Art.
315 Doveri del figlio verso i genitori
Il
figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art.
316 Esercizio della potestà dei genitori
Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione (2, 390)
La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i
genitori.
In
caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei.
Se
sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre
può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il
giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili
nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane
il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art.
317 Impedimento di uno dei genitori
Nel
caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è
esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La
potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della
potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art.
155.
Art.
317-bis Esercizio della potestà
Al
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di
lui.
Se
il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della
potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono
l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive
ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può
disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il
genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio
minore.
Art.
318 Abbandono della casa del genitore
Il
figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita
su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se
necessario, al giudice tutelare.
Art.
319 (abrogato)
Art.
320 Rappresentanza e amministrazione
I
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e
ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si
applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I
genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al
figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere
altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere
o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per
necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice
tutelare.
I
capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio
di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se
sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente
all'altro genitore.
Art.
321 Nomina di un curatore speciale
In
tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno
o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione,
il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno
dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al
figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art.
322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli
atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la
potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art.
323 Atti vietati ai genitori
I
genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni
e dei diritti del minore.
Gli
atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o
aventi causa.
I
genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261).
Art.
324 Usufrutto legale
I
genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del
figlio.
I
frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non
sono soggetti ad usufrutto legale:
l)
i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2)
i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;
3)
i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la
potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non
ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
4)
i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la
potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto
legale spetta esclusivamente a lui.
Art.
325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale
Gravano
sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).
Art.
326 Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto
legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di
esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione
sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di
quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Art.
327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il
genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare
dell'usufrutto legale.
Art.
328 Nuove nozze
Il
genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente
rispetto alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di
quest'ultimo.
Art.
329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Cessato
l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio
convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura
ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono
tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art.
330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il
giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore
viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In
tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del
figlio dalla residenza familiare.
Art.
331 (abrogato)
Art.
332 Reintegrazione nella potestà
Il
giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto,
quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e
escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art.
333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando
la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento
di lui dalla residenza familiare.
Tali
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art.
334 Rimozione dall'amministrazione
Quando
il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire
le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può
rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione
è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i
genitori.
Art.
335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
Il
genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato
dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio
dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art.
336 Procedimento
I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il
provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In
caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Art.
337 Vigilanza del giudice tutelare
Il
giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per
l'amministrazione dei beni.
Art.
338-341 (abrogati)
Art.
342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)
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