Art.
2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi,
senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare
altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato
non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo
di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che
l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente.
Art.
2029. Capacità del gestore
Il
gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art.
2030 Obbligazioni del gestore
Il
gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato
(1703 e seguenti).
Tuttavia
il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore
ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali
questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e seguenti).
Art.
2031 Obblighi dell'interessato
Qualora
la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le
obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne
il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli
tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui
le spese stesse sono state fatte.
Questa
disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto
dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume.
Art.
2032 Ratifica dell'interessato
La
ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli
effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche se la
gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare
proprio.
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