Art.
2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui
dividendi
Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640):
1)
i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre
comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al
vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o
nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2)
gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio
approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto
qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti (2433, 2632);
3)
gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui
dividendi:
a)
in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;
b)
ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura
dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate
a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi
precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c)
ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o
del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in
difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto
contabile falsi.
Art.
2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio
od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno
comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla
società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a
L. 2 milioni.
Il
delitto è punibile su querela della società.
Art.
2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000
a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l)
eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una
scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;
2)
restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li
liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3)
impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio
sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Art.
2624 Prestiti e garanzie della società
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per
interposta persona, con la società che amministrano o con una società che
questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare da
una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per
gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle
società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le
disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori
I
liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale
fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme
necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art.
2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie,
comunicazioni, depositi
Agli
amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di
sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero
che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle
imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge
obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero
omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta
pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La
stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della
denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto
dalla legge anche a di lui carico.
Art.
2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli
amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società
costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250
e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
Disposizioni
speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata e per le società cooperative
Art.
2628 Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a
cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una
diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa
appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa non inferiore a L. 600.000 (2640).
Art.
2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società
Sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a
L. 4.000.000:
1)
i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
2)
gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di
acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art.
2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti
trasferiti;
3)
gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale
esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti
conferiti;
4)
gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano
fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.
Art.
2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000
a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:
1)
emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore
nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che
quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346);
2)
violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1°
comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3)
influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di
azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il
diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri
mezzi illeciti.
Sono
puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L.
2.000.000 gli amministratori, che:
1)
percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
2)
omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei
soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3)
assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che per
la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361);
4)
violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma,
2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto
comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo
comma.
Art.
2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di
azioni o quote della società controllante
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000
a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano
la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma, e .359 quinquies,
1° comma.
Art.
2631 Conflitto d'interessi
L'amministratore,
che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un
interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal
partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo
relativa all'operazione stessa (2391), è punito con la multa da L. 400.000
a L. 4.000.000.
Se
dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.
Art.
2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000
a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1)
nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi
imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso
previsto;
2)
di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.
Sono
puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2
milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto
comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.
Art.
2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari
Gli
amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che
emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art.
2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono
puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione
amministrativa).
Art.
2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il
rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere
l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini
previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L.
1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
Disposizioni
speciali per i consorzi
Art.
2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese
Agli
amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine
prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena
prevista dall'art. 2626.
Degli
amministratori giudiziari e dei commissari governativi
Art.
2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi
Agli
amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai
commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene
stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se
commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel
caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art.
2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal
secondo comma dell'art. 2630.
Art.
2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario
governativo
Salvo
che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen.,
l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente
o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in
qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.
La
condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art.
2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore
giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una
retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente
attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.
Nei
casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art.
2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio
L'amministratore
giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine
dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui
detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se
il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la
multa fino a L. 600.000.
Disposizioni
comuni
Art.
2640 Circostanza aggravante
Quando
dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma,
deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata (Cod.
Pen. 64) fino alla metà.
Art.
2641 Pene accessorie (abrogato)
Art.
2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni
sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi
nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del
cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli
eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare
sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.
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