Art.
2239 Norme applicabili
I
rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di
un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del
Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto
(2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
Del
lavoro domestico
Art.
2240 Norme applicabili
Il
rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere
domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo (att. 203) e, in
quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli
usi (2068).
Art.
2241 Periodo di prova
Il
patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art.
2242 Vitto alloggio e assistenza
Il
prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre
alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di
breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le
parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei
casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art.
2243 Periodo di riposo
Il
prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha
diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo), ad un
periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Art.
2244 Recesso
Al
contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.
Il
periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
Art.
2245 Indennità di anzianità
In
caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di
licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare
dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in
danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se
gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni
volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l'indennità
di anzianità "in caso di licenziamento o di dimissioni").
Art.
2246 Certificato di lavoro
Alla
cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di
un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il
periodo di servizio prestato.
|