Art.
769 Definizione
La
donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di
un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Art.
770 Donazione rimuneratoria
E'
donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione
dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non
costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).
Art.
771 Donazione di beni futuri
La
donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se
comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo
che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora
oggetto della donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne
conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese
nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo
che dall'atto risulti una diversa volontà.
Art.
772 Donazione di prestazioni periodiche
La
donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte
del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art.
773 Donazione a più donatari
La
donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per
parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
E'
valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non
può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).
Della
capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art.
774 Capacità di donare
Non
possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre
dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta
dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli
artt. 165 e 166.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art.
775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
La
donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di
volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata
su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).
L'azione
si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata
fatta (428, 1442 e seguenti).
Art.
776 Donazione fatta dall'inabilitato
La
donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza
d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere
annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio
d'inabilitazione (427).
Il
curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere
l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art.
777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il
padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi
rappresentata.
Sono
consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione
di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art.
778 Mandato a donare
E'
nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la
facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto
della donazione.
E'
peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra
più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o
a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
E'
del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo
determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore
dal donante stesso stabiliti.
Art.
779 Donazione a favore del tutore o protutore
E'
nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385
e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si
applicano le disposizioni dell'art. 599.
Art.
780 (abrogato)
Art.
781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno
1973, n. 91)
I
coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna
liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
Della
forma e degli effetti della donazione
Art.
782 Forma della donazione
La
donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di
nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle
specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della
donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal
donatario e dal notaio.
L'accettazione
può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo
caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di
accettazione è notificato al donante.
Prima
che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono
revocare la loro dichiarazione.
Se
la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare
la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a
ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare (17).
Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata
concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art.
783 Donazioni di modico valore
La
donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida
anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La
modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche
del donante.
Art.
784 Donazione a nascituri
La
donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito,
ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della
donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione
della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata
dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo
diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta
al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare
idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono
riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro
già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono
riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art.
785 Donazione in riguardo di matrimonio
La
donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e
seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di
entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza
bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il
matrimonio (805).
L'annullamento
del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano
tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno
del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della
sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede
(128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla
domanda di annullamento del matrimonio (1 148).
La
donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto
ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art.
786 Donazione a ente non riconosciuto
La
donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un
anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento
(att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma
dell'art. 782.
Salvo
diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del
riconoscimento sono riservati al donatario.
Art.
787 Errore sul motivo della donazione
La
donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o
di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha
determinato il donante alla liberalità (1428 e seguenti).
Art.
788 Motivo illecito
Il
motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed
è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e
seguenti).
Art.
789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il
donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è
responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art.
790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando
il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto
compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore
senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art.
791 Condizione di riversibilità
Il
donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso
di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del
donatario e dei suoi discendenti.
Nel
caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della
riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma
anche dei suoi discendenti.
Non
si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a
favore di altri si considera non apposto.
Art.
792 Effetti della riversibilità
Il
patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni
dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o
ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817,
2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge
donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è
stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
E'
valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di
riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del
donatario, compresi in esso i beni donati.
Art.
793 Donazione modale
La
donazione può essere gravata da un onere.
Il
donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore
della cosa donata.
Per
l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi
interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La
risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di
donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art.
794 Onere illecito o impossibile
L'onere
illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421
e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
(788).
Art.
795 Divieto di sostituzione
Nelle
donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti
stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La
nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art.
796 Riserva di usufrutto
E'
permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei
beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra
persona o anche di più persone, ma non successivamente (698).
Art.
797 Garanzia per evizione
Il
donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi
può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168,
180):
l)
se ha espressamente promesso la garanzia;
2)
se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3)
se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione
rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla
concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni
ricevute dal donante.
Art.
798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo
patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a
meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art.
799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La
nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta
valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della
nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno
dato volontaria esecuzione (590, 1444).
Della
revocazione delle donazioni
Art.
800 Cause di revocazione
La
donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli.
Art.
801 Revocazione per ingratitudine
La
domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che
quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3
dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il
donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o
gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433,
435 e 436 (att. 141).
Art.
802 Termini e legittimazione ad agire
La
domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal
donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno
dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente
la revocazione (2964 e seguenti).
Se
il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del
donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine
per proporre l'azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno
avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art.
803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le
donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti
legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del
donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio
naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che
si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia
dell'esistenza del figlio.
La
revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già
concepito al tempo della donazione.
Art.
804 Termine per l'azione
L'azione
di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque
anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o
discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o
discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il
donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o
del discendente.
Art.
805 Donazioni irrevocabili
Non
possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli,
le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un
determinato matrimonio (785).
Art.
806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non
è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art.
807 Effetti della revocazione
Revocata
la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve
restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a
partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se
il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo
al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della
domanda stessa.
Art.
808 Effetti nei riguardi dei terzi
La
revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i
terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli
effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il
donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha
costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di
valore sofferta dai beni stessi.
Art.
809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le
liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art.
769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che
regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per
sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione
delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e
seguenti).
Questa
disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma
dell'art. 770 e aquelle che a norma dell'art. 742 non sono
soggette a collazione.
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