Disposizioni
relative al Libro I
Art.
114
La
pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente,
emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865,
equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista
nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino
al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi
prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le
condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865
per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art.
115
Il
termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della L.
27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il
capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art.
116 (*)
L'impugnazione
prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non può essere
proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I
matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti
ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei
testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
(*)
Si riporta il testo originale di questo e dei successivi articoli
nonostante la modifica intervenuta dei corrispondenti articoli del codice
civile.
Art.
117
Se
il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata
riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti
durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali
riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con
effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei
genitori o dei loro eredi.
Art.
118
Gli
atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima
del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che
pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).
Art.
119
I
lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1°
luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano
parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri
medesimi.
Art.
120
L'azione
di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di
decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando si
tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell'entrata in
vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia già estinta a norma
delle disposizioni del codice del 1865.
Art.
121
Le
azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non
siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865,
possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1°
luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art.
122
Le
disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali (Cod.
Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del
1° luglio 1939.
Il
riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi
in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se
al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe
ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale
riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del
1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati
esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione
tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della
successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria
sui beni della successione.
Art.
123
[...]
(*)
[...]
(*)
[...]
(*)
Nei
casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è
ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine
stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le
disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ. 273 e seguenti)
si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I
giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale
proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è
intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso,
salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
(*)
I commi 1° , 2° e 3° sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte
Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.
Nella
loro versione originale, essi recitavano: "L'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati
prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni
previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta,
sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali
è ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I figli naturali che si trovano
nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma
che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché
nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli
alimenti".
Art.
124
La
disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile anche per la
legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1°
luglio 1939.
Art.
125
La
disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile anche ai casi in
cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio
per procura.
Art.
126
La
disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice (*) è
applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno
che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del
1865.
(*)
Abrogato a norma dell'art. 67 l. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art.
127
Le
disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e
seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio
1939.
Art.
128 (*)
[...]
(*)
Articolo da ritenersi implicitamente abrogato a seguito
dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20
gennaio 1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Il
precedente testo recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del
codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza
del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il
genirtore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli
impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e
può provvedere in conformità all'art. 342 del codice".
Art.
129
Le
norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e
seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte
prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia
i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve
le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice,
e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso (Cod.
Civ. 350, 393)
Art.
130
La
disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti
in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art.
131
Le
ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292,
293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere
cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se
ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo
codice.
Disposizioni
relative al Libro II
Art.
132
L'erede
col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la procedura di
liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se
l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art.
133
La
rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta
dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice,
ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod.
Civ. 519 e seguenti).
Art.
134
La
disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora
accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo
del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente (Cod.
Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di
opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre
la liquidazione.
Art.
135
Le
norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono
applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940,
purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a
riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari
stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La
medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla
collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e
sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia
per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si
tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.
Art.
136
Le
disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli
naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono
inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali
che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269
del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di
paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (*).
I
figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere
l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma
non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso
deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni
ereditari avevano a tale data.
(*)
Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 16
febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo dell'art. 580 Cod. Civ.
Art.
137
Non
possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di
nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause,
di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il
codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se
non nei limiti da esso previsti.
Art.
138
Le
condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art.
850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21
aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art.
139
I
diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione
sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il
21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art.
140
Ancorché
la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art. 759
del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art.
141
Le
norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono
applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è
verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art.
802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è
anteriore.
Disposizioni
relative al Libro III
Artt.
142-149 (*)
[...]
(*)
Articoli abrogati a norma dell'art. 18 l. 22 luglio 1966, n. 607.
Art.
150
Per
l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio
anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480
del codice del 1865.
Art.
151
Le
disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle
locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art.
152
Il
diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del
codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in
dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art.
153
La
disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di
uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art.
154
Se
l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore
al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza
indennità (Cod. Civ. 1054).
Art.
155
Le
disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la
trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti
formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano
di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano
contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del
codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art.
156
I
condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare
tale forma di amministrazione.
Ai
rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono
del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si
applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
157
Per
i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa
di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28
ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è
stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.
Art.
158
Il
termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod. Civ.
1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La
disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione
del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Disposizioni
relative al Libro IV
Art.
159
Il
luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo
l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art. 1182
del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art.
160
Le
disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ. 1206 e
seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti) si
applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in
vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta
ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art.
161
I
crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata
in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data,
interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo
le disposizioni del codice del 1865.
Gli
interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere
computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Art.
162
La
disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta
di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art.
163
Il
giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384)
anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore
del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente
domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art.
164
Le
disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si
applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato
già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art.
165
Gli
effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ.
1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del
codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art.
166
Per
le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del
codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del
codice del 1865.
Art.
167
Le
disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la
clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del
giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del
debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia
ancora pendente alla data predetta.
Art.
168
Le
disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (Cod.
Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima
dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui
deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art.
169
Le
disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle
condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche
quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se
il mutamento si avveri posteriormente.
Art.
170
Le
disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano
anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare
l'incarico si verificano dopo.
Art.
171
Le
disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice
si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in
giudizio l'annullamento.
Art.
172
Le
disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità
della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e
seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso
anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il
ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art.
173
Le
disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita (Cod.
Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma dell'art. 1501,
si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore
del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art.
174
Le
disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di
vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di
funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art.
175
Qualora
secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva
di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal
compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524
del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi
anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere
adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di
proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano
pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano
acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art.
176
Le
disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano
ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso
e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente
domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art.
177
Le
disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma,
del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche
ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che
siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art.
178
La
prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se
si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore
del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita
posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine
stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art.
179
I
patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data
dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni,
sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le
modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo
comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo
ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato
stipulato anteriormente.
Art.
180
I
rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo
codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia
si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice
dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le
altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla
legge anteriore.
Art.
181
Le
disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668
del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o
singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
Art.
182
Le
disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698
del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art.
183
Le
disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano
anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso.
Art.
184
Le
cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono regolate
dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si
tratta di mandato conferito anteriormente.
Art.
185
La
disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica
anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art.
186
Il
creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal
debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art.
1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata
in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito
dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art.
187
Le
disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902,
1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche
ai contratti in corso.
Si
applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897,
1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si
verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo
comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta
anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art.
1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore
medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915,
secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore
medesima.
Art.
188
Le
disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle
dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se
il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora
i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la
revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta,
si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il
contratto di assicurazione sia anteriore.
Art.
189
Le
disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano
quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore
sia sorta anteriormente.
La
disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare
un fideiussore deriva da un contratto.
Art.
190
La
disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle
fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se
l'obbligazione principale scade dopo.
Se
l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo
comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Art.
191
La
disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica
anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni
decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art.
192
Il
debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del
codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art.
193
Le
disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983,
1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di
cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore
di esso.
Art.
194
Le
disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice
si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro
autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Disposizioni
relative al Libro V
Art.
195
Le
disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del
libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e
sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e
seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in
vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.
Art.
196
Nei
contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in
vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a
quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del codice
stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il
quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
(*)
L'art. 2097 Cod. Civ. è stato abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile 1962, n.
630.
Art.
197
Le
rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro
previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre
mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma
dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data
predetta.
Art.
198
I
patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al
giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo
superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il
periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art.
199
L'inabilitato,
che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa
commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art.
425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal
detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro
tre mesi successivi.
Art.
200
Le
disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod.
Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e
seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (Cod.
Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200),
entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino
a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a
tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute
secondo le leggi anteriori.
Fino
all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (att.
Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei
libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del
tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le
relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di
commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi
anteriori.
Art.
201
Ai
contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si
applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del
codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art.
202
Le
disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod.
Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera
intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso,
salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art.
203
Le
disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod.
Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in
corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.
Art.
204
Le
società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la
durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data
anteriore al 27 febbraio 1942.
Le
società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non
risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette
alle norme del codice sulle società semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a
partire dal 1° luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale data le
obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate
dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle
società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni
relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e
seguenti).
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
205
Le
società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative, esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite
secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le
formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100
di queste disposizioni.
Art.
206
Le
società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al
giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno
1945 (*). Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello
statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro
efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli
articoli seguenti.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
207
Non
è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio
defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il
socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del
codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale
senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Art.
208
L'incapace,
che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di
una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli
artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice
entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se
entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte,
l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Art.
209
Hanno
immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le
società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione
dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367,
2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a
2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI
del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le
società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice
hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle
disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi alle
disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
210
L'emissione
di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni (Cod.
Civ. 2410 e seguenti).
Gli
artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420
del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla
suddetta data.
Art.
211
Le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società
commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società
stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307,
2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art.
211-bis (*)
Il
secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si
applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti
indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 210, 5° comma, d. lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58.
Art.
212
Le
azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse
a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata
della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle
modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla
data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di
azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3° comma). Sono nulle altresì le
deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo
esistenti un maggior numero di voti.
Le
disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto
plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima
dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il
rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art.
213
Salvo
contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata
dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino
al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a questa data decadono
dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più
amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del
secondo comma dell'art. 2385 del codice.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
214
Le
disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli
amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso
per la durata della loro nomina.
Art.
215
Le
società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno
un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la
forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata
antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le
società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno
un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945
(*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal
codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare
l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme
stabilite dal codice stesso.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
216
Le
società a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in vigore
del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4
novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice
entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 (**)
alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (Cod. Civ.
2472 e seguenti).
(*)
Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.
(**)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
217
Le
società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni
dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a
responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità
limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste
disposizioni.
Le
società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a
conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in
vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art.
41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
218
Le
società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del
codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le
società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del
codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art.
219
I
rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti)
costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati
dalle leggi anteriori.
Art.
220
La
disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si
applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del
codice.
Art.
221
L'imprenditore
deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla disposizione dell'art.
2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art.
222
La
disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti
limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia
i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942
per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice
devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti
di un quinquennio da quest'ultima data.
Art.
223
I
contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del
codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945 (*).
Entro
il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati alle
disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate
davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti
entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio
e sciolto.
(*)
Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Disposizioni
relative al Libro VI
Art.
224
Salvo
quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto,
eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli
stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli effetti
previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di
questo.
Art.
225
Le
disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della
trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non si
applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i
quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era
richiesta a effetti diversi.
Art.
226
La
trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653
del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non
pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale
entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art.
227
Le
disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda
giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non si applicano ai
diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che
i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della
domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso
dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art.
228
La
trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione,
eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in
vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla
trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).
Art.
229
Le
disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative
all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni
stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché
trascritte successivamente.
Art.
230
Salvo
quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme
del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari
nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al
loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere
vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del
codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del
nuovo codice.
Art.
231
Formano
oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri
fondiari, anche:
1)
gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice
agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
2)
gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti
dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);
3)
la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti
previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
4)
le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del
codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano
incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art.
232
L'annotazione
del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della comunione dei beni tra
coniugi (Cod. Civ. 177 e seguenti) prevista dall'art. 19, lett. c, della
legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal
giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod.
Civ. 2647).
Art.
232-bis (*)
A
decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del
conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli
impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza
passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 5 l. 21 gennaio 1983, n. 22. L'art. 6 della
medesima legge dispone che "Il Ministero delle Finanze è responsabile
dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei
registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".
Art.
233
Le
disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e seguenti) si
applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza
definitiva, ancorché di primo grado.
La
prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244) per gli
atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia
ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa
poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di
commercio del 1882.
Art.
234
Le
disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati (Cod.
Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi (Cod. Civ. 2777 e seguenti)
e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri
diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748) si osservano anche per i privilegi
sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti
valere posteriormente.
Art.
235
La
disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti
per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se
l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art.
236
Quando
un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del
creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art.
2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti
dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art.
237
Se
il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice,
le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi
anteriori.
Si
osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e
gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).
Continua
tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888
del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art.
238
L'opponibilità
ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle
cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni
del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si tratti di diritti sorti o di
cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art.
239
Le
disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle
ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art.
240
Le
ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro
efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno
che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le
disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art.
241
La
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si
applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice
stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere
regolata dalle leggi anteriori.
Art.
242
Le
disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate
facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla
trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a
coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso,
se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto
richiesta.
Art.
243
Le
disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e
terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art.
244
Se
il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in vigore del codice,
esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto
concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222
delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura
civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art.
245
Gli
effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento (Cod.
Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo
codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.
Art.
246
Le
disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se
l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi
posteriormente.
Art.
247
Cessano
di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di
sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod. Civ.
2941 e seguenti).
Art.
248
Rimangono
immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei
riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito
pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e
provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e
di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono
parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini
di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).
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