Art.
832 Contenuto del diritto
Il
proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico.
Art.
833 Atti d'emulazione
Il
proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello
di nuocere o recare molestia ad altri.
Art.
834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno
può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non
per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il
pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).
Le
norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono
determinate da leggi speciali.
Art.
835 Requisizioni
Quando
ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può
essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario
è dovuta una giusta indennità.
Le
norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art.
836 Vincoli e obblighi temporanei
Per
le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei
limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a
particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende
commerciali e agricole (Costit. 44).
Art.
837 Ammassi
Allo
scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o
industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli
ammassi (2617).
Le
norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi
speciali.
Art.
838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di
prevalente interesse pubblico
Salve
le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme
dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni
determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la
coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale,
in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può
farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità
amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (att. 56).
La
stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di
nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della
storia o della sanità pubblica.
Art.
839 Beni d'interesse storico e artistico
Le
cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
disposizioni delle leggi speciali.
Della
proprietà fondiaria
Disposizioni
generali
Art.
840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La
proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non
rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma
oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari
salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti,
sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714
e seguenti).
Il
proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si
svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio
sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).
Art.
841 Chiusura del fondo
Il
proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art.
842 Caccia e pesca
Il
proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio
della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli
può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per
l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Art.
843 Accesso al fondo
Il
proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un
muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se
l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il
proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la
cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando
la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art.
844 Immissioni
Il
proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell'applicare
questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso.
Art.
845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La
proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento
di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e
dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Del
riordinamento della proprietà rurale
Art.
846 Minima unità colturale
Nei
trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle
assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti
di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che
non rispettino la minima unità colturale.
S'intende
per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente
per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno
appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole
della buona tecnica agraria.
Art.
847 Determinazione della minima unità colturale
L'estensione
della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone,
avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica
locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi
sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni
professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1,
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art.
848 Sanzione dell'inosservanza
Gli
atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere
annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto
(att. 57).
Art.
849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente
dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il
proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti
appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale,
può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932),
pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle
unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria,
sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni
che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).
Art.
850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando
più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale (846)
appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli
interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere
costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere
a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei
terreni stessi.
Per
la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi
di bonifica (862).
Art.
851 Trasferimenti coattivi
Il
consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di
riordinamento (854 e seguenti).
Per
la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a
espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art.
852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai
trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
l)
gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2)
i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3)
le aree fabbricabili;
4)
gli orti, i giardini, i parchi;
5)
i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti
industriali o commerciali;
6)
i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7)
i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità
di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art.
853 Trasferimento dei diritti reali
Nei
trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite, conservate
o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli
altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in
cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le
ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso
proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota
corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di
espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota,
l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il
grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota
soggetta all'ipoteca medesima.
Art.
854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il
piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli
interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa,
nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il
provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere
trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art.
855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento
Con
l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di
proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù
imposte nel piano stesso (1032).
Art.
856 Competenza dell'autorità giudiziaria
Nelle
materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli
interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni
provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla
conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il
credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
Della
bonifica integrale
Art.
857 Terreni soggetti a bonifica
Per
il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini
sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si
trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre
paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi
idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi
cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale
trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art.
858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il
comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività
coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
Art.
859 Opere di competenza dello Stato
Il
piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di
bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art.
860 Concorso dei proprietari nella spesa
I
proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la
manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono
dalla bonifica.
Art.
861 Opere di competenza dei privati
I
proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati
a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse
direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che
siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di
essi.
Art.
862 Consorzi di bonifica
All'esecuzione,
alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a
mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A
tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e
l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse
particolare a uno di essi.
I
consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in
mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.
Essi
sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività secondo
le norme dettate dalla legge speciale.
Art.
863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle
forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche
consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di
miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano
generale di bonifica.
Essi
sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere
il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta
estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni
ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse
nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.
Art.
864 Contributi consorziali
I
contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
(2775).
Art.
865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando
l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da
compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo
all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario
inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione
ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza,
a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo
opportune garanzie (1179).
Dei
vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art.
866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche
indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di
qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo
idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge
speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L'utilizzazione
dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il
governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo,
alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti,
a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella
loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono
terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi,
dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le
condizioni igieniche locali.
Art.
867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al
fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono
essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a
sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti
dalle leggi in materia.
Art.
868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
I
proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano
o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse
pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a
contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del
corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Della
proprietà edilizia
Art.
869 Piani regolatori
I
proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono
osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle
riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art.
870 Comparti
Quando
è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con
speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli
immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in
modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in
consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può
procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art.
871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le
regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e
dai regolamenti edilizi comunali.
La
legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
costruzioni nelle località sismiche.
Art.
872 Violazione delle norme di edilizia
Le
conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme
indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui
che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito,
salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta
della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa
richiamate (2933).
Delle
distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi
interposti tra i fondi
Art.
873 Distanze nelle costruzioni
Le
costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore.
Art.
874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il
proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la
comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia
per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve
pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la
metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre
eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art.
875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando
il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo
ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti
locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di
fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del
muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il
proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il
vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il
termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla
demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art.
876 Innesto nel muro sul confine
Se
il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi
un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art.
874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
Art.
877 Costruzioni in aderenza
Il
vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua
fabbrica a quella preesistente.
Questa
norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in
tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art.
878 Muro di cinta
Il
muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore
ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art.
873.
Esso,
quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore
ai tre metri.
Art.
879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alla
comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio
pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli
edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o
artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare
della facoltà concessa dall'art. 877.
Alle
costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si
applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i
regolamenti che le riguardano.
Art.
880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il
muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua
sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli
edifici comincia ad essere più alto.
Si
presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art.
881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si
presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in
ragione del piovente medesimo.
Se
esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano
oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano
costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario
dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto
qualcuno di tali segni.
Se
uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il
muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su
tutti gli altri indizi.
Art.
882 Riparazioni del muro comune
Le
riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di
tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno
(1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei
partecipanti.
Il
comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire
nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di
comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di
sua spettanza.
La
rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art.
883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il
proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune
può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le
opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art.
884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il
comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di
cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro
comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel
caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare
il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa
distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere
compiute.
Non
può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art.
885 Innalzamento del muro comune
Ogni
comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le
spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche
questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.
Se
il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è
tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore
che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo
che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In
entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune,
e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione
delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il
valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora
il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro,
si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse
per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art.
886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno
può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di
costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i
giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente
determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre
metri.
Art.
887 Fondi a dislivello negli abitati
Se
di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il
proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di
costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del
proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la
restante altezza.
Il
muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per
metà sul terreno del fondo superiore.
Art.
888 Esonero dal contributo nelle spese
Il
vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro
di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del
terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il
muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del
vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però
di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art.
889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi
vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il
confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la
distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del
perimetro interno delle opere predette.
Per
i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni
deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono
salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art.
890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi
presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole
fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol
collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero
impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità,
salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675).
Art.
891 Distanze per canali e fossi
Chi
vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo
diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla
profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio
della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero
munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in
una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al
lembo esteriore della via (911).
Art.
892 Distanze per gli alberi
Chi
vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l)
tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in
rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i
pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2)
un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli
il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in
rami;
3)
mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di
altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La
distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di
castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al
ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La
distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove
fu fatta la semina.
Le
distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro
divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che
non ecceda la sommità del muro.
Art.
893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per
gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non
boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano,
trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti
e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si
osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Art.
894 Alberi a distanza non legale
Il
vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati
o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art.
895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se
si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle
sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non
può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La
disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare
situato lungo il confine.
Art.
896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli
sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque
tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si
addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli
usi locali.
Se
gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai
rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su
cui sono caduti.
Se
a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero,
per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Art.
897 Comunione di fossi
Ogni
fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si
presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli
scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il
getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se
uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta,
il fosso si presume comune.
Art.
898 Comunioni di siepi
Ogni
siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo
che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se
uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la
siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art.
899 Comunione di alberi
Gli
alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli
alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o
prova in contrario.
Gli
alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono
essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità
giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Delle
luci e delle vedute
Art.
900 Specie di finestre
Le
finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di
affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art.
901 Luci
Le
luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1)
essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e
di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre
centimetri quadrati;
2)
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse
sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
superiori;
3)
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non
consenta di osservare l'altezza stessa.
Art.
902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura
che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce,
anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
Il
vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
prescrizioni dell'articolo predetto.
Art.
903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le
luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo
altrui.
Se
il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci
senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può
aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire
(885).
Art.
904 Diritto di chiudere le luci
La
presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
Chi
acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non
appoggia il suo edificio.
Art.
905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non
si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza
di un metro e mezzo.
Non
si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici
solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo
del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e
la linea esteriore di dette opere.
Il
divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.
Art.
906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non
si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si
osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi
dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art.
907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando
si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino
(1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se
la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve
pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si
esercita.
Se
si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute
dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro
soglia.
Dello
stillicidio
Art.
908 Scarico delle acque piovane
Il
proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino
nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se
esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi
siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti
locali e le leggi sulla polizia idraulica.
Delle
acque
Art.
909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il
proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche
e per le acque sotterranee.
Egli
può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi;
ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri
fondi.
Art.
910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il
proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica,
che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa
trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio
delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso
ordinario.
Art.
911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi
vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire
opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti,
oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne
il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art.
891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano
necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste
di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei
terreni o agli usi domestici o industriali.
Art.
912 Conciliazione di opposti interessi
Se
sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere
utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli
proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare
all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si
vuol destinare.
L'autorità
giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino
diminuzione del proprio diritto.
In
tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e
sulle opere idrauliche.
Art.
913 Scolo delle acque
Il
fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato
scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il
proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se
per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta
un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha
recato pregiudizio.
Art.
914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora
per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione
degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità
amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche
d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che
traggono beneficio dalle opere stesse.
Si
applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell'art. 921 (863 e seguenti).
Art.
915 Riparazione di sponde e argini
Qualora
le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in
tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione
del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e
il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a
costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere
danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in
via d'urgenza.
Le
opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui
esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato
dall'esecuzione delle opere stesse.
Art.
916 Rimozione degli ingombri
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di
togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso,
rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo
che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art.
917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti
i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella
spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia,
se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei
loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di
conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di
lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art.
918 Consorzi volontari
Possono
costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire
e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o
da bacini contigui.
L'adesione
degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto
scritto (1418, 2725).
Il
regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base
all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art.
919 Scioglimento del consorzio
Lo
scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una
maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione
effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Art.
920 Norme applicabili
Salvo
quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi
volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e
seguenti).
Art.
921 Consorzi coattivi
Nel
caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere
costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere
a una migliore utilizzazione delle acque.
Per
le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite
per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il
consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità (865).
Dei
modi di acquisto della proprietà
Art.
922 Modi di acquisto
La
proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927
e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per
unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di
contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e
seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Dell'occupazione
e dell'invenzione
Art.
923 Cose suscettibili di occupazione
Le
cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione (827).
Tali
sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di
pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota
all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello
Stato].
Art.
924 Sciami di api
Il
proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma
deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha
inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli,
può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art.
925 Animali mansuefatti
Gli
animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo
altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il
danno (843).
Essi
appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro
venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo
dove si trovano.
Art.
926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I
conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano
dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o
con frode.
La
stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve
le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Art.
927 Cose ritrovate
Chi
trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo
conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art.
928 Pubblicazione del ritrovamento
Il
sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio
del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per
tre giorni ogni volta.
Art.
929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso
un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il
proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così
il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il
prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art.
930 Premio dovuto al ritrovatore
Il
proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo
richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se
tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è
solo del ventesimo.
Se
la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal
giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art.
931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli
effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
detentore (1140).
Art.
932 Tesoro
Tesoro
è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno
può provare d'essere proprietario.
Il
tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è
trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del
caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.
La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa
mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per
il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali (826).
Art.
933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I
diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e
sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati
dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti
si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di
relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
Dell'accessione,
della specificazione, dell'unione e della commistione
Art.
934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque
piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo
appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt.
935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e
seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art.
935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il
proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con
materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta
dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi
grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve
inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei
danni, se e in colpa grave.
In
ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei
mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
(2964 e seguenti).
Art.
936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando
le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con
suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di
obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se
il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore
dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore
recato al fondo (1150).
Se
il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a
spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato
al risarcimento dei danni.
Il
proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La
rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art.
937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se
le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con
materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave
danno delle opere e del fondo.
La
rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Nel
caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali
siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo
che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al
pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il
proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal
proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che
da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei
danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo
consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede
abbia autorizzato l'uso.
Art.
938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se
nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del
fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi
(2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità
giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al
costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore
e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della
superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art.
939 Unione e commistione
Quando
più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in
guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto
di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa
comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando
però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto
superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha
l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o
mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso
ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a
corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla
cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E'
inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art.
940 Specificazione
Se
taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne
acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia,
salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano
d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia,
il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art.
941 Alluvione
Le
unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi
speciali.
Art.
942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I
terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico,
senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno
perduto.
Ai
sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto
stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai
laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).
NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art.
943 Laghi e stagni
Il
terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o
dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché
il volume dell'acqua venga a scemare.
Il
proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che
l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art.
944 Avulsione
Se
un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e
riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un
fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale
si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare
all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al
fondo dall'avulsione.
Art.
945 Isole e unioni di terra
Le
isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
appartengono al demanio pubblico (822).
(Se
l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è
avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La
stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,
attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario
confinante, facendone un'isola).
NOTA
La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio
1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art.
946 Alveo abbandonato
Se
un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il
terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio
pubblico.
NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art.
947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le
disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque
abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali
indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni
abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La
disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le
alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da
altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In
ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
idrico.
NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n.
37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Delle
azioni a difesa della proprietà
Art.
948 Azione di rivendicazione
Il
proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque
la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione anche
se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o
detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per
l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,
oltre a risarcirgli il danno.
Il
proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione
di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della
proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).
Art.
949 Azione negatoria
Il
proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio
(1079).
Se
sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere
che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno
(1170).
Art.
950 Azione di regolamento di confini
Quando
il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere
che sia stabilito giudizialmente.
Ogni
mezzo di prova è ammesso.
In
mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle
mappe catastali.
Art.
951 Azione per apposizione di termini
Se
i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
ristabiliti a spese comuni.
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