CAPO
I
Art.
11 Persone giuridiche pubbliche
Le
Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art.
12 Persone giuridiche private
Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per
determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito
della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art.
13 Società
Le
società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
seguenti).
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