Art.
79 Effetti
La
promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si
fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.
80 Restituzione dei doni
Il
promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.
Art.
81 Risarcimento dei danni
La
promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto
motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte
per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella
promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le
obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo
stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha
dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare
il matrimonio (2964 e seguenti).
Del
matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del
culto cattolico
Il
matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
Art.
83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il
matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito
nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Del
matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civileDelle
condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I
minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il
tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro
il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La
corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il
decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art.
85 Interdizione per infermità di mente
Non
può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117,
119, 414 e seguenti).
Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
86 Libertà di stato
Non
può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65,
116, 117, 124, c.p. 556).
Art.
87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
l)
gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2)
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3)
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5)
gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7)
i figli adottivi della stessa persona;
8)
l'adottato e i figli dell'adottante;
9)
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I
divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di
filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso
indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art.
88 Delitto
Non
possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116,
117).
Se
ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata
sentenza di proscioglimento.
Art.
89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non
può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L.
1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il
tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni
precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e
del comma quinto dell'art. 87.
Il
divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art.
90 Assenza del minore
Con
il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il
minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art.
91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art.
92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Delle
formalità preliminari del matrimonio
Art.
93 Pubblicazione
La
celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile.
La
pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un
atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita
e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché
il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare
il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i
casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).
Art.
94 Luogo della pubblicazione
La
pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di
residenza degli sposi.
Se
la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L'ufficiale
dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli
ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi
devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art.
95 Durata della pubblicazione
L'atto
di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per
otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art.
96 Richiesta della pubblicazione
La
richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona
che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art.
97 Documenti per la pubblicazione
Chi
richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile
un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro
che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non
si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma
dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la
lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La
dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In
difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato
civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale
di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e
per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora
i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato
civile provvede su loro domanda a richiederli.
(l)
Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente
dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art.
98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale
dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione
rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art.
99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il
matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta
la pubblicazione.
Se
il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art.
100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il
tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per
gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione
del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può
anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di
notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli
sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la
professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano
sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85,
86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il
pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando
è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere
ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale
dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'art. 97.
Art.
101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel
caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non
suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale
dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha
accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
Delle
opposizioni al matrimonio
Art.
102 Persone che possono fare opposizione
I
genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se
uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e
seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al
curatore.
Il
diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando
si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai
parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e
seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti
di lui.
Il
pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli
sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione (414 e seguenti).
Art.
103 Atto di opposizione
L'atto
di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il
diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di
domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto
deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137,
163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il
matrimonio deve essere celebrato.
Art.
104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione
fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la
celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia
rimossa l'opposizione.
Se
l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art.
105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Della
celebrazione del matrimonio
Art.
106 Luogo della celebrazione
Il
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione (94, 109).
Art.
107 Forma della celebrazione
Nel
giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di
due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144
e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art.
108 Inapponibilità di termini e condizioni
La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se
le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò
nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno
per non apposti (138).
Art.
109 Celebrazione in un comune diverso
Quando
vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La
richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al
quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica
dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art.
110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se
uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si
trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede
alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art.
111 Celebrazione per procura
I
militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura.
La
celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale
nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa
con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
La
procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La
procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone
al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il
matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La
coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al
momento della celebrazione.
Art.
112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale
dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non
per una causa ammessa dalla legge.
Se
la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi
(98,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art.
113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si
considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità
di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a
meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo
che la detta persona non aveva tale qualità.
Art.
114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Del
matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
Art.
115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il
cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La
pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95.
Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune
dell'ultimo domicilio (43).
Art.
116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo
straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente
del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è
sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche
lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt.
85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo
straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
Della
nullità del matrimonio
Art.
117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il
matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e
da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale
(125,127).
Il
matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La
relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal
minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda,
proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove,
anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età
ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata
la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il
matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei
casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto
comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un
anno dalla celebrazione.
La
disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art.
118 (abrogato)
Art.
119 Interdizione
Il
matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano
un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.
Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che
era interdetta.
L'azione
non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Art.
120 Incapacità di intendere o di volere
Il
matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art.
121 (abrogato)
Art.
122 Violenza ed errore
Il
matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il
matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o
di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore
sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato
il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore
riguardi:
l)
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2)
l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta
riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile;
3)
la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4)
la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
5)
lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233,
se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore.
Art.
123 Simulazione
Il
matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i
diritti da esso discendenti.
L'azione
non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art.
124 Vincolo di precedente matrimonio
Il
coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge;
se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere
preventivamente giudicata (86, 117).
Art.
125 Azione del pubblico ministero
L'azione
di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di
uno dei coniugi.
Art.
126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando
è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante
il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di
essi sono minori o interdetti.
Art.
127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione
per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il
giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art.
128 Matrimonio putativo
Se
il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la
nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure
quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli
effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli
nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
Se
le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il
matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante
lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli
effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art.
129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando
le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i
coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo
non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di
denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi
non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per
i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art.
155.
Art.
129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il
coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il
terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In
ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità.
Delle
prove della celebrazione del matrimonio
Art.
130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno
può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il
possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa
dal presentare l'atto di celebrazione.
Art.
131 Possesso di stato
Il
possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana
ogni difetto di forma.
Art.
132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel
caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando
vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso
di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a
ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre
che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art.
133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se
la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo
tanto ai coniugi quanto ai figli.
Disposizioni
penali
Art.
134 Omissione di pubblicazione
Sono
puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello
stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia
stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art.
135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
E'
punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la
richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti
prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Art.
136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale
dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi
osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
Art.
137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E'
punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).
La
stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art.
138 Altre infrazioni
E'
punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato
civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt.
93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra
infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art.
139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il
coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità
del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il
matrimonio è annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art.
140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La
donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89,
l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L.
100.000 a L. 200.000.
Art.
141 Competenza
I
reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA
Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati
illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art.
142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le
disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
Dei
diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art.
143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con
il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri.
Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art.
143 bis Cognome della moglie
La
moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.
143 ter (abrogato)
Art.
144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.
145 Intervento del giudice
In
caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi
e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il
sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove
questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della famiglia.
Art.
146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il
diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è
sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza
giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il
giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art.
147 Doveri verso i figli
Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art.
148 Concorso negli oneri
I
coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In
caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi
ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare
con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli
stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il
decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono
proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione,
in quanto applicabili.
Le
parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Dello
scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art.
149 Scioglimento del matrimonio
Il
matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi
previsti dalla legge.
Gli
effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art.
82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno
dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art.
150 Separazione personale
E'
ammessa la separazione personale dei coniugi.
La
separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il
diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art.
151 Separazione giudiziale
La
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
Art.
152-153 (abrogati)
Art.
154 Riconciliazione
La
riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di
separazione personale già proposta.
Art.
155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il
giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In
particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con essi.
Il
coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice,
ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
L'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge
cui vengono affidati i figli.
Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli
e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In
ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto
di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare
i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti
o disposti d'ufficio dal giudice.
I
coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla
misura e alle modalità del contributo.
NOTA
Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo
dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art.
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il
giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
adeguati redditi propri.
L'entità
di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai
redditi dell'obbligato.
Resta
fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il
giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'art. 155.
La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai
sensi dell'art. 2818.
In
caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
Art.
156 bis Cognome della moglie
Il
giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale
uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la
moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art.
157 Cessazione degli effetti della separazione
I
coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con
un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La
separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti
e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art.
158 Separazione consensuale
La
separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei
figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i
coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei
figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato
l'omologazione.
Del
regime patrimoniale della famiglia
Disposizioni
generali
Art.
159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il
regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla
comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Art.
160 Diritti inderogabili
Gli
sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla
legge per effetto del matrimonio.
Art.
161 Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli
sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o
dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i
quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art.
162 Forma delle convenzioni matrimoniali
Le
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto
pena di nullità.
La
scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
Le
convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'art. 194.
Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a
margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del
contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la
scelta di cui al secondo comma.
Art.
163 Modifica delle convenzioni
Le
modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
medesime, o dei loro eredi.
Se
uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le
modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione
deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art.
164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
E'
consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali (1417).
Le
controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra
i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali.
Art.
165 Capacità del minore
Il
minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso
per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli
è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal
curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art.
166 Capacità dell'inabilitato
Per
la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di
matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato
promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore
già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla
nomina di un curatore speciale.
Art.
166-bis Divieto di costituzione di dote
E'
nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Del
fondo patrimoniale
Art.
167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno
o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far
fronte ai bisogni della famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere
fatta con atto pubblico posteriore.
La
costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I
titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art.
168 Impiego ed amministrazione del fondo
La
proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I
frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale.
Art.
169 Alienazione dei beni del fondo
Se
non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del
fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi
sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con
provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o
di utilità evidente.
Art.
170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione
sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che
il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia.
Art.
171 Cessazione del fondo
La
destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se
vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi
vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate
le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza,
il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà,
una quota dei beni del fondo.
Se
non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale.
Art.
172-176 (abrogati)
Della
comunione legale
Art.
177 Oggetto della comunione
Costituiscono
oggetto della comunione:
a)
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b)
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati
allo scioglimento della comunione;
c)
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d)
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora.
si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e
gli incrementi.
Art.
178 Beni destinati all'esercizio di impresa
I
beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo
il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente
si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa.
Art.
179 Beni personali
Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a)
i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b)
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c)
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della
comunione;
e)
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle
lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art.
180 Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione
dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad
essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il
compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative
azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art.
181 Rifiuto di consenso
Se
uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di
straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è
richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d)
dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art.
182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In
caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da
scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione
del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti
necessari per i quali è richiesto, a norma del l'art. 180, il
consenso di entrambi i coniugi.
Nel
caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività
dell'impresa.
Art.
183 Esclusione dall'amministrazione
Se
uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male
amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il
coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato
l'esclusione.
La
esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a
quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art.
184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli
atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge
e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o
beni mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione
può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un
anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso
entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto
e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento
della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo
scioglimento stesso.
Se
gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma,
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su
istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era
prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al
pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della
ricostituzione della comunione.
Art.
185 Amministrazione dei beni personali del coniuge
All'amministrazione
dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
217.
Art.
186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
I
beni della comunione rispondono:
a)
di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b)
di tutti i carichi dell'amministrazione;
c)
delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e
l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche
separatamente, nell'interesse della famiglia;
d)
di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Art.
187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I
beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non
rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio.
Art.
188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
I
beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non
rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite
alla comunione.
Art.
189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I
beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei
coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza il necessario consenso dell'altro.
I
creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione.
Art.
190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I
creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno
dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della
comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art.
191 Scioglimento della comunione
La
comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta,
di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione
personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento
convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel
caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento
della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la
forma prevista dall'art. 162.
Art.
192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno
dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal
patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni
previste dall'art. 186.
E'
tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189,
a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui
compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione
o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno
dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal
patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I
rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il
coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili.
Art.
193 Separazione giudiziale dei beni
La
separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di
interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva
amministrazione della comunione.
Può
altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette
in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia,
oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in
misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La
separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La
sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata
proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione
dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei
terzi.
La
sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale
delle convenzioni matrimoniali (2653).
Art.
194 Divisione dei beni della comunione
La
divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l'attivo e il passivo.
Il
giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa,
può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei
beni spettanti all'altro coniuge.
Art.
195 Prelevamento dei beni mobili
Nella
divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili
che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di
prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art.
196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se
non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei
beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non
imputabile all'altro coniuge.
Art.
197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il
prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non
risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o
ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art.
198-209 (abrogati)
Della
comunione convenzionale
Art.
210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I
coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non
siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I
beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono
essere compresi nella comunione convenzionale.
Non
sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione
dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni
che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art.
211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I
beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà
del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata
a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei
beni.
Art.
212-214 (abrogati)
SEZIONE
V Del regime di separazione dei beni
I
coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità
esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art.
216 (abrogato)
Art.
217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun
coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se
ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni
dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso
l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se
uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta
dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non
rispondono per quelli consumati.
Se
uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e
della mancata percezione dei frutti.
Art.
218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Il
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
Art.
219 Prova della proprietà dei beni
Il
coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I
beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono
di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art.
220-230 (abrogati)
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