Art.
249 (*)
[...]
(*)
Disposizione relativa allo stato delle persone appartenenti alla Famiglia
Reale da ritenersi abrogato per incompatibilità con la forma repubblicana
dello Stato.
Art.
250 (*)
[...]
(*)
Disposizione da ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione delle leggi
razziali.
Art.
251
Quando
nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito
(76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto
d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi
vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito.
Art.
252
Quando
per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione
il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi
anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti
anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine
decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal
21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è
stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è
stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non
rimanga a decorrere un termine minore.
La
stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un
diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori.
Art.
253
Le
trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste
disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri
beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di
pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art.
254
I
modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per
decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e
curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art.
1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
Art.
255
Per
la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del
codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673,
2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le
trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della
presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il
numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle
trascrizioni.
Il
cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le
disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del
Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art.
256
Quando
nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice
Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le
disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
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