Art.
2082 Imprenditore
E'
imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o
di servizi (2135, 2195).
Art.
2083 Piccoli imprenditori
Sono
piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art.
2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La
legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a
concessione o autorizzazione amministrativa.
Le
altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono
stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art.
2085 Indirizzo della produzione
Il
controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato,
nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).
Art.
2086 Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore
è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori.
Art.
2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore
e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Art.
2088-2092 (omissis)
Art.
2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le
disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati
nelle associazioni professionali.
Agli
enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro,
limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono
salve le diverse disposizioni della legge.
Dei
collaboratori dell'imprenditore
Art.
2094 Prestatore di lavoro subordinato
E
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art.
2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I
prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio
1985, n.390).
Le
leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i
requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Del
rapporto di lavoro
Della
costituzione del rapporto di lavoro
Art.
2096 Assunzione in prova
(Salvo
diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del prestatore
di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore
e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare
l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante
il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza
obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un
tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima
della scadenza del termine.
Compiuto
il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato
si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art.
2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato
dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art.
2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro
Il
contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere
annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).
La
domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia
dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del
prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
Dei
diritti e degli obblighi delle parti
Art.
2099 Retribuzione
La
retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il
lavoro viene eseguito.
In
mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e
determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle
associazioni professionali.
Il
prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in
natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art.
2100 Obbligatorietà del cottimo
Il
prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo
quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione
della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei
tempi di lavorazione.
(Le
norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si
verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i
criteri per la formazione delle tariffe).
Art.
2101 Tariffe di cottimo
(Le
norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano
definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le
tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli
stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non
diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle
norme corporative).
L'imprenditore
deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti
gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da
eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati
relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art.
2102 Partecipazione agli utili
Se
(le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la
partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e
determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese
soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in
base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e
pubblicato (2433 e seguenti).
Art.
2103 Mansioni del lavoratore
Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso
di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli
non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo.
Art.
2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il
prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della
produzione nazionale (1176).
Deve
inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del
lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Art.
2105 Obbligo di fedeltà
Il
prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art.
2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza
delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art.
2107 Orario di lavoro
La
durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme
corporative).
Art.
2108 Lavoro straordinario e notturno
In
caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve
essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il
lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I
limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti
dalla legge (o dalle norme corporative).
Art.
2109 Periodo di riposo
Il
prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha
anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte
costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto
conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di
lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
L'imprenditore
deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito
per il godimento delle ferie.
Non
può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art.
2118.
Art.
2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In
caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o
le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o
un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali,
(dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei
casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere
dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito
dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il
periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell'anzianità di servizio.
Art.
2111 Servizio militare
(La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
("sospende", secondo l’art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni
delle norme corporative).
In
caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del
terzo comma dell'articolo precedente.
Art.
2112 Trasferimento dell'azienda
I
primi tre commi sono stati così sostituiti dall’ art.47 della
Legge 29 dicembre 1990, n.428.
In
caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante
e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione
dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente
e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le
disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di
affitto della azienda (2561 e seguente).
Art.
2113 Rinunzie e transazioni
Così
sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Le
rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art.
409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione
deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se
queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le
rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
Della
previdenza e dell'assistenza
Art.
2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le
leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni
relative (1886).
Art.
2115 Contribuzioni
Salvo
diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore
e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di
previdenza e di assistenza.
L'imprenditore
è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che
è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le
leggi speciali (2754).
E'
nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all'assistenza (1419).
Art.
2116 Prestazioni
Le
prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo
diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei
casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di
assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è
responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art.
2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
I
fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia
costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare
oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del
prestatore di lavoro (2751).
Dell'estinzione
del rapporto di lavoro
Art.
2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno
dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La
stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art.
2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno
dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine,
se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto
è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo
indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non
costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento
dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Art.
2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni.
Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini
del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
In
caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una
delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente
della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il
trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Ai
fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il
prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le
richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del
numero totale dei dipendenti.
La
richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b)
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi
di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni
di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da
patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri
di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art.
2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso
Così
sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennità
di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i
premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni
altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se
il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta e
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa
parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.
Art.
2122 Indennità in caso di morte
In
caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.
2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli
affini entro il secondo grado (73, 78).
La
ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In
mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).
E
nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di
lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità (458).
Art.
2123 Forme di previdenza
Salvo
patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di
previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110,
2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per
effetto degli atti medesimi.
Se
esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di
lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota,
qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art.
2124 Certificato di lavoro
Se
non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del
contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di
lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art.
2125 Patto di non concorrenza
Il
patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di
lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se
non risulta da atto scritto (2725), se non è pattuito un corrispettivo a
favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro
determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La
durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di
dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata
maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198).
Disposizioni
finali
Art.
2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi
dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti).
Se
il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art.
2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo
E’
vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da
eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai
dipendenti medesimi.
In
caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente,
nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli
obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art.
2128 Lavoro a domicilio
Ai
prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa
sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art.
2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le
disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro
dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato
dalla legge (att. 982).
Del
tirocinio
Art.
2130 Durata del tirocinio
Il
periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle norme
corporative o) dagli usi.
Art.
2131 Retribuzione
La
retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a
cottimo.
Art.
2132 Istruzione professionale
L'imprenditore
deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione
professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art.
2133 Attestato di tirocinio
Alla
cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il
libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio
compiuto.
Art.
2134 Norme applicabili al tirocinio
Al
tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto
siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da
disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
Dell'impresa
agricola
Vedere
anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali.
Disposizioni
generali
Art.
2135 Imprenditore agricolo
E
imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
connesse.
Si
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione
dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Art.
2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le
norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti)
non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art.
2200.
Art.
2137 Responsabilità dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore,
anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi
stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti l'esercizio
dell'agricoltura.
Art.
2138 Dirigenti e fattori di campagna
I
poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli
dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente,
sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi.
Art.
2139 Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra
piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di
servizi secondo gli usi.
Art.
2140 (abrogato)
Della
mezzadria
Art.
2141 Nozione
Nella
mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una
famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per
l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti
e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si
dividono in proporzioni diverse.
Art.
2142 Famiglia colonica
Articolo
tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15 settembre.
La
composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di
adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le
variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Art.
2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La
mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno
agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si rinnova
tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei
(2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative),
dalla convenzione o dagli usi.
Art.
2144 Mezzadria a tempo determinato
La
mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del
termine.
Se
non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto
s'intende rinnovato di anno in anno.
Art.
2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il
concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per
l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica
(2765).
La
direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le
norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dall’art.
6, Legge 756 del 15 settembre).
Art.
2146 Conferimento delle scorie
Le
scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti
uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della
convenzione o degli usi.
Le
scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi
conferimenti.
Art.
2147 Obblighi del mezzadro
Il
mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le
necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia
colonica.
E
a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme corporative),
della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente
necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art.
2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il
mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia
colonica.
Egli
deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività.
Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal
concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia (1176), e non può
senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a
suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art.
2149 Divieto di subconcessione
Il
mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione
del podere, senza il consenso del concedente.
Art.
2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei
rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del
concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma tacitamente
abrogato).
Le
obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono
garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I
componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se
non
hanno prestato espressa garanzia.
Art.
2151 Spese per la coltivazione
Articolo
tacitamente abrogato
Le
spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività
connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art.
2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti
eguali.
Se
il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza
interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate
nel precedente comma.
Art.
2152 Miglioramenti
Il
concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del
lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della
necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso
compenso.
La
misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,) dalla
convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove occorra,
le associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale incremento di
reddito realizzato dal mezzadro.
Art.
2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo
diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della
casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia
colonica si servono (2765).
Art.
2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se
la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto a
lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia
colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve
somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della
famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei
prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765).
Il
giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.
Art.
2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il
mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del
concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I
prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
(Salvo
diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a
questo assegnata nella divisione).
Art.
2156 Vendita dei prodotti
Articolo
tacitamente abrogato
(La
vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in
natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza,
sulla base del prezzo di mercato.
La
divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Art.
2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo
tacitamente abrogato
(Il
mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità
di condizioni, preferire il concedente).
Art.
2158 Morte di una delle parti
La
mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In
caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno
agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea
a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel
designarla.
Se
la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la
mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino
la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due
mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima
dell'inizio del nuovo anno agrario.
In
tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza (2147),
il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, (salvo
rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art.
2159 Scioglimento del contratto
Salve
le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e
seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto.
Art.
2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se
viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua
nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un
mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In
tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di
quello successivo, se non è comunicato al meno tre mesi prima della fine
dell'anno agrario in corso.
I
crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto
colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti
la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art.
2161 Libretto colonico
Il
concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari,
uno per ciascuna delle parti.
Il
concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i
crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione
della data e del fatto che li ha determinati.
Le
annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per
accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il
mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le
annotazioni e per i saldi annuali.
Art.
2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le
annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a
favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato
entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se
una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In
ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.
Con
la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico,
questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate
soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite
entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Art.
2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo
diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi
secondo le norme seguenti:
1)
se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la
qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il
valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento
e quello della riconsegna;
2)
se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando
le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della
riconsegna;
3)
se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato
d'uso.
Della
colonia parziaria
Art.
2164 Nozione
Nella
colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la
coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse (2135),
al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La
misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (dalle
norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409).
Art.
2165 Durata
La
colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono
possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle
colture praticate nel fondo.
Se
non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata
inferiore a due anni.
Art.
2166 Obblighi del concedente
Il
concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla
quale è destinato.
Art.
2167 Obblighi del colono
Il
colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e
le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).
Egli
deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve
altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).
Art.
2168 Morte di una delle parti
La
colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In
caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Art.
2169 Rinvio
Sono
applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli
artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma,
2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la
tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti
l'abbiano d'accordo istituito.
Della
soccida
Art.
2170 Nozione
Nella
soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo
sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle
attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli
altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento
consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco
che il bestiame abbia al termine del contratto.
Della
soccida semplice
Art.
2171 Nozione
Nella
soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La
stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà
al soccidario.
La
stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e
l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base
per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del
contratto, a norma dell'art. 2181.
Art.
2172 Durata del contratto
Se
nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre
anni.
Alla
scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non
intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964) prima della
scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme corporative) dalla
convenzione o dagli usi.
Se
non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art.
2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera
La
direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La
scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve
essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la
convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.
Art.
2174 Obblighi del soccidario
Il
soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro
occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la
lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario
deposito.
Il
soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art.
2175 Perimento del bestiame
Il
soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui
non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1256 e
seguenti).
Art.
2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella
soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la
prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame
inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può
chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a
quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del
numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.
Se
il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere
dal contratto.
Art.
2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se
la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad
altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante,
derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota
acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del
soccidante.
Se
il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può,
nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento,
recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.
Art.
2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli
accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti
secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla convenzione
o dagli usi.
E'
nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una
parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art.
2179 Morte di una delle parti
La
soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In
caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei
riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
Art.
2180 Scioglimento del contratto
Salve
le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e
seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto,
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto.
Art.
2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al
termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il
soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che,
avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e
all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato
all'inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma dell'art.
2178.
Se
non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante
prende quelli che rimangono.
Della
soccida parziaria
Vedere
anche Leggi Speciali
Art.
2182 Conferimento del bestiame
Nella
soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle
proporzioni convenute.
Essi
divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo
conferimento.
Art.
2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella
soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la
prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al
soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i
contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha
diritto di recedere dal contratto.
Salvo
diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in
corso.
Il
bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art.
2184.
Se
è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del
contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella
corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in
rapporto alla minor durata della soccida.
Art.
2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli
accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto,
il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Art.
2185 Rinvio
Per
quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida
parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
Della
soccida con conferimento di pascolo
Vedere
anche Leggi Speciali
Art.
2186 Nozione e norme applicabili
Si
ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario
e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In
tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta
il controllo della gestione.
Si
osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
Disposizione
finale
Art.
2187 Usi
Nei
rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di
questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in
mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).
Delle
imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
Del
registro delle imprese
Art.
2188 Registro delle imprese
E'
istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge
(att. 99 e seguenti).
Il
registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il
registro è pubblico.
Art.
2189 Modalità dell'iscrizione
Le
iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato.
Prima
di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste
dalla legge per l'iscrizione.
Il
rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del
registro, che provvede con decreto.
Art.
2190 Iscrizione d'ufficio
Se
un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro
invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo
termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro
può ordinarla con decreto.
Art.
2191 Cancellazione d'ufficio
Se
un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla
legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto
la cancellazione.
Art.
2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro
il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti
l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione può
ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il
decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel
registro.
Art.
2193 Efficacia dell'iscrizione
I
fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti,
non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne
l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto
conoscenza (2436/2).
L'ignoranza
dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta
dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono
salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art.
2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo
quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere
l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con
l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione
amministrativa).
Dell'obbligo
di registrazione
Art.
2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1)
un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2)
un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3)
un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4)
un'attività bancaria o assicurativa;
5)
altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le
disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).
Art.
2196 Iscrizione dell'impresa
Entro
trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1)
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2)
la ditta (2563 e seguenti);
3)
l'oggetto dell'impresa;
4)
la sede dell'impresa;
5)
il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto
della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e
quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore
deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli
elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da
quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Art.
2197 Sedi secondarie
L'imprenditore
che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una
rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale
dell'impresa.
Nello
stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel
quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede
principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede
secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la
sua firma autografa.
La
disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha
all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore
che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve,
entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella
cui circoscrizione si trova la sede principale.
Art.
2198 Minori interdetti e inabilitati
I
provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da
parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o
nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto
(424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono
essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).
Art.
2199 Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore
deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono
all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att. 100).
Art.
2200 Società
Sono
soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società
costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo
V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano
un'attività commerciale.
L'iscrizione
delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle
disposizioni dei Titoli V e VI.
Art.
2201 Enti pubblici
Gli
enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese (att. 100).
Art.
2202 Piccoli imprenditori
Non
sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i
piccoli imprenditori (2083).
Disposizioni
particolari per le imprese commerciali
Della
rappresentanza
Art.
2203 Preposizione institoria
E
institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa
commerciale.
La
preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di
un ramo particolare dell'impresa.
Se
sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che
nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art.
2204 Poteri dell'institore
L'institore
può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è
preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò
espressamente autorizzato.
L'institore
può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti
da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (Cod. Proc.
Civ. 772).
Art.
2205 Obblighi dell'institore
Per
le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni
riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle
scritture contabili.
Art.
2206 Pubblicità della procura
La
procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata
per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese
(att. 100).
In
mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi
le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).
Art.
2207 Modificazione e revoca della procura
Gli
atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono
essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la
procura non fu pubblicata.
In
mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai
terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione dell'affare.
Art.
2208 Responsabilità personale dell'institore
L'institore
è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al terzo che
egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il
preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art.
2209 Procuratori
Le
disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non
essendo preposti ad esso.
Art.
2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore
I
commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non
possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la
consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che
siano a ciò espressamente autorizzati (2211).
Art.
2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I
commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali
di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono
muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art.
2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per
gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a
ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione
del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono
altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ.
670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.
Art.
2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I
commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il
prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia
palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori
dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono
autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Delle
scritture contabili
Art.
2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore
che esercita un'attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e
il libro degli inventari.
Deve
altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare ordinatamente
per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle
lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite (2709 e seguenti).
Le
disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori
(2083).
Art.
2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il
libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali (att. 200).
L'ufficio
del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il
numero dei fogli che li compongono (2710).
Art.
2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Articolo
modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così
sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere).
Il
libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa.
Art.
2217 Redazione dell'inventario
L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni
anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e
delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle
passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario
si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il
quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le
perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi
ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili (2425).
L'inventario
deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
(Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi
così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).
Art.
2218 Bollatura facoltativa
Articolo
modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così
sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .
L'imprenditore
può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri
da lui tenuti (2710).
Art.
2219 Tenuta della contabilità
Tutte
le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili (2710).
Art.
2220 Conservazione delle scritture contabili
Le
scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima
registrazione (2312).
Per
lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi
ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le
scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati
sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le
registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza
detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
Dell'insolvenza
Art.
2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli
imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle
procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni
delle leggi speciali.
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