Art.
2907 Attività giurisdizionale
Alla
tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su
domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo
dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc.
Civ. 69).
La
tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente
riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa
stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art.
2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei
casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro
eredi o aventi causa.
Art.
2909 Cosa giudicata
L'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le
parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).
Dell'esecuzione
forzata
Dell'espropriazione
Disposizioni
generali
Art.
2910 Oggetto dell'esproprazione
Il
creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i beni
del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono
essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia
del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché
compiuto in pregiudizio del creditore.
Art.
2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il
creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni
del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da
pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se
non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod.
Proc. Civ. 502, 544)
La
stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su
determinati beni.
Degli
effetti del pignoramento
Art.
2912 Estensione del pignoramento
Il
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820)
della cosa pignorata.
Art.
2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di
alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del
possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in
pubblici registri.
Art.
2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene
anteriori al pignoramento:
1)
le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al
pignoramento;
2)
le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al
debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3)
le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704);
4)
le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso
anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data
certa.
Art.
2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano
vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati
trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti,
2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non
hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e
le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge
richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti
successivamente al pignoramento.
Art.
2916 Ipoteche e privilegi
Nella
distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e
seguenti) non si tiene conto:
1)
delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il
pignoramento;
2)
dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se
questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3)
dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art.
2917 Estinzione del credito pignorato
Se
oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause
verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art.
2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le
cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod.
Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al
pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo
inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni
non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore
al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data
del pignoramento.
Effetti
della vendita forzata e dell'assegnazione
Art.
2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La
vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente
i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono però
opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
(2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti).
Art.
2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se
oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la
proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le
loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e
seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona
fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta
ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e
per le spese.
Art.
2921 Evizione
L'acquirente
della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo
non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già
avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal
debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore
procedente per i danni e per le spese.
Se
l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una
parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se
l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In
ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei
creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era
opponibile.
Art.
2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella
vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).
Essa
non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art.
2923 Locazioni
Le
locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione
sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne
abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le
locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte
anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili
all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(1599).
In
ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il
prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello
risultante da precedenti locazioni.
Se
la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore è
anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a
rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita
per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se
nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di
alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le
disposizioni dell'art. 1603.
Art.
2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le
cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di
liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento
(2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi
locali.
Art.
2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le
norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione
forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli
articoli seguenti.
Art.
2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se
l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione,
rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso
(1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito
soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che
avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro
diritto.
L'assegnatario
conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le
garanzie prestate da terzi.
Art.
2927 Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario,
se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato
agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per
i danni e per le spese.
L'assegnatario
conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le
garanzie prestate da terzi.
Art.
2928 Assegnazione di crediti
Se
oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso
il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la
riscossione del credito assegnato.
Art.
2929 Nullità del processo esecutivo
La
nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario,
salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per
effetto dell'esecuzione.
Dell'esecuzione
forzata in forma specifica
Art.
2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se
non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o
immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a
norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605
e seguenti).
Art.
2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se
non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso
sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art.
2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se
colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione,
l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può
ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso
(2908).
Se
si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di
un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha
proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta
nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att.
246).
Art.
2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se
non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che
sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione
dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non
può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può
conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di
pregiudizio all'economia nazionale.
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