Art.
1987 Efficacia delle promesse
La
promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori
fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art.
1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La
promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore
del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art.
1989 Promessa al pubblico
Colui
che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si
trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è
vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.
Se
alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o
dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro
l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della
situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Art.
1990 Revoca della promessa
La
promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato
dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa
pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In
nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella
promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.
Art.
1991 Cooperazione di più persone
Se
l'azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la
situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è
unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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