TITOLO
I
Art.
1 Capacità giuridica
La
capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I
diritti che la legge riconosce a favore del sono subordinati all'evento
della nascita (462, 687, 715, 784).
(3°
comma abrogato).
Art.
2 Maggiore età. Capacità di agire
La
maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita una età diversa.
Sono
salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di
lavoro.
Art.
3 (abrogato)
Art.
4 Commorienza
Quando
un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra
e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte
nello stesso momento.
Art.
5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art.
6 Diritto al nome
Ogni
persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel
nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non
sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e
con le formalità dalla legge indicati.
Art.
7 Tutela del diritto al nome
La
persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia,
può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento dei danni (2563).
L'autorità
giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più
giornali.
Art.
8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel
caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa
anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato,
abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne
d'essere protette.
Art.
9 Tutela dello pseudonimo
Lo
pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza
del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art.
10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione
e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso,
salvo il risarcimento dei danni.
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