
cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non
può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a
entrambe le parti.
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