Art.
1140 Possesso
Il
possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.
Art.
1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si
presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se
alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso
finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un
terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale
anche per i successori a titolo universale.
Art.
1142 Presunzione di possesso intermedio
Il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che
abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art.
1143 Presunzione di possesso anteriore
Il
possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si
presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art.
1144 Atti di tolleranza
Gli
atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento
all'acquisto del possesso.
Art.
1145 Possesso di cose fuori commercio
Il
possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza
effetto.
Tuttavia
nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni
appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni
soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se
trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di
concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì
l'azione di manutenzione (1170).
Art.
1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il
possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione
(456, 460).
Il
successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti.
Art.
1147 Possesso di buona fede
E'
possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto
(535).
La
buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La
buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Degli
effetti del possesso
Dei
diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art.
1148 Acquisto dei frutti
Il
possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno
della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno
(820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il
rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di
quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di
un buon padre di famiglia (1176).
Art.
1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il
possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha
diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821
(1282).
Art.
1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il
possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte
per le riparazioni straordinarie.
Ha
anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché
sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità
si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla
cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il
possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e
l'aumento di valore.
Se
il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il
rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al
tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per
le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art.
936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il
possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).
Art.
1151 Pagamento delle indennità
L'autorità
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento
delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente,
ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art.
1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il
possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel
corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova
generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli
ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate
dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Del
possesso di buona fede di beni mobili
Art.
1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui
al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario,
ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà.
La
proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello
stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981,
1021, 2784).
Art.
1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A
colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non
giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia
divenuto proprietario.
Art.
1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se
taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812),
quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita
alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Art.
1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le
disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità
di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente,
2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).
Art.
1157 Possesso di titoli di credito
Gli
effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal
titolo V del libro IV (1944)
Dell'usucapione
Art.
1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Art.
1159 Usucapione decennale
Colui
che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza
di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato
debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo
favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La
stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento sopra un immobile.
Art.
1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato per quindici anni.
Colui
che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo
che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto,
un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati
montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di
cinque anni dalla data di trascrizione.
La
legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per
la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici
con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla
legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
speciale.
Art.
1160 Usucapione delle universalità di mobili
L'usucapione
di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la
medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel
caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di
titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art.
1161 Usucapione dei beni mobili
In
mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri
diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del
possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato
in buona fede.
Se
il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di
venti anni.
Art.
1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui
che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile
iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e
seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
(1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore
l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se
non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si
compie col decorso di dieci anni.
Le
stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento (981, 1021).
Art.
1163 Vizi del possesso
Il
possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e
cessata.
Art.
1164 Interversione del possesso
Chi
ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa
altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del
suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo
necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso
è stato mutato.
Art.
1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le
disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative
alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al computo
dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto
all'usucapione.
Art.
1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al
terzo possessore
Nell'usucapione
ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di
un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento derivante da condizione
o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento
derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate
nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella
prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954,
970, 1014).
Art.
1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione
è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per
oltre un anno.
L'interruzione
si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953) diretta a
ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Delle
azioni a difesa del possesso
Art.
1168 Azione di reintegrazione
Chi
è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione
è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il
caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se
lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre
dal giorno della scoperta dello spoglio.
La
reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del
fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art.
1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio
La
reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù
di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza
dell'avvenuto spoglio.
Art.
1170 Azione di manutenzione
Chi
è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un
immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ.
703 e seguenti).
L'azione
e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e
non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il
possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può
nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
Anche
colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma
precedente.
Art. 1140 Possesso
Il
possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.
Art.
1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si
presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se
alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso
finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un
terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale
anche per i successori a titolo universale.
Art.
1142 Presunzione di possesso intermedio
Il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che
abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art.
1143 Presunzione di possesso anteriore
Il
possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si
presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art.
1144 Atti di tolleranza
Gli
atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento
all'acquisto del possesso.
Art.
1145 Possesso di cose fuori commercio
Il
possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza
effetto.
Tuttavia
nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni
appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni
soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se
trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di
concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì
l'azione di manutenzione (1170).
Art.
1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il
possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione
(456, 460).
Il
successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti.
Art.
1147 Possesso di buona fede
E'
possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto
(535).
La
buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La
buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Degli
effetti del possesso
Dei
diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art.
1148 Acquisto dei frutti
Il
possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno
della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno
(820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il
rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di
quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di
un buon padre di famiglia (1176).
Art.
1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il
possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha
diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821
(1282).
Art.
1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il
possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte
per le riparazioni straordinarie.
Ha
anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché
sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità
si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla
cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il
possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e
l'aumento di valore.
Se
il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il
rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al
tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per
le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art.
936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il
possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).
Art.
1151 Pagamento delle indennità
L'autorità
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento
delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente,
ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art.
1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il
possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel
corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova
generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli
ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate
dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Del
possesso di buona fede di beni mobili
Art.
1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui
al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario,
ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà.
La
proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello
stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981,
1021, 2784).
Art.
1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A
colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non
giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia
divenuto proprietario.
Art.
1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se
taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812),
quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita
alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Art.
1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le
disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità
di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente,
2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).
Art.
1157 Possesso di titoli di credito
Gli
effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal
titolo V del libro IV (1944)
Dell'usucapione
Art.
1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Art.
1159 Usucapione decennale
Colui
che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza
di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato
debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo
favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La
stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento sopra un immobile.
Art.
1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato per quindici anni.
Colui
che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo
che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto,
un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati
montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di
cinque anni dalla data di trascrizione.
La
legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per
la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici
con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla
legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
speciale.
Art.
1160 Usucapione delle universalità di mobili
L'usucapione
di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la
medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel
caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di
titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art.
1161 Usucapione dei beni mobili
In
mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri
diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del
possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato
in buona fede.
Se
il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di
venti anni.
Art.
1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui
che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile
iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e
seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
(1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore
l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se
non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si
compie col decorso di dieci anni.
Le
stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento (981, 1021).
Art.
1163 Vizi del possesso
Il
possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e
cessata.
Art.
1164 Interversione del possesso
Chi
ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa
altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del
suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo
necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso
è stato mutato.
Art.
1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le
disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative
alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al computo
dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto
all'usucapione.
Art.
1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al
terzo possessore
Nell'usucapione
ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di
un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento derivante da condizione
o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento
derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate
nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella
prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954,
970, 1014).
Art.
1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione
è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per
oltre un anno.
L'interruzione
si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953) diretta a
ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Delle
azioni a difesa del possesso
Art.
1168 Azione di reintegrazione
Chi
è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione
è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il
caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se
lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre
dal giorno della scoperta dello spoglio.
La
reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del
fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art.
1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio
La
reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù
di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza
dell'avvenuto spoglio.
Art.
1170 Azione di manutenzione
Chi
è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un
immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ.
703 e seguenti).
L'azione
e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e
non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il
possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può
nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
Anche
colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma
precedente.
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