Art.
74 Parentela
La
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art.
75 Linee della parentela
Sono
parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea
collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una
dall'altra.
Art.
76 Computo dei gradi
Nella
linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella
linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei
parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,
sempre restando escluso lo stipite.
Art.
77 Limite della parentela
La
legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572),
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art.
78 Affinità
L'affinità
è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella
linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è
affine dell'altro coniuge.
L'affinità
non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo
che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il
matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n.
4.
|