Art.
713 Facoltà di domandare la divisione
I
coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e
seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando
però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il
testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia
trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli
può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa
non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non
eccedente il quinquennio.
Tuttavia
in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo
richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la
divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello
stabilito dal testatore.
Art.
714 Godimento separato di parte dei beni
Può
domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto
separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art.
715 Casi d'impedimento alla divisione
Se
tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non
può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non
può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e
seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso
di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può
aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per
l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o
per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).
L'autorità
giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune
cautele.
La
disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla
successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se
i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote,
l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni
ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune
cautele nell'interesse dei nascituri.
Art.
716 (abrogato)
Art.
717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità
giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo
di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni
beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio
al patrimonio ereditario (1111).
Art.
718 Diritto ai beni in natura
Ciascun
coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili
dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114).
Art.
719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se
i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella
necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e
seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita
all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui
alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).
Quando
occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli
condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari
o dei creditori (721, 723).
Art.
720 Immobili non divisibili
Se
nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza
il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per
intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi
aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi,
se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei
coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod.
Proc. Civ. 748).
Art.
721 Vendita degli immobili
I
patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art.
722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
In
quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni
dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità
vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della
produzione nazionale (846 e seguenti).
Art.
723 Resa dei conti
Dopo
la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai
conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato
attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni
ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art.
724 Collazione e imputazione
I
coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e
seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun
erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il
defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei
rapporti di comunione.
Art.
725 Prelevamenti
Se
i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti
da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo
precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in
proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I
prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa
natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art.
726 Stima e formazione delle parti
Fatti
i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa,
secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita
la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi
o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art.
727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo
quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate,
previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna
quota (1114).
Si
deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica,
scientifica o artistica.
Art.
728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza
in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro
(2817, n. 2).
Art.
729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione
delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni
diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni
costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per
estrazione a sorte (2646, 2685).
Art.
730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le
operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso
di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza
di accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta
successione (456).
Qualora
sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e
rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente,
che provvede con unica sentenza.
Art.
731 Suddivisione tra stirpi
Le
norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni
tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art.
732 Diritto di prelazione
Il
coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o
parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il
prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo
diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima
delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno
diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente
causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se
i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la
quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art.
733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando
il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste
norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni
non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il
testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di
persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione
proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità
giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla
volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art.
734 Divisione fatta dal testatore
Il
testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella
divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se
nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati
al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti
conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa
volontà del testatore.
Art.
735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La
divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il
coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di
riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art.
736 Consegna dei documenti
Compiuta
la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti
relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I
documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha
la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che
vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi
documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni
all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti
gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a
ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è
determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456),
su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
Della
collazione
Art.
737 Soggetti tenuti alla collazione
I
figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il
coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto
ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La
dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile (556).
Art.
738 Limiti della collazione per il coniuge
Non
sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
Art.
739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede
non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al
coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se
le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art.
740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il
discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che
è stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato
all'eredità di questo.
Art.
741 Collazione di assegnazioni varie
E'
soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare
premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per
pagare i loro debiti.
Art.
742 Spese non soggette a collazione
Non
sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle
sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per
nozze.
Le
spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono
notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche
del defunto (809).
Non
sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art.
770.
Art.
743 Società contratta con l'erede
Non
è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società
contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le
condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art.
744 Perimento della cosa donata
Non
è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al
donatario (1256).
Art.
745 Frutti e interessi
I
frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione
non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art.
746 Collazione d'immobili
La
collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con
l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se
l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con
l'imputazione.
Art.
747 Collazione per l'imputazione
La
collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al
tempo dell'aperta successione (456).
Art.
748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In
tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta
successione (456, 1150).
Devono
anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui
sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il
donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua
colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il
coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino
all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti (1152).
Art.
749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Nel
caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i
deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma
dell'articolo precedente.
Art.
750 Collazione di mobili
La
collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore
che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se
si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il
donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto
secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.
Se
si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo
dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si
trovano.
La
determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di
credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo
corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e
alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art.
751 Collazione del danaro
La
collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità del
danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie
donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta
successione (1277 e seguenti).
Quando
tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o
titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in
proporzione delle rispettive quote.
Del
pagamento dei debiti
Art.
752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I
coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in
proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto (1295, 1315).
Art.
753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni
coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da
una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere che
gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla
formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide
l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui
si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si
stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale
corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della
rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da
corrispondersi per l'affrancazione.
Alla
prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto
immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art.
754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli
eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari
personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e
seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato
oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto
la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752,
quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e
seguenti).
Il
coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui
personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore,
detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art.
755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In
caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è
ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art.
756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il
legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del
diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il
debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del
creditore contro gli eredi (1203, 2866).
Degli
effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art.
757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni
coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti
la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto
all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la
proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art.
758 Garanzie tra coeredi
I
coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni
derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La
garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto
di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art.
759 Evizione subita da un coerede
Se
alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto,
calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i
coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in
proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al
tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo
della divisione (att. 140).
Se
uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere
egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli
eredi solventi.
Art.
760 Inesigibilità di crediti
Non
è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a
uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata
fatta la divisione (1267).
La
garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i
cinque anni successivi alla divisione.
Dell'annullamento
e della rescissione in materia di divisione
Art.
761 Annullamento per violenza o dolo
La
divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo
(1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata
la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).
Art.
762 Omissione di beni ereditari
L'omissione
di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione,
ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art.
763 Rescissione per lesione
La
divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere
stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La
rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734
e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è
inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione
si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art.
764 Atti diversi dalla divisione
L'azione
di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto
di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione
non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si è
posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto
in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna
lite.
Art.
765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione
di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario (477,
1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e
pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (14484).
Art.
766 Stima dei beni
Per
conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro
stato e valore al tempo della divisione.
Art.
767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il
coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne
il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione
ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si
sono a lui associati (1450).
Art.
768 Alienazione della porzione ereditaria
Il
coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più
ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è
seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.
Il
coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è
limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto
alla quota.
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