Art.
2222 Contratto d'opera
Quando
una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel
Libro IV (1655 e seguenti).
Art.
2223 Prestazione della materia
Le
disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal
prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le
norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art.
2224 Esecuzione dell'opera
Se
il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve
conformarsi a tali condizioni.
Trascorso
inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto,
salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art.
2225 Corrispettivo
Il
corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in
relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per
ottenerlo (1657).
Art.
2226 Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione
espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla
responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il
committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi
occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta.
L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att.
201).
I
diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono
regolati dall'art. 1668.
Art.
2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il
committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione
dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro
eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art.
2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se
l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad
alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta
(1672).
Delle
professioni intellettuali
Art.
2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La
legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento
dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei
medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle
associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la
legge disponga diversamente.
Contro
il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro
i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del
diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via
giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art.
2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il
contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste
e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2231 Mancanza d'iscrizione
Quando
l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in
un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La
cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il
diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un
compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art.
2232 Esecuzione dell'opera
Il
prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal
contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della
prestazione.
Art.
2233 Compenso
Il
compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito
il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell’Ordine) a
cui il professionista appartiene.
In
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli
avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art.
2234 Spese e acconti
Il
cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera
le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli
usi, gli acconti sul compenso.
Art.
2235 Divieto di ritenzione
Il
prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non
per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti
secondo le leggi professionali (2961).
Art.
2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di
dolo o di colpa grave (1176).
Art.
2237 Recesso
Il
cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le
spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il
prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso
egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera
svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato
al cliente.
Il
recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare
pregiudizio al cliente.
Art.
2238 Rinvio
Se
l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del
Titolo II (2082 e seguenti).
In
ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o
ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo
I del Titolo II (2094 e seguenti).
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