Art.
43 Domicilio e residenza
Il
domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La
residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art.
44 Trasferimento della residenza e del domicilio
Il
trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona
fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando
una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce
questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito
pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in
cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art.
45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto
Ciascuno
dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede
principale dei propri affari o interessi.
Il
minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato
o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la
stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
L'interdetto
ha il domicilio del tutore (343).
Art.
46 Sede delle persone giuridiche
Quando
la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio,
per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro
sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei
casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede
risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono
considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).
Art.
47 Elezione di domicilio
Si
può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa
elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).
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