Regio
Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice
Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni
di attuazione
Disposizioni
relative al Libro I
Art.
1
L'esercizio
delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro
I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai
prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una
provincia (Cod. Civ. 12, 2° comma).
Art.
2
La
domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e
seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo
le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi
patrimoniali per provvedervi.
Il
riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità
governativa anche d'ufficio.
Art.
3
Il
notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la
pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i quali si
dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti in
favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne
denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La
denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale
concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro
residenza.
Il
prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla
legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della
disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può
anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina
di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto
in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art.
4
La
domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3° comma) deve essere
accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai
documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte
dal secondo comma dell'art. 21 del codice.
Gli
amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro
trenta giorni dalla deliberazione.
[Art.
5] (*)
(*)
Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a tutte
le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o
per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
Il
precedente testo recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione
prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della
provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e
accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le
condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il
prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti
di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i
beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la
chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo
l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è
data con decreto del Presidente della Repubblica.
Durante
il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere
gli atti che tendono a conservarne i diritti".
Art.
6
L'acquisto
di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ.
586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica
non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro
trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono
darne comunicazione al prefetto.
(*)
La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte le disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione
di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni
e fondazioni.
Art.
7
Il
notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la
pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si
dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve
darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica
e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art.
8
La
convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi
nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante
avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare.
Se
non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono
farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega
scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ. 2372).
Art.
9
Nell'ipotesi
prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di
sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono
entro quindici giorni proporre reclamo.
In
tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il
provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove
l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art.
10
Il
provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione (Cod.
Civ. 27, 3° comma) o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 28) della persona
giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale,
il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod.
Civ. 22, 33 e seguenti).
Art.
11
Quando
la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando
l'associazione è sciolta (Cod. Civ. 21, 3° comma), il presidente del
tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari
liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non
preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal
provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto
costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando
lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea, la nomina
può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art.
21 del codice.
Possono
essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In
ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto
costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al
presidente del tribunale.
Art.
12
I
liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del
presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici
ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni
tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non
soggetto a reclamo.
I
liquidatori deliberano a maggioranza.
Art.
13
I
liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono
procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona
giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la
consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della
consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del
tribunale.
Se
gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente
del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a
reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario
procedente.
Art.
14
Entro
trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere
determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se
riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale
delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni
nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel
registro delle persone giuridiche.
Il
medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono
di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza
dell'attivo sul passivo.
In
quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro
trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del
patrimonio.
Le
opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il
provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte
nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel
registro a cura dei liquidatori.
Art.
15
Quando
non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste
sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono
a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui
è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I
liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui
credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele
necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti
i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono
conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia
dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve
essere trasmessa all'autorità governativa.
I
liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del
codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità
governativa (Cod. Civ. 31, 32).
Art.
16
Quando
è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209,
210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le
disposizioni seguenti.
Art.
17
I
termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente.
decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei
liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono
dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che
dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del
precedente art. 14.
Art.
18
La
pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio
finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle
persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme
richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella
cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la
cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art.
19
Le
attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al
presidente del tribunale.
Art.
20
Chiusa
la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione
dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il
provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura
della cancelleria del tribunale.
Art.
21
La
competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al
tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona
giuridica.
Art.
22
Il
registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è istituito
presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e
tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale (*).
(*)
Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13
febbraio 1987, n. 33.
Art.
23
Il
registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella
prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola
indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione
è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata dall'indicazione
della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte
analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti
lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro
è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona
giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il
riferimento alla parte analitica del registro.
Nella
seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono
iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art.
33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.
Ogni
iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere
l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono
raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le
copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad
ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un
intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni
successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una
persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio
successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina
esaurita.
Art.
24
Le
iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia,
nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.
Al
richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*) della
richiesta d'iscrizione.
(*)
Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art.
25
Per
ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di
riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando
il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica,
è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il
decreto è stato pubblicato.
L'atto
costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono
ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*)
Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art.
26
Per
ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il
richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) della
deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali
copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di
rubrica alfabetica.
(*)
Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art.
27
L'obbligo
di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve
essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di
giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per
le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre
dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di
riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso
con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento
prefettizio.
Per
gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione
del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal
momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per
le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre,
se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro
comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data
delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione
dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il
termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.
Art.
28
La
registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del
codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il
riconoscimento.
La
registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del
codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove
è tenuto il registro.
Art.
29
Il
registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa
richiesta.
La
cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Art.
30
Il
registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in
ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale
delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del
registro.
Nell'ultima
pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei
fogli di cui e composto il registro.
Art.
31
Il
trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia
dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende
fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si
abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art.
32 (*)
Il
pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria
giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ. 167 e seguenti).
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
33 (*)
Nel
caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di
consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il
pubblico ministero.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
34 (*)
Sulla
domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il
tribunale per i minorenni.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
34-bis (*)
Il
notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o
dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di
quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art.
163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della
stessa.
Nello
stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art.
163 del codice.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
35 (*)
Il
riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e
autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e
minore.
Sulla
domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione (Cod. Civ.
291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) di
minore di età provvede il tribunale per i minorenni (Cod. Civ. 314).
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
36 (*)
La
rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve
essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la
rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora
la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi
all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la
trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al
Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la
trascrizione nei registri di cittadinanza.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
37 (*)
L'iscrizione
nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione
della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve essere altresì
annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
Art.
38 (*)
Sono
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317
bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall'art. 269, primo comma, codice civile (**).
Sono
emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In
ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico
ministero.
Quando
il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
(**)
Comma così sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art.
39
L'omologazione
prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per
i minorenni (*).
(*)
Articolo privo di di oggetto a seguito dell'abrogazione degli artt. 406,
412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art.
40
La
domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella
per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della
minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per
i minorenni.
Art.
41
I
provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza
del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del luogo del
domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione
monocratica (*).
(*)
Articolo così sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
42
I
provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di
revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere
trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione,
al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li
ha pronunziati.
Art.
43
I
provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi
con decreto.
Nei
casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice
anche verbalmente.
Art.
44
Il
giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore
e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie
sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod.
Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore.
Art.
45
La
competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare
spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati
negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del
codice.
La
competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi
prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità
giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art.
46
Tutti
gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi
l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di
bollo e di registro (*).
Sono
del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti previsti nel
titolo XI del libro I del codice.
(*)
Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art.
47
Presso
l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei
minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e seguenti) e un
altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ.
400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art.
48
Nel
registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):
il
giorno in cui si è aperta la tutela;
la
data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la
interdizione se trattasi di interdetti
il
nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore,
la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del
tutore;
le
risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero
e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i
provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale
della persona sottoposta a tutela;
la
chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la
chiusura;
le
risultanze del rendiconto definitivo.
Art.
49
Nel
registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere:
la
data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione
o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il
nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona
emancipata o inabilitata;
il
nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato
all'emancipato o all'inabilitato;
la
data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che
revoca la inabilitazione.
Art.
50 (*)
Il
cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui
numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(*)
Articolo così sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il
precedente testo così recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla
tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere
posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al
procuratore della Repubblica."
Art.
51 (*)
Nel
registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per
ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai
sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e
335 del codice (**).
A
tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve
trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice
tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione.
(*)
Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia).
(**)
Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983, n.
184, debbono essere altresì annotati i provvedimenti urgenti di cui
all'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori).
Disposizioni
relative al Libro II
Art.
51-bis (*)
I
provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma, 509,
1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620, 2° e
6° comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del codice sono
adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(*)
Articolo così introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
52
Presso
la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il
registro delle successioni (*).
In
questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni
indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509,
2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è
fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui
ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e
dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il
registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le
dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod.
Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio
d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità
beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509
del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la
presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma).
Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod.
Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei
curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi
alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di
rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).
Il
registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente
l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il
riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
(*)
Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il
precedente testo così recitava: "Presso
la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la
sorveglianza del pretore, il registro delle successioni."
(**)
Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il
precedente testo così recitava: "In questo registro sono inseriti gli
estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ.
484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal
cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di
provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di
copia autentica dell'atto, negli altri casi."
Art.
53
Il
registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in
ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il cancelliere (**)
indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il
registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la
cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
(*)
La parola "pretore" deve ritenersi sostituita con la parola
"tribunale" in seguito al d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(**)
Parola così sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
54
I
creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale
allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito
dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare
tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita
l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non
può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione,
salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art.
55
Le
copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del
tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del
cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica
alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia
richiesta.
(*)
Parola così sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Disposizioni
relative al Libro III
Art.
56
Il
provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si
proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato
con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la
designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere
notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al
consiglio di Stato.
Si
osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge
generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art.
57
Le
azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di
competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel
caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza
per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale (*),
il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i
consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
(*)
Le associazioni professionali sono state soppresse con d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369.
Art.
57-bis
L'autorizzazione
prevista nell'art.915, 1° comma, del codice è data dal tribunale in
composizione monocratica (*).
(*)
Articolo così introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
58
Le
modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo
enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n.
998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).
Il
prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito
pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione
del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
Le
disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla
riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre
prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
(*)
Sulle modalità e gli effetti attuali dell'affrancazione dell'enfiteusi,
cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18 dicembre 1970, n. 1138; legge 14
giugno 1974, n. 270.
Art.
59
La
domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione
dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice,
se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al
presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al
presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova
la parte più rilevante di essi.
Il
presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
Contro
tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art.
60
Gli
uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art.
1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale
ispettorato dell'agricoltura.
Art.
61
Qualora
un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di
piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo
scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art.
62
La
disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice.
Qualora
la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e
occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art.
1136 del codice stesso.
Art.
63
Per
la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc.
Civ. 642).
Chi
subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod.
Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in
corso e a quello precedente.
In
caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio
ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso
l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato.
Art.
64
Sulla
revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art.
1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro
il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ.
137).
Art.
65
Quando
per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi
intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio
può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod.
Proc. Civ.
Il
curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art.
66
L'assemblea,
oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art.
1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In
mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso
di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza.
Art.
67
Ogni
condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora
un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa
a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella
assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario
di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto
negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle
deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario.
Art.
68
Per
gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il
regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai
singoli condomini.
I
valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento
dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei
miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.
Art.
69
I
valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei
seguenti casi:
1)
quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2)
quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.
Art.
70
Per
le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo
di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art.
71
Il
registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
(*) dei proprietari di fabbricati.
(*)
L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Art.
72
I
regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
Disposizioni
relative al Libro IV
Art.
73
Gli
atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209,
primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da
un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le
offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,primo
comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art.
73-bis (*)
I
provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1° comma, 1515,
3° comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in
composizione monocratica
(*)
Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
74
Il
processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle
disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in
particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le
dichiarazioni del creditore.
Quando
l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve
le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle
garanzie.
Se
il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli
notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione
prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo
stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra
l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni
tre.
Art.
75
L'atto
di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,
primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose
mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di
un intervallo non minore di giorni tre.
La
mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta
sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di
intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma
dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art.
76
I
depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono
essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme
della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att. Cod. Civ.
251).
Art.
77
Il
deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi
previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in
ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod.
Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora
non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere
eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del
luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con
decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art.
78
Il
pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al
deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve
redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del
successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc.
Civ., e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se
la richiede.
Se
il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del
processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc.
Civ. 137).
Art.
79
Il
sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal
presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il
presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro
tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro
dieci giorni dalla notificazione.
La
consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale
redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo
verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Art.
80
L'atto
di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni
caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal
domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto
di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non
imponga un intervallo minore.
Il
mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno
stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno
decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).
Art.
81
Nei
casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma,
del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve
essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del
giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità
giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le
disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 del
codice di procedura civile.
Art.
82
L'istanza
per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con
ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la
consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il
ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il
presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso
reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla
notificazione.
La
nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi
o ruoli istituiti a norma di legge.
Art.
83
Sono
autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art.
1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art.
1516 (Cod. Civ. 2797, 2° comma):
1)
gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito
specificati nelle leggi sulle borse;
2)
i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle
corporazioni (*), per le merci e le derrate.
La
vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità
commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il
verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura (**)del
luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le
operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere
documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio
esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro,
vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il
compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata,
è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e stato
eseguito.
(*)
Attualmente Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura: l.
26 settembre 1966, n. 792.
(**)
La parola "pretura" deve intendersi sostituita con
"tribunale" ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art.
84
Il
contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo
superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal
secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito
presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina
viene collocata.
Le
sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non
risulta da atto pubblico.
Disposizione
relative al libro V
Art.
85-91 (*)
[...]
(*)
Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in
quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli organi
corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per il rinvio
operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.
Art.
92
La
sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione
dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario
(Cod. Civ. 2091-2).
Salvo
che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può
compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione
del presidente della magistratura del lavoro.
Entro
i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle
controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
Se,
trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono
efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
Il
compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della
magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art.
93
L'amministratore
giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,
pubblico ufficiale.
Art.
94
L'amministratore
giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può
essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su
richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
L'amministratore
che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del
luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione.
L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.
Il
presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non
sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei
limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si
applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti
del codice di procedura civile.
Art.
95
Quando
le leggi o le norme corporative (*) non dispongono, l'appartenenza alla
categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Regio
decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562.
(*)
Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento
corporativo.
Art.
96
L'imprenditore
deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la
categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni
per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le
qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie
indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e
raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento
dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico
corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I
contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza
tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della
qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della
qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario
dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna
delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie
interessate.
Sui
fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato
oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove
indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
(*)
Ora Ispettorato del lavoro.
(**)
Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le associazioni
professionali.
Art.
97
Nel
caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro
addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente,
le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti
medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari
disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art.
98
Nei
rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme
corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento
cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza
o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod. Civ.
2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennità
sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di
cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti
norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le
richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti
di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il
rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali,
nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in
quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di
lavoro.
(*)
Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento
corporativo
Art.
99
Le
disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto
dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del
registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese
individuali e sociali esistenti in tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).
Art.
100
Fino
all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un
minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5° comma, 424), gli atti di
autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un
minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti
di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure
institorie (Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209)
nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice
stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296,
2317, 2330 1°comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma,
2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla
iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le
modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia
il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli
effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino
all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione
gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività
commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma del
presente articolo.
Non
si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.
2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*)
L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del
registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo
regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**)
Articolo così modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.
Art.
101
Fino
all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti,
che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle
imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).
Le
attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o
a un giudice da lui delegato.
(*)
L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo
1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla
tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel
registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per
il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
Art.
101-bis (*)
Copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o
il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne
faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia
possa eccedere il costo amministrativo.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.
Art.
101-ter (*)
Ai
fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod.
Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi
previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli
estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede
principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata (**).
(*)
Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
(**)
L'art. 29, 1° comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A
decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei
fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino
ufficiale delle siocietà cooperative,è assolto con l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese".
Art.
101-quater (*)
Le
società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla
Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la
pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio
del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando
negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art.
102
Le
norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei
revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina
dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica.
Fino
all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le
disposizioni anteriori (*).
(*)
Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio
1992, n. 88.
Art.
103
I
provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono
disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del
cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del
tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore
giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del
codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli
amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 92, 93
e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della
magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro
rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
(*)
Il ruolo degli amministratori giudiziari è stato soppresso con d. lgs.
c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve
attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti
di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d. lgs. 27
gennaio 1992, n. 88.
Art.
104
Il
presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante
degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve
sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante
degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.
Art.
105
La
liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ.
2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta
amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano
diversamente.
Art.
106
Le
norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si
applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della
società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti
nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura
del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92
e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il
commissario.
Art.
107
Alle
mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II
del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano
in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art.
108
Fino
all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di
consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel
registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi
legali.
Per
le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le
società, in quanto applicabili.
Al
commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione
degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si
applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Art.
109
Per
le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941, n.
1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del
libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).
Art.
110
La
competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa
demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.
Art.
111
Le
norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV
del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto
del Presidente della Repubblica (*).
Fino
all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori
e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano
ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*)
L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita
con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".
Disposizioni
relative al Libro VI
Art.
112 (*)
[...]
(*)
Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n. 22.
Il
testo originale recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria
stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il
tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico
ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla
corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da
eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per
l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In
questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone
che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione".
Art.
113
Il
reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale,
il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il
conservatore e il pubblico ministero.
Contro
il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre
reclamo alla corte d'appello.
Il
tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia
proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene
abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art.
113-bis (*)
Il
conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'art.
2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce
uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del
procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di procedura civile.
Dello
stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di
certificati o di copie.
Il
pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al
Ministero delle finanze la decisione adottata.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art.
113 ter (*)
Il
reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con
ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della
formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la
conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al
conservatore, a pena di improcedibilità.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e
le parti interessate.
Contro
il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d'appello,
con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A
margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la
proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale
e il decreto definitivo.
Quando
il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la formalità
perde ogni effetto.
(*)
Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
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