Art.
230-bis Impresa familiare
Salvo
che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro
prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai
familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti
all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel
voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il
lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai
fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il
diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì
in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In
caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le
comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
DELLA
FILIAZIONE
Dello
Stato di figlio legittimo
Art.
231 Paternità del marito
Il
marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art.
232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Si
presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La
presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla
data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono
stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art.
233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
Il
figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione
del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso,
non ne disconoscono la paternità.
Art.
234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno
dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i
trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il
matrimonio.
Possono
analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio
sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o
dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di
comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o
dei giudizi previsti nel comma precedente.
In
ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di
legittimo.
Art.
235 Disconoscimento di paternità
L'azione
per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il
matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
l)
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed
il centottantesimo giorno prima della nascita;
2)
se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare;
3)
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito
è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del
gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente ad escludere la paternità.
La
sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione
di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che
ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata
dal padre.
Delle
prove della filiazione legittima
Art.
236 Atto di nascita e possesso di stato
La
filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri
dello stato civile.
Basta,
in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio
legittimo.
Art.
237 Fatti costitutivi del possesso di stato
Il
possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una
persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In
ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che
la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di
avere;
che
il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità
al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
che
sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
che
sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art.
238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
Salvo
quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare
uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di
figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti
non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di
stato conforme all'atto di nascita.
Art.
239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
Qualora
si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen.
566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di
stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della
filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art.
241.
Parimenti
si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di
testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della
supposizione o della sostituzione predette.
Art.
240 Mancanza dell'atto di matrimonio
La
legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come
marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo
motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora
la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non sia
in opposizione con l'atto di nascita.
Art.
241 Prova con testimoni
Quando
mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu
iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la
prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa
prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per
iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza
gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art.
242 Principio di prova per iscritto
Il
principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai
registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici
e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella
controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse
nella controversia.
Art.
243 Prova contraria
La
prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il
reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre,
oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la
maternità.
Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di
legittimità
Art.
244 Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione
di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere
proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il
marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal
giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in
cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato
il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano.
In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti
giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione
di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro
un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione
può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto
i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore.
NOTA
Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit.
(sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art.
245 Sospensione del termine
Se
la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della
paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414),
la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei
suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può
tuttavia essere promossa dal tutore.
Art.
246 Trasmissibilità dell'azione
Se
il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza
averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
l)
nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli
ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2)
nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da
parte di ciascuno dei discendenti.
Art.
247 Legittimazione passiva
Il
presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ.
102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se
una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Se
una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione
è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal
giudice.
Se
il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro
mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art.
248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità.
Imprescrittibilità
L'azione
per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio
risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione
è imprescrittibile.
Quando
l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti
incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel
giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70,
102, 715).
Art.
249 Reclamo della legittimità
L'azione
per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha
promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la
maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere
proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro
eredi (att. 121).L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Della
filiazione naturale e della legittimazione
Della
filiazione naturale
Del
riconoscimento dei figli naturali
Art.
250 Riconoscimento
Il
figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art.
254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con
altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire
tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il
riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il
riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può
avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il
consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con
il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide
il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene
luogo del consenso mancante.
Il
riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età.
Art.
251 Riconoscimento di figli incestuosi
I
figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74)
anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale
nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non
possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi
al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che
sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando
uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio
può essere fatto solo da lui.
Il
riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del
figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art.
252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia
legittima
Qualora
il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio
il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del
minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e
materiale.
L'eventuale
inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori
può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e
dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve
attenersi l'altro genitore.
Qualora
il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto
del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E'
altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
Art.
253 Inammissibilità del riconoscimento
In
nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio
legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art.
254 Forma del riconoscimento
Il
riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con
una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o
in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di
questo.
La
domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un
atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche
se la legittimazione non abbia luogo.
Art.
255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può
anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi
discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art.
256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il
riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
stato revocato.
Art.
257 Clausole limitatrici
E'
nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art.
258 Effetti del riconoscimento
Il
riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto,
salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto
di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il
pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate.
Art.
259-260 (abrogati)
Art.
261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il
riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri
e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art.
262 Cognome del figlio
Il
figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se
la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale
può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel
caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del
cognome del padre.
Art.
263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il
riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore
del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi
abbia interesse.
L'impugnazione
è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione
è imprescrittibile.
Art.
264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui
che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia
il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico
ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale (715).
Art.
265 Impugnazione per violenza
Il
riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del
riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è
cessata.
Se
l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro
un anno dal conseguimento dell'età maggiore (267).
Art.
266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il
riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da
interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto
e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro
un anno dalla data della revoca (267).
Art.
267 Trasmissibilità dell'azione
Nei
casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto
senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione
può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art.
268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando
è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del
giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Della
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
Art.
269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La
paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate
nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La
prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La
maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende
essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume
essere madre.
La
sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre
e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale.
Art.
270 Legittimazione attiva e termine
L'azione
per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità
naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se
il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere
promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258)
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione
promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art.
271-272 (abrogati)
Art.
273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione
per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità
naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore
però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.
Occorre
il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha
compiuto l'età di sedici anni.
Per
l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice.
Art.
274 Ammissibilità dell'azione
L'azione
per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è
ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire
giustificata.
Sull'ammissibilità
il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso
(Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il
pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il
decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che
pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta
sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve
essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti
della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne
avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di
detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie
illustrative.
Il
tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o
d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti
in giudizio.
Art.
275 (abrogato)
Art.
276 Legittimazione passiva
La
domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve
essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui,
nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla
domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art.
277 Effetti della sentenza
La
sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento (258 e seguenti).
Il
giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui.
Art.
278 Indagini sulla paternità o maternità
Le
indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in
cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è
vietato.
Possono
essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel
tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e
seguenti).
Art.
279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
In
ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione
è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione
può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore
speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del
genitore che esercita la potestà.
Della
legittimazione dei figli naturali
Art.
280 Legittimazione
La
legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la
qualità di figlio legittimo.
Essa
avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per
provvedimento del giudice.
Art.
281 Divieto di legittimazione
Non
possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti
(251).
Art.
282 Legittimazione dei figli premorti
La
legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art.
283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I
figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli
legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi
i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del
riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art.
284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La
legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto
se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le
seguenti condizioni:
l)
che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore
abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;
2)
che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a
legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3)
che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in
matrimonio e non è legalmente separato;
4)
che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni
sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è
minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La
legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art.
285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se
uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la
volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di
lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n.
2 dell'articolo precedente.
In
questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti,
e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore
entro il quarto grado.
Art.
286 Legittimazione domandata dall'ascendente
La
domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può
in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi
di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto
con quella di legittimare (att. 124).
Art.
287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei
casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando
concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non
poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando
i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art.
288 Procedura
La
domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve
essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
Il
tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il
pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli
atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In
ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto
di nascita del figlio.
Art.
289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La
legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la
mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt.
285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se
manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione
può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato
l'assenso.
Art.
290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La
legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la
legittimazione è stata concessa.
Se
il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti
risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non
sia stata presentata dopo un anno da tale data.
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