Art.
414 Persone che devono essere interdette
Il
maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art.
415 Persone che possono essere inabilitate
Il
maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave
da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti,
429).
Possono
anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono
infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art.
416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
Il
minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal
giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).
Art.
417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione
o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore
ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se
l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art.
418 Poteri dell'autorità giudiziaria
Promosso
il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se
nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art.
419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non
si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ.
713 e seguenti).
Il
giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere
le necessarie informazioni.
Dopo
l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art.
420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)
Art.
421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione
e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione
della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).
Art.
422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella
sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a
che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
423 Pubblicità
Il
decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a
cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita (att. 42).
Art.
424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le
disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla
curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le
stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina
del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si
nomina il protutore provvisorio.
Nella
scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice
tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato
legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età
o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento
(587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).
Art.
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato
può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato
dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione
può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).
Art.
426 Durata dell'ufficio
Nessuno
è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli
ascendenti o dei discendenti.
Art.
427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
Gli
atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza d'interdizione.
Possono
essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza
l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione
o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione (776).
Per
gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art.
428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
Gli
atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al
momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su
istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne
risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento
dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio
che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di
volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell'altro contraente (1425).
L'azione
si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il
contratto è stato compiuto (2953).
Resta
salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
Art.
429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
Quando
cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o
degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del
curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc.
Civ. 720).
Il
giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione
o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve
informarne il pubblico ministero.
Art.
430 Pubblicità
Alla
sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art.
423.
Art.
431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La
sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti
appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia
gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono
essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
L'autorità
giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena
capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo
medesimo.
Si
applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli
atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono
essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in
giudicato.
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