Del
diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art.
2575 Oggetto del diritto
Formano
oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Art.
2576 Acquisto del diritto
Il
titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art.
2577 Contenuto del diritto
L'autore
ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati
dalla legge.
L'autore,
anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può
rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art.
2578 Progetti di lavori
All'autore
di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che
costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il
diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,
il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art.
2579 Interpreti ed esecutori
Agli
artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche
se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete,
nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la
recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso
nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro
apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su
dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio
equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli
artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore
e alla loro reputazione.
Art.
2580 Soggetti del diritto
Il
diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per
gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art.
2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I
diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il
trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (2725).
Art.
2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore,
qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal
commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i
diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in
commercio l'opera medesima.
Questo
diritto è personale e intrasmissibile.
Art.
2583 Leggi speciali
L'esercizio
dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle
leggi speciali.
Del
diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art.
2584 Diritto di esclusività
Chi
ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge.
Il
diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si
riferisce.
Art.
2585 Oggetto del brevetto
Possono
costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica
di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati
industriali.
In
quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati
dall'inventore.
Art.
2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il
brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale
ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se
il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo,
il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa
formare oggetto di brevetto.
Art.
2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il
brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella
d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali
ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e
non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2588 Soggetti del diritto
Il
diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Art.
2589 Trasferibilità
I
diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne
riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art.
2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il
prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I
diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati
dalle leggi speciali.
Art.
2591 Rinvio alle leggi speciali
Le
condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Del
diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni
ornamentali
Art.
2592 Modelli di utilità
Chi,
in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta
a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti
particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei
prodotti a cui si riferisce.
Il
brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
Art.
2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi
in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o
modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno
speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione
di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il
modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il
modello è attuato.
Art.
2594 Norme applicabili
Ai
diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt. 2588,
2589 e 2590.
Le
condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
|