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Disposizioni di attuazione

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

Disposizioni di attuazione

 

Disposizioni relative al Libro I

 

Art. 1

L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia (Cod. Civ. 12, 2° comma).

Art. 2

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.

Art. 3

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i quali si dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).

Art. 4

La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3° comma) deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

[Art. 5] (*)

(*) Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Il precedente testo recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti".

Art. 6

L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

(*) La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Art. 7

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8

La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ. 2372).

Art. 9

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).

Art. 10

Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3° comma) o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 28) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).

Art. 11

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l'associazione è sciolta (Cod. Civ. 21, 3° comma), il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).

Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Art. 12

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 13

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.

Art. 14

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

Art. 15

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa (Cod. Civ. 31, 32).

Art. 16

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.

Art. 17

I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.

Art. 18

La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.

Art. 19

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.

Art. 20

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Art. 21

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica.

Art. 22

Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale (*).

(*) Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33.

Art. 23

Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.

Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art. 24

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*) della richiesta d'iscrizione.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 25

Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 26

Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 27

L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).

Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.

Art. 28

La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.

Art. 29

Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 30

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.

Art. 31

Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Art. 32 (*)

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ. 167 e seguenti).

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 33 (*)

Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 34 (*)

Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 34-bis (*)

Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 163 del codice.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 35 (*)

Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.

Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione (Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) di minore di età provvede il tribunale per i minorenni (Cod. Civ. 314).

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 36 (*)

La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 37 (*)

L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 38 (*)

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice civile (**).

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

(**) Comma così sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Art. 39

L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni (*).

(*) Articolo privo di di oggetto a seguito dell'abrogazione degli artt. 406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Art. 40

La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 41

I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica (*).

(*) Articolo così sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 42

I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.

Art. 43

I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 44

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Art. 45

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Art. 46

Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro (*).

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 47

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e seguenti) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 400 e seguenti, 414 e seguenti).

Art. 48

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):

il giorno in cui si è aperta la tutela;

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze dell'inventario e del conto annuale

l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto definitivo.

Art. 49

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;

il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 50 (*)

Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo così recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica."

Art. 51 (*)

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice (**).

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

(**) Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983, n. 184, debbono essere altresì annotati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

 

Disposizioni relative al Libro II

 

Art. 51-bis (*)

I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma, 509, 1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620, 2° e 6° comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

(*) Articolo così introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 52

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni (*).

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

(*) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo così recitava: "Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni."

(**) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo così recitava: "In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi."

Art. 53

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il cancelliere (**) indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

(*) La parola "pretore" deve ritenersi sostituita con la parola "tribunale" in seguito al d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(**) Parola così sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 54

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

Art. 55

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

(*) Parola così sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

Disposizioni relative al Libro III

 

Art. 56

Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 57

Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.

Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale (*), il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).

(*) Le associazioni professionali sono state soppresse con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 57-bis

L'autorizzazione prevista nell'art.915, 1° comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica (*).

(*) Articolo così introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 58

Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).

Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.

(*) Sulle modalità e gli effetti attuali dell'affrancazione dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18 dicembre 1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.

Art. 59

La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.

Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 60

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.

Art. 61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.

Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).

Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Art. 64

Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 65

Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 67

Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Art. 68

Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.

I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.

Art. 69

I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.

Art. 70

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71

Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale (*) dei proprietari di fabbricati.

(*) L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 72

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

 

Disposizioni relative al Libro IV

 

Art. 73

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

Art. 73-bis (*)

I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1° comma, 1515, 3° comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica

(*) Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 74

Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.

Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Art. 75

L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.

La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 76

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att. Cod. Civ. 251).

Art. 77

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod. Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Art. 78

Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.

Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 79

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

Art. 80

L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).

Art. 81

Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 del codice di procedura civile.

Art. 82

L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.

La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

Art. 83

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2° comma):

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni (*), per le merci e le derrate.

La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura (**)del luogo in cui si è proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e stato eseguito.

(*) Attualmente Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.

(**) La parola "pretura" deve intendersi sostituita con "tribunale" ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 84

Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.

Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.

 

Disposizione relative al libro V

 

Art. 85-91 (*)

[...]

(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.

Art. 92

La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).

Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.

Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.

Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.

Art. 93

L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94

L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 95

Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo.

Art. 96

L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

(*) Ora Ispettorato del lavoro.

(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le associazioni professionali.

Art. 97

Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98

Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo

Art. 99

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).

Art. 100

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5° comma, 424), gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie (Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1°comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma, 2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).

(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

(**) Articolo così modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 101

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 101-bis (*)

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.

Art. 101-ter (*)

Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (**).

(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

(**) L'art. 29, 1° comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle siocietà cooperative,è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".

Art. 101-quater (*)

Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.

(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

Art. 102

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori (*).

(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.

Art. 103

I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.

L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari è stato soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 104

Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.

Art. 105

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106

Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108

Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.

Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili.

Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.

Art. 109

Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).

Art. 110

La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.

Art. 111

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).

Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".

 

Disposizioni relative al Libro VI

 

Art. 112 (*)

[...]

(*) Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n. 22.

Il testo originale recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione".

Art. 113

Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello.

Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Art. 113-bis (*)

Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di procedura civile.

Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

(*) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 113 ter (*)

Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.

(*) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

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