Art.
957 Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi,
salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute
negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il
titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle
norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968,
971 e 973.
Art.
958 Durata
L'enfiteusi
può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi
temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti
anni.
Art.
959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta
ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820
e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del
sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (840).
Il
diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e
seguenti, 2810).
Art.
960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta
ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone
periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una
quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta
non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita
sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art.
961 Pagamento del canone
L'obbligo
del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti)
su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la
comunione.
Nel
caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli
enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti
all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art.
962 Revisione del canone (abrogato)
Art.
963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando
il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se
e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al
valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può
chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto,
restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei
miglioramenti sulla parte residua (975).
La
domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse,
decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora
il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del
concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in
proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel
caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si
ripartisce a norma del comma precedente.
Art.
964 Imposte e altri pesi
Le
imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta,
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se
in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo
non può eccedere l'ammontare del canone.
Art.
965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta
può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n.
2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).
Per
l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al
concedente (att. 145).
Nell'atto
costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi,
in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti
anni (1379).
Nel
caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi
solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art.
966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art.
967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di
alienazione
In
caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (1292 e
seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il
precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato
notificato l'atto di acquisto al concedente.
In
caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo
sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art.
968 Subenfiteusi
La
subenfiteusi non è ammessa.
Art.
969 Ricognizione
Il
concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si
trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del
ventennio (2720).
Per
atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese
dell'atto sono a carico del concedente.
Art.
970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il
diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per
venti anni (2934 e seguenti).
Art.
971 Affrancazione
Se
più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo
di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra (1203)
nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di
questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se
più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che
spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione
si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante dalla
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (1284).
Le modalità sono stabilite da leggi speciali (att. 58).
Art.
972 Devoluzione
Il
conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653, n. 2):
l)
se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2)
se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone (1219).
La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei
canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655),
ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).
La
domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare,
sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
Art.
973 Clausola risolutiva espressa
La
dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa
(1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.
Art.
974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
I
creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per
conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del diritto di
affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei
danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).
I
creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla
trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata
notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di
affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art.
975 Miglioramenti e addizioni
Quando
cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella
misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.
Se
in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei
miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando
non è soddisfatto il suo credito.
Per
le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza
nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il
valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza
nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del
primo comma di questo articolo (att. 157).
Art.
976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per
le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Art.
977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le
disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle
enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto
diversamente dalle leggi speciali.
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