Art.
2060 Del lavoro
Il
lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art.
2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento
delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai
provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti delle associazioni
professionali).
Art.
2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio
professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai
regolamenti (e dalle norme corporative).
Delle
ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo
da considerarsi interamente abrogato
Art.
2063-2066 (omissis)
Del
contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art.
2067 Soggetti
I
contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art.
2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non
possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in
quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità
della legge.
Sono
altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e
seguenti).
[la
corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte
in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].
Art.
2069 Efficacia
Il
contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa,
a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In
mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle
associazioni stipulanti.
Art.
2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza
alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto
collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata
dall'imprenditore (2082).
Se
l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si
applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi
corrispondenti alle singole attività.
Quando
il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata,
si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi
alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art.
2071 Contenuto
Il
contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la
natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice
concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli
imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve
inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di
lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina
collettiva.
Deve
infine contenere la determinazione della sua durata.
Art.
2072-2076 (omissis)
Art.
2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I
contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
Le
clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro (1339).
Art.
2078 Efficacia degli usi
In
mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli
usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono
sulle norme dispositive di legge.
Gli
usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art.
2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
La
disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti
di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti)
ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).
Tuttavia
in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative
al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre
che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art.
2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei
contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi
dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento
del rapporto.
Art.
2081 (omissis)
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