Art.
2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Pen. 185).
Art.
2044 Legittima difesa
Non
è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
(Cod. Pen. 52).
Art.
2045 Stato di necessità
Quando
chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di
salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
(1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era
altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità,
la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).
Art.
2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non
risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e
seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Art.
2047 Danno cagionato dall'incapace
In
caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod.
Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto.
Nel
caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi
è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni
economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa
indennità.
Art.
2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri
d'arte
Il
padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e
seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e
seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all'affiliante.
I
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130
e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le
persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art.
2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I
padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto
illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui
sono adibiti.
Art.
2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque
cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art.
2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno
e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito (1218,1256).
Art.
2052 Danno cagionato da animali
Il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale,sia che fosse sotto la
sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art.
2053 Rovina di edificio
Il
proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a
difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).
Art.
2054 Circolazione di veicoli
Vedere
anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il
danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel
caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli.
Il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o
l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è
responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In
ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei
danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del
veicolo.
Art.
2055 Responsabilità solidale
Se
il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
solido (1292) al risarcimento del danno.
Colui
che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella
misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità
delle conseguenze che ne sono derivate (1299).
Nel
dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art.
2056 Valutazione dei danni
Il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il
lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso.
Art.
2057 Danni permanenti
Quando
il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere
fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura
del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal
caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).
Art.
2058 Risarcimento in forma specifica
Il
danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia
in tutto o in parte possibile.
Tuttavia
il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente,
se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per
il debitore (att. 194).
Art.
2059 Danni non patrimoniali
Il
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla
legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
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