1469-bis
Clausole vessatorie contratto tra
professionista e consumatore.
Nel
contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per
oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi
derivanti dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore è la
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. il professionista è la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo
comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata
dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il
doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà
di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di
trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il
professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole
del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al
momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del
servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è
eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del
bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del
contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o
subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da
parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà
di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo
comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha
diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza prevviso, sempreché vi sia un
giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso
di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al
consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti
aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o
servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal
professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di
viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
1469-ter.
Accertamento della vessatorietà delle clausole
La
vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del
bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre
clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli
Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole,
o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
1469-quater.
Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di
cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per
iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
1469-quinquies.
Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai
sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci
mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano
per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni
che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio
di uno stato membro dell'Unione europea.
1469-sexies.
Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative
dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle
condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
(*)
Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della
direttiva 93/13/CEE
DEI
SINGOLI CONTRATTI
Della
vendita
Disposizioni
generali
Art.
1470 Nozione
La
vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476)
verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Art.
1471 Divieti speciali di comprare
Non
possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né
per interposta persona:
1)
gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli
altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2)
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero;
3)
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni
altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni
medesimi;
4)
i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei
primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è
annullabile (1441 e seguenti).
Art.
1472 Vendita di cose future
Nella
vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto
della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si
acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora
le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è
nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art.
1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le
parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel
contratto o da eleggere posteriormente.
Se
il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si
accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su
richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del
luogo in cui è stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Art.
1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se
il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le
parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di
determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da
norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al
prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se
si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si
desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita
la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora
le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le
disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi
previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo,
nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).
Art.
1475 Spese della vendita
Le
spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico
del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).
Delle
obbligazioni del venditore
Art.
1476 Obbligazioni principali del venditore
Le
obbligazioni principali del venditore sono:
1)
quella di consegnare la cosa al compratore;
2)
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
3)
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art.
1477 Consegna della cosa
La
cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della
vendita.
Salvo
diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli
accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della
vendita.
Il
venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla
proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).
Art.
1478 Vendita di cosa altrui
Se
al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del
venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il
compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la
proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art.
1479 Buona fede del compratore
Il
compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando
l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e
se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo
il disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire
all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o
è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il
deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto
si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il
venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e
utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie
(att. 171).
Art.
1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se
la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in
parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente
quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la
cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (1419);
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al
risarcimento del danno (1233; att. 131).
Art.
1481 Pericolo di rivendica
Il
compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di
temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi
(948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).
Il
pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al
tempo della vendita.
Art.
1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il
compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa
venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da
pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore
stesso ignorati.
Egli
può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se
la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore
di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se
l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al
compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il
venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art.
1483 Evizione totale della cosa
Se
il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti
che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo
del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.
Egli
deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia
tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia
fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare
all'attore.
Art.
1484 Evizione parziale
In
caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art.
1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).
Art.
1485 Chiamata in causa del venditore
Il
compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa
venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia
condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla
garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far
respingere la domanda.
Il
compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il
diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti
per impedire l'evizione.
Art.
1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se
il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una
somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della
garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le
spese.
Art.
1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I
contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e
possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia
alcuna.
Quantunque
sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per
l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario
(1266).
Art.
1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando
è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e
1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore
soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il
venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata
convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art.
1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se
la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non
apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati
dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza
può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo
secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si
osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481,
1485, 1486, 1487 e 1488.
Art.
1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che
la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore.
Il
patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il
venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art.
1491 Esclusione della garanzia
Non
è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore
conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano
facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia
dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art.
1492 Effetti della garanzia
Nei
casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione
del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.
La
scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se
la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha
diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso
fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o
trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art.
1493 Effetti della risoluzione del contratto
In
caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e
rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la
vendita (1475).
Il
compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza
dei vizi.
Art.
1494 Risarcimento del danno
In
ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del
danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il
venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi
della cosa.
Art.
1495 Termini e condizioni per l'azione
Il
compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al
venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine
stabilito dalle parti o dalla legge.
La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
vizio o l'ha occultato.
L'azione
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che
sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la
garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni
dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att.
172).
Art.
1496 Vendita di animali
Nella
vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali
o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano
le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art.
1497 Mancanza di qualità
Quando
la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per
l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia
il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla
prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
Delle
obbligazioni del compratore
Art.
1498 Pagamento del prezzo
Il
compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal
contratto.
In
mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire
al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).
Se
il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa
al domicilio del venditore (1182).
Art.
1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo
diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al compratore
produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli interessi (1284)
sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
Del
riscatto convenzionale
Art.
1500 Patto di riscatto
Il
venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa
venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle
disposizioni che seguono.
Il
patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è
nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art.
1501 Termini
Il
termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita
di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili
(1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si
riduce a quello legale.
Il
termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può prorogare.
Art.
1502 Obblighi del riscattante
Il
venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al
compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti
dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino
al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di
ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili,
può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele
(1151, 1179).
Art.
1503 Esercizio del riscatto
Il
venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non
comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli
corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese
e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se
il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il
venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta
reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).
Nella
vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per
iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art.
1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il
venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei
confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai
successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se
l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere
esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art.
1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il
venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente
dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto
a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa
(2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Art.
1506 Riscatto di parte indivisa
In
caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il
comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in
confronto del venditore (1111).
Se
la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il
venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione
decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art.
1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se
più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una
cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la
quota che le spettava.
La
medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il
compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o
tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera
cosa; se essi non si accordano il riscatto può esercitarsi soltanto da
parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art.
1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se
i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per
intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente
esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il
compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art.
1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora
il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può
esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche
quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se
l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli
eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la
totalità.
Della
vendita di cose mobili
Disposizioni
generali
Art.
1510 Luogo della consegna
In
mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire
nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne
erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo
domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo
patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un
luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e
seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Art.
1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella
vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per
la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno
del ricevimento (att. 172).
Art.
1512 Garanzia di buon funzionamento
Se
il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento
della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al
venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta,
sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi
dalla scoperta.
Il
giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per
sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento,
salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono
salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è
dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art.
1513 Accertamento dei difetti
In
caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il
compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696,
Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte
interessata, può ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa
stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le
condizioni.
La
parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di
contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art.
1514 Deposito della cosa venduta
Se
il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore
può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale
di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato
dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il
venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689
e seguente).
Art.
1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se
il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il
venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La
vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti
(att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere
eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare
tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la
vendita sarà eseguita.
Se
la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità
(o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o da
mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente,
a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario
nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore
pronta notizia della vendita.
Il
venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo
netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551,
1686).
Art.
1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se
la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a
norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie
la sua obbligazione (1476), il compratore può fare acquistare senza ritardo
le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel
secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83). Dell'acquisto il
compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il
compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa
per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior
danno (1223,1536, 1551).
Art.
1517 Risoluzione di diritto
La
risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della
scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso,
la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra
parte non adempie la propria obbligazione.
La
risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla
scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui
obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per
ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il
contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente
articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964)
dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano
le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e
seguenti).
Art.
1518 Normale determinazione del risarcimento
Se
la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del
terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per
l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla
differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno
in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella
vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla
base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole
consegne.
Art.
1519 Restituzione di cose non pagate
Se
la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il
venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose
vendute, finché queste si trovano presso il compratore (1156), purché la
domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si
trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il
diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in
pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si
provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel
fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva
che il prezzo era ancora dovuto.
La
disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori
del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si
provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che
il prezzo era ancora dovuto.
Della
vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art.
1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando
si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la
vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al
venditore (1353 e seguenti).
Se
l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato,
qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o
dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se
la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine
sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art.
1521 Vendita a prova
La
vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e
seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui
è destinata.
La
prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal
contratto o dagli usi.
Art.
1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se
la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come
esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi
difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del
contratto (1453).
Qualora,
però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire
unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare
la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole (1455).
In
ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite
dall'art. 1495 (att. 172).
Della
vendita con riserva della proprietà
Art.
1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella
vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la
proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i
rischi dal momento della consegna.
Art.
1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La
riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se
risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Se
la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo
acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito
registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del
quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si
trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att.
254 e seguente).
Sono
salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri
(2683 e seguenti).
Art.
1525 Inadempimento del compratore
Nonostante
patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi
l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e
il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate
successive (1455; att. 176).
Art.
1526 Risoluzione del contratto
Se
la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il
venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo
compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).
Qualora
si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo
d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità
convenuta (1384).
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato
come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della
cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni
pattuiti (att. 176).
Della
vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art.
1527 Consegna
Nella
vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli
altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
1528
Pagamento del prezzo
Salvo
patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve
eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti
indicati dall'articolo precedente.
Quando
i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del
prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose
(1490), a meno che queste risultino già dimostrate.
Art.
1529 Rischi
Se
la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al
compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del
trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la
merce dal momento della consegna al vettore.
Questa
disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a
conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede
taciute al compratore.
Art.
1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando
il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non
può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca
stessa è constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme
stabilite dagli usi (1268).
La
banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le
eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e
quelle relative al rapporto di conferma del credito.
Della
vendita a termine di titoli di credito
Art.
1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella
vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi
esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del
termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora
la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al
venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art.
1532 Diritto di opzione
Il
diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al
compratore.
Il
venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile,
deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione,
oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i
fondi necessari.
In
mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la
vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un
agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).
Art.
1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se
i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi,
i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore,
qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al giorno
stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il
venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare
per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno
prima dell'inizio dell'estrazione.
In
mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a
spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di
titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio della
estrazione.
Art.
1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il
compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della
scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli
non liberati (1550).
Art.
1535 Proroga dei contratti a termine
Se
alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del
contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello
corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Art.
1536 Inadempimento
In
caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le
norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa,
l'applicazione delle leggi speciali.
Della
vendita di cose immobili
Art.
1537 Vendita a misura
Quando
un determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della sua misura
e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura,
il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva
dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).
Se
la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore
deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal
contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura
dichiarata.
Art.
1538 Vendita a corpo
Nei
casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e
non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a
diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia
inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel
contratto.
Nel
caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la
scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art.
1539 Recesso dal contratto
Quando
il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a
restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art.
1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se
due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e
medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si
trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la
compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla
diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra
stabilite.
Art.
1541 Prescrizione
Il
diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla
diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno
dalla consegna dell'immobile (att. 178).
Della
vendita di eredità
Art.
1542 Garanzia
Chi
vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire
che la propria qualità di erede (477, 588).
Art.
1543 Forme
La
vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità
(1350, 2643).
Il
venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua
per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei
diritti compresi nell'eredità.
Art.
1544 Obblighi del venditore
Se
il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche
credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto
a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art.
1545 Obblighi del compratore
Il
compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per
debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe
dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art.
1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il
compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e
seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art.
1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le
disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di
un'eredità a titolo oneroso.
Nelle
alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
Del
riporto
Art.
1548 Nozione
Il
riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà
al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un
determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al
riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti
titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere
aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art.
1549 Perfezione del contratto
Il
contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art.
1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I
diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano
al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e
1534.
Il
diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att. 177).
Art.
1551 Inadempimento
In
caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli
artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi
speciali.
Se
entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine
stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò
che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Della
permuta
Art.
1552 Nozione
La
permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento
della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
(1376).
Art.
1553 Evizione
Il
permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha
diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la
vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno
(1223).
Art.
1554 Spese della permuta
Salvo
patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico
di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art.
1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le
norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano
con questa compatibili (1470 e seguenti).
Del
contratto estimatorio
Art.
1556 Nozione
Con
il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra
e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel
termine stabilito.
Art.
1557 Impossibilità di restituzione
Chi
ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la
restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa
a lui non imputabile (1218).
Art.
1558 Disponibilità delle cose
Sono
validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i
suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod.
Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui
che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano
restituite.
Della
somministrazione
Art.
1559 Nozione
La
somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art.
1560 Entità della somministrazione
Qualora
non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita
quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto,
avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.
Se
le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per
l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente
diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il
quantitativo dovuto.
Se
l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al
fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla
somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se
questo supera il minimo stesso.
Art.
1561 Determinazione del prezzo
Nella
somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato
secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della
scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere
eseguite.
Art.
1562 Pagamento del prezzo
Nella
somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto
delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella
somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le
scadenze d'uso.
Art.
1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il
termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti (1184).
Se
l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza
delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante
con un congruo preavviso.
Art.
1564 Risoluzione del contratto
In
caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se
l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da menomare la
fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art.
1565 Sospensione della somministrazione
Se
la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere
l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).
Art.
1566 Patto di preferenza
Il
patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la
preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto
per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda
il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si
riduce a cinque anni.
L'avente
diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le
condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto
pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto
dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza
(att. 1791).
Art.
1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se
nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del
somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della
stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri
alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art.
1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se
la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla
somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui
l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né
indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano
oggetto del contratto.
L'avente
diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella
zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei
danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito
il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art.
1569 Contratto a tempo indeterminato
Se
la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello
stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo
alla natura della somministrazione.
Art.
1570 Rinvio
Si
applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni
che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui
corrispondono le singole prestazioni.
Della
locazione
SEZIONI
I Disposizioni generali
Art.
1571 Nozione
La
locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti),
verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art.
1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il
contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono
altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del
corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art.
1573 Durata della locazione
Salvo
diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un
tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in
perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art.
1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando
le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa
s'intende convenuta:
1)
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio
di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un
anno, salvi gli usi locali;
2)
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata
corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3)
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di
tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4)
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo
urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art.
1575 Obbligazioni principali del locatore
Il
locatore deve:
1)
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione;
2)
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3)
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art.
1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il
locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del
conduttore (1609, 1621).
Se
si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art.
1577 Necessità di riparazioni
Quando
la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se
si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente,
salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art.
1578 Vizi della cosa locata
Se
al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne
diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il
conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del
corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili.
Il
locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della
cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento
della consegna.
Art.
1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il
patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i
vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha
in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere
impossibile il godimento della cosa.
Art.
1580 Cose pericolose per la salute
Se
i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la
salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può
ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti,
nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art.
1581 Vizi sopravvenuti
Le
disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili,
anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art.
1582 Divieto d'innovazione
Il
locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il
godimento da parte del conduttore.
Art.
1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se
nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono
differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle
anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art.
1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se
l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata
della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha
diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata
delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente
dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella
parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua
famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.
Art.
1585 Garanzia per molestie
Il
locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono
l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere
diritti sulla cosa medesima.
Non
è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere
diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome
proprio (1168).
Art.
1586 Pretese da parte di terzi
Se
i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa
locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto
pena del risarcimento dei danni.
Se
i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la
lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne
estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a
rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art.
1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il
conduttore deve:
1)
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di
famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per
l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2)
dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art.
1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il
conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che
avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora
non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e
seguenti,1256 e seguenti).
E'
pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone
che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della
cosa.
Art.
1589 Incendio di cosa assicurata
Se
la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal
locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore
verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto
dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando
si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore
uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto
del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono
salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore (1916).
Art.
1590 Restituzione della cosa locata
Il
conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo
in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata
fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso
della cosa in conformità del contratto.
In
mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa
in buono stato di manutenzione.
Il
conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le
cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art.
1591 Danni per ritardata restituzione
Il
conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare
al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo
di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art.
1592 Miglioramenti
Salvo
disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha
diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se
però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare
un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il
valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche
nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei
miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza
colpa grave del conduttore.
Art.
1593 Addizioni
Il
conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità
pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni
al tempo della riconsegna.
Se
le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo
precedente.
Art.
1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il
conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa
locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore
(1406).
Trattandosi
di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o
consentita dagli usi.
Art.
1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il
locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione
diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di
cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per
costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal
contratto di sublocazione.
Il
subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati
fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza
pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la
nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche
nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e
conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art.
1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
La
locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del
termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La
locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza
stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra
disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in
quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art.
1597 Rinnovazione tacita del contratto
La
locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore
rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi
di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a
norma dell'articolo precedente.
La
nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la
sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato
(1574).
Se
è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il
contratto.
Art.
1598 Garanzie della locazione
Le
garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da
proroghe della durata del contratto.
Art.
1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il
contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa
(2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La
disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni
mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito
il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le
locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo
acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(2643 n. 8, 2644).
L'acquirente
è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo
verso l'alienante (2923).
Art.
1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se
la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore
al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che
per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato.
Art.
1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se
il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di
locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il
locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art.
1602 Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il
terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del
suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di
locazione.
Art.
1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se
si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione
della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare
licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal
secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato
non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (2923).
Art.
1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il
compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di
licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e
seguenti).
Art.
1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La
liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora
scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non
risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento.
Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità
degli usi locali.
Se
la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre
anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo
entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere
opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento
(2812, 2918, 2924).
Art.
1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei
casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con
effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704)
sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il
triennio.
Sono
salve le diverse disposizioni di legge.
Della
locazione di fondi urbani (l)
Art.
1607 Durata massima della locazione di case
La
locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la
durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere
anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art.
1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle
locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non
fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre garanzie
(1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art.
1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Le
riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono
essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da
caso fortuito (2764).
Le
suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi
locali.
Art.
1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo
spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art.
1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se
si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso
il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al
valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si
detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui
occupata (1589).
La
disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio
è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di
questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art.
1612 Recesso convenzionale del locatore
Il
locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per
abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine
stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato
dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art.
1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli
impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto
contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo
non sia stato disposto su loro domanda.
Tale
facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal
secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art.
1614 Morte dell'inquilino
Nel
caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di
un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal
contratto entro tre mesi dalla morte.
Il
recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non
inferiore a tre mesi.
Dell'affitto
Disposizioni
generali
Art.
1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando
la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o
immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della
destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui
spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.
Art.
1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se
le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può
recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono
salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art.
1617 Obblighi del locatore
Il
locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue
pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è
destinata.
Art.
1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il
locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non
destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se
non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la
destinazione economica della cosa.
Art.
1619 Diritto di controllo
Il
locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se
l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art.
1620 Incremento della produttività della cosa
L'affittuario
può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della
cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli
arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Art.
1621 Riparazioni
Il
locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le
riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art.
1622 Perdite determinate da riparazioni
Se
l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per
l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel
caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo,
l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della
diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del
contratto.
Art.
1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se,
in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o
di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il
rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti
ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere
richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono
salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del
provvedimento dell'autorità.
Art.
1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario
non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La
facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà
di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art.
1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se
si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione,
l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la
disposizione dell'art. 1616.
Quando
l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col
preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso
alla scadenza del termine di preavviso.
Art.
1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario
L'affitto
si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o
l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea
garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Art.
1627 Morte dell'affittuario
Nel
caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario
possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante
disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se
l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la
fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Dell'affitto
di fondi rustici
Art.
1628 Durata minima dell'affitto
(Se
le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto,
l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende
al periodo minimo così stabilito).
Art.
1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto
di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un
termine massimo di novantanove anni.
Art.
1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto
a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa
stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e
portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture
praticate nel fondo.
Se
il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa
fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto
non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con
preavviso di sei mesi.
(Sono
salve le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art.
1631 Estensione del fondo
Per
l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di
eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura
indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo
le norme contenute nel capo della vendita (1537).
Artt.
1632-1634 (abrogati)
Art.
1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se,
durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un
anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può
domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei
precedenti raccolti.
Qualora
la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e
determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti
raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare
provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in
proporzione della perdita sofferta.
La
riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In
ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia
conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al
perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art.
1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se
l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per
caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere
esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla
metà.
Art.
1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario
può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari.
Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra
circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E'
nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai
casi fortuiti straordinari.
Art.
1638 Espropriazione per pubblico interesse
In
caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea
del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte
d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il
mancato raccolto.
Art.
1639 Canone di affitto
Il
fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o
variabile dei frutti del fondo locato.
Art.
1640 Scorte morte
Le
scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate
all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie,
qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore
alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si
tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato
d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo
il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non
può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle
colture e la pratica dei luoghi.
La
disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore
delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al
tempo della riconsegna delle scorte.
Se
le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore,
l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve
restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente
valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna,
ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono
salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse
pattuizioni delle parti.
Art.
1641 Scorte vive
Quando
il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo,
è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le
disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti
diversi.
Art.
1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora
il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione
della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso,
anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore.
Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel
fondo la dotazione necessaria.
Art.
1643 Rischio della perdita del bestiame
Il
rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento
in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito (1637).
Art.
1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario
fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni
altro provento che ne deriva (1615).
Il
letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del
fondo.
Art.
1645 Riconsegna del bestiame
Nel
caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario
deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità,
età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di
quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo
ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire
bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del
bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore
al tempo della riconsegna.
La
disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che
rappresenta il valore del bestiame.
Si
applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono
salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art.
1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario
uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i
locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno
seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali
opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le
raccolte che restano da fare.
Per
l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e
l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme
corporative e, in mancanza) gli usi locali.
Dell'affitto
a coltivatore diretto (l)
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art.
1647 Nozione
Quando
l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro
prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le
norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione
che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme
corporative) (2079).
Art.
1648 Casi fortuiti ordinari
Il
giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può
disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario,
le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la
perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art.
1649 Subaffitto
Se
il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione
diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt.
1650-1651 (abrogati)
Art.
1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora
l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad
anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie
necessarie per la coltivazione del fondo.
Il
credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio
legale (1284).
Artt.
1653-1654 (abrogati)
Dell'appalto
Art.
1655 Nozione
L'appalto
(2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art.
1656 Subappalto
L'appaltatore
non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non
è stato autorizzato dal committente (1670).
Art.
1657 Determinazione del corrispettivo
Se
le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno
stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice
(2225).
Art.
1658 Fornitura della materia
La
materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore,
se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).
Art.
1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore
non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il
committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione
si deve provare per iscritto (2725).
Anche
quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo
dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a
compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art.
1660 Variazioni necessarie del progetto
Se
per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del
prezzo.
Se
l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le
circostanze, un equa indennità.
Se
le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal
contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art.
1661 Variazioni ordinate dal committente
Il
committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare
non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha
diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo
dell'opera era stato determinato globalmente.
La
disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur
essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni
della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori
previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art.
1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il
committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di
verificarne a proprie spese lo stato.
Quando,
nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo
le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può
fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a
tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223,
1454, 2224).
Art.
1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da
questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne
la regolare esecuzione.
Art.
1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se
nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano
notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
a un equo compenso.
Art.
1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il
committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera
compiuta.
La
verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in
condizione di poterla eseguire.
Se,
nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di
procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il
risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se
il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo
diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento
del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente (att. 181).
Art.
1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se
si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può
chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera
eseguita.
Il
pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non
produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art.
1667 Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La
garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le
difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché,
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il
committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le
difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non
è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se
li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna
dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere
la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro
sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna (att. 181).
Art.
1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il
committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a
spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore (1223).
Se
però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto
inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione
del contratto (2226; att. 181).
Art.
1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando
si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore
è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa,
purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il
diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art.
1670 Responsabilità lei subappaltatori
L'appaltatore,
per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di
decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal
ricevimento.
Art.
1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il
committente può recedere dal contratto (16603), anche se è stata iniziata
l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne
l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno (1372, 2227).
Art.
1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se
il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta
impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle
parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei
limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per
l'opera intera.
Art.
1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se,
per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è
deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il
committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la
materia.
Se
la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il
perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda
la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Art.
1674 Morte dell'appaltatore
Il
contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo
che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del
contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi
dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o
del servizio.
Art.
1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Nel
caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il
committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in
ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le
spese sostenute gli sono utili.
Il
committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua
indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve
le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art.
1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro
che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per
eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta
contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla
concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda (2900).
Art.
1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se
l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi
si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle
relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
Del
trasporto
Disposizioni
generali
Art.
1678 Nozione
Col
contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761,
2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro
(1378).
Art.
1679 Pubblici servizi di linea
Coloro
che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il
trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di
trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo
le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e
rese note al pubblico (2951).
I
trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più
richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se
le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è
obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia
richiesta.
Salve
le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga
alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è
sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).
Art.
1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le
disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua
o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano
derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Del
trasporto di persone
Art.
1681 Responsabilità del vettore
Salva
la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del
trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono
la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria
delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).
Sono
nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri
che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le
norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto
gratuito (2951).
Art.
1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei
trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio
percorso.
Tuttavia
il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in
ragione dell'intero percorso.
Del
trasporto di cose
Art.
1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il
mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e
il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle
cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se
per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente
deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono
a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza
delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art.
1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su
richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura
con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su
richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della
lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata
rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse
indicazioni.
Salvo
contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la
ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola
"all'ordine" (2008 e seguenti).
Art.
1685 Diritti del mittente
Il
mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose,
ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di
rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora
dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose
consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la
ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere
sottoscritte dal vettore.
Il
mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse
sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art.
1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se
l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente
ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere
immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose
consegnategli.
Se
le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o
se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a
norma dell'art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore
deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita
(att. 83).
Il
vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato
iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del
percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla
perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art.
1687 Riconsegna delle merci
Il
vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se
la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve
dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se
dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve
esibirla al destinatario.
Art.
1688 Termine di resa
Il
termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è determinato
dalla somma di questi.
Art.
1689 Diritti del destinatario
I
diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al
destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto
il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la
riconsegna al vettore.
Il
destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non
verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e
degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui
l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve
depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (att.
251).
Art.
1690 Impedimenti alla riconsegna
Se
il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la
riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente
istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.
Se
sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario
alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario
ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma
dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può
farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto.
Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della
vendita (att. 83).
Art.
1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se
il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura
all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal
contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009
e seguenti).
In
tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo
delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel
luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera
di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il
possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della
ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto
della riconsegna delle cose trasportate.
Art.
1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il
vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri
crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito
della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo
degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il
pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario (2951).
Art.
1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il
vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli
per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna
al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso
fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio,
o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).
Se
il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le
cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art.
1694 Presunzioni di fortuito
Sono
valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi
che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto,
dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art.
1695 Calo naturale
Per
le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il
trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo
delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente
o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza
della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva
giungere alla misura accertata.
Si
deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art.
1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il
danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente
delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).
Art.
1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il
destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se
la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo
diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei
modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art.
1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il
ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è
dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto,
tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per
perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna,
purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non
oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art.
1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se
il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le
proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal
mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si
presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli
obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1700 Trasporto cumulativo
Nei
trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con
unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per
l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di
destinazione.
Il
vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso
contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il
fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto
al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti
tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che
provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art.
1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I
vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura
o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui
sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le
abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art.
1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo
vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi
crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del
privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se
egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile
verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro
il destinatario.
Del
mandato
Disposizioni
generali
Art.
1703 Nozione
Il
mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più
atti giuridici per conto dell'altra.
Art.
1704 Mandato con rappresentanza
Se
al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si
applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e
seguenti).
Art.
1705 Mandato senza rappresentanza
Il
mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno
avuto conoscenza del mandato.
I
terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti
dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti
attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art.
1706 Acquisti del mandatario
Il
mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal
mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai
terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se
le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato a
ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme
relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1,
2932; att. 183).
Art.
1707 Creditori del mandatario
I
creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni
che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio,
purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da
scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento, ovvero,
trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri,
sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o
della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att. 183).
Art.
1708 Contenuto del mandato
Il
mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche
quelli che sono necessari al loro compimento.
Il
mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art.
1709 Presunzione di onerosità
Il
mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o
agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Delle
obbligazioni del mandatario
Art.
1710 Diligenza del mandatario
Il
mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza
del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito, la
responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il
mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute
che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art.
1711 Limiti del mandato
Il
mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che
esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo
ratifica.
Il
mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze
ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo,
facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua
approvazione.
Art.
1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il
mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del
mandato.
Il
ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per
un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi,
importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle
istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art.
1713 Obbligo di rendiconto
Il
mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli
tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e
seguenti).
La
dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in
cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art.
1714 Interessi sulle somme riscosse
Il
mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle
somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in
cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle
secondo le istruzioni ricevute.
Art.
1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In
mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non
risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle
persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di
queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.
Art.
1716 Pluralità di mandatari
Salvo
patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare
congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se
nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente,
ciascuno di essi può concludere l'affare (2203). In questo caso il
mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri
mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti
dall'omissione o dal ritardo.
Se
più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in
solido (1292 e seguenti) verso il mandante.
Art.
1717 Sostituto del mandatario
Il
mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso,
senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura
dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se
il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il
mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il
mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il
mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal
mandatario.
Art.
1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il
mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state
spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di
fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono
giunte con ritardo.
Se
vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma
dell'art. 1515 (att. 83).
Di
questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare
immediato avviso al mandante.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non
accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico
rientri nell'attività professionale del mandatario.
Delle
obbligazioni del mandante
Art.
1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il
mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i
mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle
obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art.
1720 Spese e compenso del mandatario
Il
mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi
legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il
compenso che gli spetta (2761).
Il
mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa
dell'incarico.
Art.
1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il
mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli
affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di
questo (2761).
Dell'estinzione
del mandato
Art.
1722 Cause di estinzione
Il
mandato si estingue:
1)
per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario,
dell'affare per il quale è stato conferito;
2)
per revoca da parte del mandante;
3)
per rinunzia del mandatario;
4)
per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il
compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se
l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle
parti o degli eredi (att. 184).
Art.
1723 Revocabilità del mandato
Il
mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il
mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente
stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per
la morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del mandante.
Art.
1724 Revoca tacita
La
nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo
da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal
giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).
Art.
1725 Revoca del mandato oneroso
La
revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un
determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e
seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se
il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra
una giusta causa.
Art.
1726 Revoca del mandato collettivo
Se
il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare
d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti
i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art.
1727 Rinunzia del mandatario
Il
mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni
(1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il
mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento,
qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In
ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il
mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da
parte del mandatario.
Art.
1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando
il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta (1425) del
mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi
è pericolo nel ritardo.
Quando
il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità (414 e
seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo
assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il
mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti
richiesti dalle circostanze.
Art.
1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli
atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del
mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art.
1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo
patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare
congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo
dei mandatari.
Della
commissione
Art.
1731 Nozione
Il
contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto
l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del
commissionario.
Art.
1732 Operazioni a fido
Il
commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in
conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il
committente non ha disposto altrimenti.
Se
il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del
committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può
esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario
di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il
commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al
committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del
comma precedente.
Art.
1733 Misura della provvigione
La
misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita
dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto
l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art.
1734 Revoca della commissione
Il
committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il
commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario
una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese
sostenute e dell'opera prestata.
Art.
1735 Commissionario contraente in proprio
Nella
commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un
prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art.
1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario
può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o può
acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo
diritto alla provvigione (1395).
Anche
quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista
per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno
in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal
committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non
può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore
al prezzo fissato dal committente.
Art.
1736 Star del credere
Il
commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star
del credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione
dell'affare.
In
tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una
maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo
gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede
il giudice secondo equità.
Della
spedizione
Art.
1737 Nozione
Il
contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni
accessorie (1374 e seguenti).
Art.
1738 Revoca
Finché
lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore,
il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo
spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per
l'attività prestata (1725).
Art.
1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella
scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo
spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in
mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711).
Salvo
che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo
spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose
spedite.
I
premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere
devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art.
1740 Diritti dello spedizioniere
La
misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe
professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la
spedizione (2761, 2951).
Le
spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo
spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno
che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una
somma globale unitaria.
Art.
1741 Spedizioniere vettore
Lo
spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del
trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683
e seguenti).
Del
contratto di agenzia
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art.
1742 Nozione
Col
contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere,
per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una
zona determinata.
Ciascuna
parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla
stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303).
Art.
1743 Diritto di esclusiva
Il
preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa
zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di
più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art.
1744 Riscossioni
L'agente
non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà
gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza
speciale autorizzazione.
Art.
1745 Rappresentanza dell'agente
Le
dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il
tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono
validamente fatti all'agente.
L'agente
può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti)
nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per
la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art.
1746 Obblighi dell'agente
L'agente
deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione
utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli
deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e
seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di
agenzia.
Art.
1747 Impedimento dell'agente
L'agente
che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato
avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno
(1223).
Art.
1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente
ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto
regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la
provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.
La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente,
salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente
ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento
del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui
svolta.
L'agente
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il
preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello
che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve
inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il
preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al
più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del
quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi
essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente
ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in
particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA
La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'art. 2, Decr. Lgs 10
settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art.
1749 Mancata esecuzione del contratto
La
provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se
il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,
esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad
una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative),
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2751).
Art.
1750 Durata del contratto o recesso
Il
contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Se
il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
Il
termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il
primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato,
a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a
cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti
gli anni successivi.
Le
parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il
preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico
dell'agente.
Salvo
diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve
coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303.
Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750: "Art.
1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373),
dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative
o) dagli usi.
Il
termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una
corrispondente indennità".
Art.
1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto
della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il
pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano
dagli affari con tali clienti.
L'indennità
non è dovuta:
quando
il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente
la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto;
quando
l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più
essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando,
ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo
dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità
annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse
dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di
cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La
concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente
decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel
termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al
preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le
disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio
dell'agente.
NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303.
Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751: "Art.
1751 - Indennità per lo scioglimento del contratto -
All'atto
dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è
tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare
delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura
stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi,
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2120, 2751 bis n. 3,
2948 n. 5).
Da
tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per
effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente
(2123).
L'indennità
è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità
permanente e totale dell'agente.
Nel
caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi (2122)".
Art.
1751 bis Patto di non concorrenza
Il
patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento
del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima
zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il
contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi
all'estinzione del contratto.
NOTA
Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità
dal 1° gennaio 1994.
Art.
1752 Agente con rappresentanza
Le
disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui
all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione
dei contratti (1387 e seguenti).
Art.
1753 Agenti di assicurazione
Le
disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o)
dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività
assicurativa (1903).
Della
mediazione
Art.
1754 Mediatore
E'
mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art.
1755 Provvigione
Il
mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La
misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di
usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art.
1756 Rimborso delle spese
Salvo
patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei
confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche
se l'affare non è stato concluso.
Art.
1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se
il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla
provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se
il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e
seguenti).
La
disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è
annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il
mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art.
1758 Pluralità di mediatori
Se
l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha
diritto a una quota della provvigione.
Art.
1759 Responsabilità del mediatore
Il
mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative
alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla
conclusione di esso.
Il
mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e
dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e
seguenti).
Art.
1760 Obblighi del mediatore professionale
Il
mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1)
conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché
sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2)
rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
3)
annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del
contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da
lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art.
1761 Rappresentanza del mediatore
Il
mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388)
negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo
intervento.
Art.
1762 Contraente non nominato
Il
mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde
dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei
diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se
dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta
all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può
agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del
mediatore.
Art.
1763 Fideiussione del mediatore
Il
mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).
Art.
1764 Sanzioni
Il
mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è
punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione
amministrativa).
Nei
casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a
sei mesi (c.p. 35)
Alle
stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività
nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo
stato d'incapacità.
Art.
1765 Leggi speciali
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Del
deposito
Del
deposito in generale
Art.
1766 Nozione
Il
deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa
mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art.
1767 Presunzione di gratuità
Il
deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del
depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà
delle parti.
Art.
1768 Diligenza nella custodia
Il
depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di
famiglia (1176, 2051).
Se
il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor
rigore (1710).
Art.
1769 Responsabilità del depositario incapace
Il
depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei
limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni
caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa
finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il
rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e
seguente).
Art.
1770 Modalità della custodia
Il
depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad
altri, senza il consenso del depositante.
Se
circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la
custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante
appena è possibile.
Art.
1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il
depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo
che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184, 2930).
Il
depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda
la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante
(1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può
concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art.
1772 Pluralità di depositanti e di depositari
Se
più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la
restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
La
stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi,
se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se
più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la
restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta
notizia agli altri.
Art.
1773 Terzo interessato nel deposito
Se
la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha
comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il
consenso del terzo.
Art.
1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo
diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui
doveva essere custodita (1182).
Le
spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art.
1775 Restituzione dei frutti
Il
depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia
percepiti (821,1779).
Art.
1776 Obblighi dell'erede del depositario
L'erede
del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava
essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il
corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante
subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art.
1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il
depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata
per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il depositante provi di
esserne proprietario.
Se
è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa (948) o
pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del
danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere
estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del
medesimo (1586). In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di
restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese
del depositante.
Art.
1778 Cosa proveniente da reato
Il
depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la
persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto
presso di sé.
Il
depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci
giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).
Art.
1779 Cosa propria del depositario
Il
depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli
appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e
seguenti).
Art.
1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se
la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto
a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la
cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno,
denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la
detenzione.
Il
depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto
stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a
quest'ultimo (1259).
Art.
1781 Diritti del depositario
Il
depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per
conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e
a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art.
1782 Deposito irregolare
Se
il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose
fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista
la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e
qualità (1834).
In
tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo
(1813 e seguenti).
Del
deposito in albergo
Art.
1783 Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli
albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono
considerate cose portate in albergo:
1)
le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2)
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di
tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3)
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in
cui il cliente dispone dell'alloggio.
La
responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto
sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte
il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art.
1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La
responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1)
quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2)
quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di
accettare.
L'albergatore
ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti
di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di
oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di
gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore
può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso
o sigillato.
Art.
1785 Limiti di responsabilità
L'albergatore
non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la
sottrazione sono dovuti:
1)
al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che
gli rendono visita;
2)
a forza maggiore;
3)
alla natura della cosa.
Art.
1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore
è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto
dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art.
1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori
del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi
delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo
ingiustificato.
Art.
1785-quater Nullità
Sono
nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare
preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art.
1785-quinquies Limiti di applicazione
Le
disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose
lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art.
1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le
norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di
cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni,
trattorie, carrozze letto e simili.
Del
deposito nei magazzini generali
Art.
1787 Responsabilità dei magazzini generali
I
magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è
derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse
o dell'imballaggio (1218).
Art.
1788 Diritti del depositante
Il
depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i
campioni d'uso.
Art.
1789 Vendita delle cose depositate
I
magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla
vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono
ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a
tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in
ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si
osservano le modalità stabilite dall'art. 1515 (att. 83).
Il
ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini
generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art.
1790 Fede di deposito
I
magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede
di deposito delle merci depositate (1996).
La
fede di deposito deve indicare:
1)
il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del
depositante;
2)
il luogo del deposito;
3)
la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a
individuarle;
4)
se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata
assicurata.
Art.
1791 Nota di pegno
Alla
fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le
indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La
fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico
registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art.
1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La
fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del
depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art.
1793 Diritti del possessore
Il
possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla
riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altresì diritto di
richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite
e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con
la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il
possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate (2784 e seguenti).
Il
possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle
cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli
può valersi della facoltà concessa dall'art. 1788.
Art.
1794 Prima girata della nota di pegno
La
prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare
l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza. La
girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede
di deposito e controfirmata dal giratario.
La
girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a
favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle cose
depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della
fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa
nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della
nota di pegno.
Art.
1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il
possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate
anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno,
depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al
creditore pignoratizio (1771).
Sotto
la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci
fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche
parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma
proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla
quantità delle merci ritirate.
Art.
1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il
possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza
e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far
vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto
giorni da quello della scadenza.
Il
girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è
surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può procedere alla
vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att.
83).
(vedere
anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1797 Azione nei confronti dei giranti
Il
possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima
non ha proceduto alla vendita del pegno.
I
termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli
stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la
vendita delle cose depositate.
Il
possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i
giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni
dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli
conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro
il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)
Del
sequestro convenzionale
Art.
1798 Nozione
Il
sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone
affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla
quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca
a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita (1773).
Art.
1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli
obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal
contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art.
1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Il
sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle
norme del deposito (1768 e seguenti).
Se
vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose
mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia
agli interessati.
Qualora
la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle.
In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e seguenti).
Il
sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art.
1801 Liberazione del sequestratario
Prima
che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato
che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art.
1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il
sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente.
Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione
fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa (2761).
Del
comodato
Art.
1803 Nozione
Il
comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il
comodato è essenzialmente gratuito.
Art.
1804 Obbligazioni del comodatario
Il
comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza
del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso
determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non
può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del
comodante.
Se
il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art.
1805 Perimento della cosa
Il
comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui
poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare
una delle due cose, ha preferito la propria.
Il
comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo
di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa
a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se
non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo
debito (1221).
Art.
1806 Stima
Se
la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a
carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art.
1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se
la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e
senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Art.
1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il
comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi
della cosa.
Egli
però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute
per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti
(2756).
Art.
1809 Restituzione
Il
comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in
conformità del contratto.
Se
però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato
di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al
comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art.
1810 Comodato senza determinazione di durata
Se
non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa
doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena
il comodante la richiede.
Art.
1811 Morte del comodatario
In
caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un
termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art.
1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se
la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il
comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della
cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Del
mutuo
Art.
1813 Nozione
Il
mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata
quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a
restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (1782).
Art.
1814 Trasferimento della proprietà
Le
cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art.
1815 Interessi
Salvo
diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi
al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le
disposizioni dell'art. 1284.
Se
sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è
nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att.
185).
Art.
1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il
termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le
parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
Art.
1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se
non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal
giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se
è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine
per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art.
1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se
sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta
impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore,
questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in
cui la restituzione si doveva
eseguire.
Art.
1819 Restituzione rateale
Se
è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il
mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero.
Art.
1820 Mancato pagamento degli interessi
Se
il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il
mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Art.
1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il
mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle
cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se
il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui,
conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art.
1822 Promessa di mutuo
Chi
ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua
obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono
divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli
sono offerte idonee garanzie (1461).
Del
conto corrente
Art.
1823 Nozione
Il
conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare
in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il
saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e richiesto il
pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il
contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art.
1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono
esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di
compensazione (1243 e seguenti).
Qualora
il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono
esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art.
1825 Interessi
Sulle
rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli
usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).
Art.
1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza
del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle
spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono
inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art.
1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione
di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed
eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se
l'atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e seguenti),
rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa partita
si elimina dal conto.
Art.
1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se
il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e
seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti),
il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a
suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito
garantito.
La
stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato
solidale (1292).
Art.
1829 Crediti verso terzi
Se
non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un
credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo
incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente
ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare
la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni
contro il debitore.
Art.
1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se
il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo
del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove
rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si considerano
nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del
sequestro o del pignoramento.
Art.
1831 Chiusura del conto
La
chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze
stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni
semestre, computabile dalla data del contratto.
Art.
1832 Approvazione del conto
L'estratto
conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è
contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine
che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione
del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione
o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla
data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di
chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art.
1833 Recesso dal contratto
Se
il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci
giorni prima.
In
caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza o di
morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di
recedere dal contratto.
Lo
scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove
partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza
del periodo stabilito dall'art. 1831.
Dei
contratti bancari
Dei
depositi bancari
Art.
1834 Depositi di danaro
Nei
depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la
proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria
(1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del
depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti
o dagli usi (1782).
Salvo
patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della
banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art.
1835 Libretto di deposito a risparmio
Se
la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i
prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le
annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare
addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
E'
nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art.
1836 Legittimazione del possessore
Se
il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o
colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata,
anche se questi non è il depositante (1777,1992, 2003).
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito
pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in
altro modo contrassegnato.
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art.
1837 (abrogato)
Art.
1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La
banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i
titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per
l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni
per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti
inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al
depositante.
Se
per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi (2344,
2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve
chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora
abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i
diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo
di un agente di cambio.
Alla
banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli
usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E'
nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare,
nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
Del
servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art.
1839 Cassette di sicurezza
Nel
servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176) verso
l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della
cassetta, salvo il caso fortuito.
Art.
1840 Apertura della cassetta
Se
la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e consentita
singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In
caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne
abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta
se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità
stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art.
1841 Apertura forzata della cassetta
Quando
il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e
decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore
l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura
si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele
che il pretore ritiene opportune.
Il
pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli
oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che
occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.
Dell'apertura
di credito bancario
Art.
1842 Nozione
L'apertura
di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a
disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di
tempo o a tempo indeterminato.
Art.
1843 Utilizzazione del credito
Se
non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il
credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità.
Salvo
patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede
della banca dove è costituito il rapporto.
Art.
1844 Garanzia
Se
per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784
e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), questa non si
estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato
cessa di essere debitore della banca.
Se
la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di
garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se
l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito
proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal
contratto.
Art.
1845 Recesso dal contratto
Salvo
patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il
recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca
deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione
delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se
l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal
contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Dell'anticipazione
bancaria
Art.
1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione
bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non può
disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel
quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere
provato per iscritto (2725).
Art.
1847 Assicurazione delle merci
La
banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione
delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di
esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art.
1848 Spese di custodia
La
banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese
occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia
acquistato la disponibilità.
Art.
1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il
contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte
i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme
anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione
dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti
insufficientemente garantito (1795).
Art.
1850 Diminuzione della garanzia
Se
il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello
che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un
supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza,
si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se
il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla
vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.
La
banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col
ricavato della vendita.
Art.
1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se,
a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o
titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita
alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o
la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti
garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o
dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Delle
operazioni bancarie in conto corrente
Art.
1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora
il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano
regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine
di preavviso eventualmente pattuito.
Art.
1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se
tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché
in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente,
salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art.
1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel
caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le
medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono
considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e
seguenti).
Art.
1855 Operazione a tempo indeterminato
Se
l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine
stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art.
1856 Esecuzione d'incarichi
La
banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se
l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della
banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo
corrispondente (1717).
Art.
1857 Norme applicabili
Alle
operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt.
1826, 1829 e 1832.
Dello
sconto bancario
Art.
1858 Nozione
Lo
sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse,
anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto,
mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).
Art.
1859 Sconto di cambiali
Se
lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e
seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti
derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma
anticipata.
Sono
salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista
nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza
accettazione".
Art.
1860 Sconto di tratte documentate
La
banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio
del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso (2761).
Della
rendita perpetua
Art.
1861 Nozione
Col
contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di
esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o
di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo
dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La
rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione
gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).
Art.
1862 Norme applicabili
L'alienazione
dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite
per la vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione
o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per
la donazione (769 e seguenti).
Art.
1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E'
fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E'
semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art.
1864 Garanzia della rendita semplice
La
rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un immobile;
altrimenti il capitale e ripetibile.
Art.
1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La
rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque
convenzione contraria.
Le
parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante
la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può
eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita
fondiaria.
Può
anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato
preavviso al beneficiario.
Il
termine di preavviso non può eccedere l'anno.
Se
sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra
stabiliti.
Art.
1866 Esercizio del riscatto
Il
riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua
mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della
rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).
Le
modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art.
1867 Riscatto forzoso
Il
debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1)
se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219);
2)
se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare
quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844,
1850);
3)
se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di
divisione (713 e seguenti), il fondo su cui è garantita la rendita è
diviso fra più di tre persone.
Art.
1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si
fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore,
salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita,
l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si dichiari pronto ad
assumerlo.
Art.
1869 Altre prestazioni perpetue
Le
disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni
altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per
atto di ultima volontà.
Art.
1870 Ricognizione
Il
debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa
durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se
questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla
data del precedente (att. 186).
Art.
1871 Rendite dello Stato
Le
disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo
Stato.
Della
rendita vitalizia
Art.
1872 Modi di costituzione
La
rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso, mediante
alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale
(1350).
La
rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e
seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano
le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).
Art.
1873 Determinazione della durata
La
rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario
o di altra persona.
Essa
può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Art.
1874 Costituzione a favore di più persone
Se
la rendita e costituita a favore di più persone, la parte spettante al
creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario
(674 e seguenti).
Art.
1875 Costituzione a favore di un terzo
La
rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti),
quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme
stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art.
1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il
contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la
durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato
di vivere.
Art.
1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il
creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere
la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente non gli da
o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art.
1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In
caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della
rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione
del contratto (1453 e seguenti), ma può far sequestrare e vendere (Cod.
Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinché
col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad
assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali,
Fallimento).
Art.
1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il
debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal
pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se
rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli
è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata
costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).
Art.
1880 Modalità del pagamento della rendita
La
rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in
proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e
costituita.
Se
però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si
acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art.
1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando
la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può disporre che
essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e
seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (433).
Dell'assicurazione
Disposizioni
generali
Art.
1882 Nozione
L'assicurazione
è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso
prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art.
1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa
di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto
pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme
stabilite dalle leggi speciali.
Art.
1884 Assicurazioni mutue
Le
assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in
quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art.
1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le
assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle
norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della
navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art.
1886 Assicurazioni sociali
Le
assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si
applicano le norme del presente capo.
Art.
1887 Efficacia della proposta
La
proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il termine
di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il
termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta
(1932).
Art.
1888 Prova del contratto
Il
contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L'assicuratore
è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro
documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore
è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente,
duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la
presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Art.
1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se
la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con
gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia
l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche
se questi non è l'assicurato (1992).
In
caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si
applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine
(2016 e seguenti; att. 187).
Art.
1890 Assicurazione in nome altrui
Se
il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere,
l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il
verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il
contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal
contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della
ratifica o del rifiuto di questa.
Egli
deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui
l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.
Art.
1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se
l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il
contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli
che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I
diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato
sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in
dipendenza del contratto.
Per
il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto,
il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello
stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
Art.
1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le
dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze
tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe
dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose,
sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il
contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore
decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre
mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore
ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per
il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine
indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma
assicurata.
Se
l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido
per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la
dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art.
1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se
il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e
le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore
può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi
all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza.
Se
il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art.
1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle
assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza
dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio,
si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e
1893 (1391,1932).
Art.
1895 Inesistenza del rischio
Il
contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai esistito o ha
cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art.
1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il
contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo
la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al
pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata
o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza
(1335) sono dovuti per intero.
Qualora
gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore
alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo,
l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art.
1897 Diminuzione del rischio
Se
il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della
conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio
minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata
di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964)
dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La
dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att.
187).
Art.
1898 Aggravamento del rischio
Il
contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).
L'assicuratore
può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o
ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.
Il
recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo
quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se
il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde
qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del
contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se
il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att.
187).
Art.
1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione
ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto
alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il
decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal
contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante
raccomandata.
Il
contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att.
187).
Le
norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita
(1919 e seguenti).
Art.
1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei
dipendenti
L'assicuratore
non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del
contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i
casi di colpa grave.
L'assicuratore
è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle
persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e
seguenti).
Egli
è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi
comuni all'assicuratore.
Art.
1901 Mancato pagamento del premio
Se
il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal
contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del
giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se
alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno
dopo quello della scadenza.
Nelle
ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di
diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La
presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e
seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art.
1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La
fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non
sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto
continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che
incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si
osservano le leggi speciali.
Nel
caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il
contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti
dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore
della massa degli assicurati (att. 187).
Art.
1903 Agenti di assicurazione
Gli
agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere
gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti
medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle
forme richieste dalla legge (1753).
Possono
inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome
dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti
nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo
in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il contratto
(1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
Dell'assicurazione
contro i danni
Art.
1904 Interesse all'assicurazione
Il
contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel
momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse
dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art.
1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore
e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il
danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore
risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.
Art.
1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo
patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio
intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se
il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario,
risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora
il vizio non fosse esistito.
Art.
1907 Assicurazione parziale
Se
l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva
nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione
della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art.
1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare
il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore
superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il
valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della
conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle
parti.
Non
equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta
nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione
dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i
prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui
ordinariamente si raccolgono.
Art.
1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione
per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida
(1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato;
l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di
assicurazione in corso.
Se
non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino
alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha
diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art.
1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se
per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le
assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se
l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono
tenuti a pagare l'indennità.
Nel
caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a
norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta
secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse
non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore
che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi
contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita
fra gli altri assicuratori.
Art.
1911 Coassicurazione
Qualora
la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse
cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun
assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in
proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto
sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art.
1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo
patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da
movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art.
1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato
deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a
concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è
verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario
l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o
di constatazione del sinistro.
Nelle
assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto
contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art.
1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato
deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227).
Le
spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore,
in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel
tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del
danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo,
salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore
risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai
mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del
sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati
inconsideratamente (1900-3).
L'intervento
dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro
conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore
che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato,
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art.
1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato
che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il
diritto all'indennità.
Se
l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore
ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (att.
187).
Art.
1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore
che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza
dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi
responsabili (1589).
Salvo
il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai
figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato
è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione (1589).
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA
Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
(21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare , fra le
persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge
dell'assicurato.
Art.
1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione
della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il
tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti
da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore
ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al
terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto
se l'assicurato lo richiede.
Le
spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato
sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma
superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra
assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato,
convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod.
Proc. Civ. 196)
(Vedere
anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art.
1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione
delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di
assicurazione.
L'assicurato,
che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente
l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i
premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I
diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi,
avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci
giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non
dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare
nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al
periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore,
entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta
alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni,
che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se
è stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003, 1889),
nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così
quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Dell'assicurazione
sulla vita
Art.
1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione
può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo
legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il
consenso deve essere provato per iscritto (2725).
Art.
1920 Assicurazione a favore di un terzo
E'
valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).
La
designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di
assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace
anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a
designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a
favore di una determinata persona.
Per
effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione (1411, 1923).
Art.
1921 Revoca del beneficio
La
designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può
essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia
farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi
l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio
(1411).
Se
il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha
effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler
profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del
beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore (att.
188).
Art.
1922 Decadenza dal beneficio
La
designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora
il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se
la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità,
essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).
Art.
1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le
somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e
seguenti, 670 e seguenti).
Sono
salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione
degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle
relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla
riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
Art.
1924 Mancato pagamento dei premi
Se
il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può
agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in
cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è
ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art.
1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se
il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto
dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il
contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano
acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il
riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art.
1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le
polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o
di riduzione dell'assicurazione.
Art.
1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I
cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare
gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto,
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).
Qualora
i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse
esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito
l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma
assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto
di quello che sarebbe stato stabilito.
Se
l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi,
entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti
del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se
l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due
sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve
dichiarare se intende accettare la proposta.
Se
l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il
diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in
corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio
dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le
comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi
anche mediante raccomandata (att. 187).
Art.
1927 Suicidio dell'assicurato
In
caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni
dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento
delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore
non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per
mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in
cui la sospensione e cessata.
Della
riassicurazione
Art.
1928 Prova
I
contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I
rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i
contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati
secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).
Art.
1929 Efficacia del contratto
Il
contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il
riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a
favore della massa degli assicurati.
Art.
1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In
caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e
seguenti; att. 187).
Art.
1931 Compensazione dei crediti e debiti
In
caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o
del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione,
risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di
riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).
Disposizioni
finali
Art.
1932 Norme inderogabili
Le
disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo
comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma,
1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso
più favorevole all'assicurato.
Le
clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono
sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339,
1419).
Del
giuoco e della scommessa
Art.
1933 Mancanza di azione
Non
compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche
se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il
perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo
l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode
(2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace
(414 e seguente, 1191).
Art.
1934 Competizioni sportive
Sono
eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche
rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al
maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione
sportiva.
Tuttavia
il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta
eccessiva.
Art.
1935 Lotterie autorizzate
Le
lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente
autorizzate.
Della
fideiussione
Disposizioni
generali
Art.
1936 Nozione
E'
fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La
fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art.
1937 Manifestazione della volontà
La
volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art.
1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La
fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o
futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo
garantito.
NOTA
Comma così sostituito dall'art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154,
riportata tra le Leggi Speciali).
Art.
1939 Validità della fideiussione
La
fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale
(1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Art.
1940 Fideiussore del fideiussore
La
fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per
il suo fideiussore.
Art.
1941 Limiti della fideiussione
La
fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può
essere prestata a condizioni più onerose.
Può
prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La
fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è
valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art.
1942 Estensione della fideiussione
Salvo
patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito
principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa
promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Art.
1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il
debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona
capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e
che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in
cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando
il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che
la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Dei
rapporti tra creditore e fideiussore
Art.
1944 Obbligazione del fideiussore
Il
fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del
debito (1292 e seguenti, 1410).
Le
parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare
prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore,
che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre
ad esecuzione (2268).
Salvo
patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art.
1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il
fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano
al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità
(1247, 1939).
Art.
1946 Fideiussione prestata da più persone
Se
più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a
garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per
l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art.
1947 Beneficio della divisione
Se
è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia
convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore
riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se
alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto
valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza
in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze
sopravvenute.
Art.
1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il
fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel
caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano
insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Dei
rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art.
1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il
fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il
creditore aveva contro il debitore (1203).
Art.
1950 Regresso contro il debitore principale
Il
fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché
questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il
regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore
ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte
contro di lui.
Il
fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal
giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura
superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino
al rimborso del capitale (1224).
Se
il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore
è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio
(2041 e seguente).
Art.
1951 Regresso contro più debitori principali
Se
vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha
garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente
ciò che ha pagato.
Art.
1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il
fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere
omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente
il debito.
Se
il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale,
questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore
principale all'atto del pagamento.
In
entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione
contro il creditore.
Art.
1953 Rilievo del fideiussore
Il
fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore
perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie
necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di
regresso (1179), nei casi seguenti:
1)
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2)
quando il debitore è divenuto insolvente;
3)
quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un
tempo determinato;
4)
quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5)
quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un
termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima
di un tempo determinato.
Dei
rapporti fra più fideiussori
Art.
1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se
più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un
medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri
fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente,
si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299 (1239).
Dell'estinzione
della fideiussione
Art.
1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La
fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere
effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784
e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e
seguenti) del creditore.
Art.
1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il
fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore,
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo,
pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali
da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461,
1844, 1850, 1877).
Non
è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione.
(Comma
aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le
Leggi Speciali).
Art.
1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il
fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate (1267).
La
disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente
limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione
principale.
In
questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro
due mesi.
L'istanza
proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti
del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
Del
mandato di credito
Art.
1958 Effetti del mandato di credito
Se
una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a
fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato
l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).
Colui
che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può
revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223) all'altra parte.
Art.
1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se,
dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che
lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più
difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico
non può essere costretto ad eseguirlo (1461).
Si
applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
Dell'anticresi
Art.
1960 Nozione
L'anticresi
è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un
immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne
percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al
capitale (1194).
Art.
1961 Obblighi del creditore anticretico
Il
creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i
tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli
ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre
di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il
creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo,
restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale
facoltà.
Art.
1962 Durata dell'anticresi
L'anticresi
dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito,
anche se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo
che sia stata stabilita la durata.
In
ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni (att.
191).
Se
e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Art.
1963 Divieto del patto commissorio
E'
nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al
creditore nel caso di mancato pagamento del debito (2744).
Art.
1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva
la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti
convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte.
In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e
rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).
Della
transazione
Art.
1965 Nozione
La
transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite
che può sorgere tra loro.
Con
le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche
rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della
contestazione delle parti.
Art.
1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per
transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che
formano oggetto della lite (320, 493).
La
transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa
disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti
(2113).
Art.
1967 Prova
La
transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12
dell'art. 1350 (2725).
Art.
1968 Transazione sulla falsità di documenti
La
transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non
produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il
pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art.
1969 Errore di diritto
La
transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle
questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (1429).
Art.
1970 Lesione
La
transazione non può essere impugnata per causa di lesione (1447 e
seguenti).
Art.
1971 Transazione su pretesa temeraria
Se
una della parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa,
l'altra può chiedere l'annullamento della transazione (1425 e seguenti).
Art.
1972 Transazione su un titolo nullo
E'
nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito
(1343 e seguenti), ancorché le parti abbiano trattato della nullità di
questo.
Negli
altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo
nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava
la causa di nullità del titolo.
Art.
1973 Annullabilità per falsità di documenti
E'
annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in parte,
sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art.
1974 Annullabilità per cosa giudicata
E'
pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le parti o una di
esse non avevano notizia.
Art.
1975 Annullabilità per scoperta di documenti
La
transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari
che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che
posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano
ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati
dall'altra parte.
La
transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che un affare
determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle
parti non aveva alcun diritto.
Art.
1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La
risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se
il rapporto preesistente e stato estinto per novazione (1230 e seguenti),
salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato
(1453 e seguenti).
Della
cessione dei beni ai creditori
Art.
1977 Nozione
La
cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore
incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue
attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro
crediti.
Art.
1978 Forma
La
cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1350,
2649, 2687).
Se
tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt.
1264 e 1265 (2725).
Art.
1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione
dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare
tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi (att.
193).
Art.
1980 Effetti della cessione
Il
debitore non può disporre dei beni ceduti.
I
creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire
esecutivamente anche su tali beni.
I
creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune
attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre
attività prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).
Art.
1981 Spese
I
creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332) devono
anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di
prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art.
1982 Riparto
I
creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei
rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta
al debitore (att. 193).
Art.
1983 Controllo del debitore
Il
debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto
alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura
più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178,
193).
Se
è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al
debitore.
Art.
1984 Liberazione del debitore
Se
non vi è patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori solo dal
giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della
liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (att. 193).
Art.
1985 Recesso dal contratto
Il
debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e
degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla
cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il
debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).
Art.
1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La
cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato di
cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se
ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La
cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali
(1453 e seguenti).
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