Art. 1 Indicazione delle
fonti
Sono fonti del diritto:
le leggi;
i regolamenti;
(abrogato) le norme corporative;
gli usi.
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza
di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70
e seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della
disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non
possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative
(abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici
collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della
magistratura del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed
efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel
Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della
disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle
leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se
richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente
disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
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