Art.
2033 Indebito oggettivo
Chi
ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi
(1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod.
Proc. Civ. 163).
Art.
2034 Obbligazioni naturali
Non
è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in
esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata
eseguita da un incapace.
I
doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non
accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato spontaneamente
pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).
Art.
2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi
ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua,
costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
Art.
2036 Indebito soggettivo
Chi
ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si
sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.
Chi
ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e
seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala
fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede
(1147).
Quando
la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del
creditore (1203 e seguenti).
Art.
2037 Restituzione di cosa determinata
Chi
ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
Se
la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta
in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto
deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la
restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.
Chi
ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del
deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei
limiti del suo arricchimento.
Art.
2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi,
avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di
conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo
conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito
subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di
alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti
del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi
ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo
di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il
valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo
dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se
l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora
l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti
dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Art.
2039 Indebito ricevuto da un incapace
L'incapace
che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti
in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).
Art.
2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui
al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle
spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152.
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