Art.
1321 Nozione
Il
contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art.
1322 Autonomia contrattuale
Le
parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le
parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art.
1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti
i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina
particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art.
1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo
diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale (1334, 1414).
Dei
requisiti del contratto
Art.
1325 Indicazione dei requisiti
I
requisiti del contratto sono:
1)
l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2)
la causa (1343 e seguenti);
3)
l'oggetto (1346 e seguenti);
4)
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità (1350 e seguenti).
Dell'accordo
delle parti
Art.
1326 Conclusione del contratto
Il
contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il
proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia
immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora
il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art.
1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora,
su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi,
la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto
è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante
deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in
mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art.
1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La
proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima
di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle
spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente
prima dell'accettazione.
Art.
1329 Proposta irrevocabile
Se
il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo
tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414)
del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura
dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art.
1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La
proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082)
nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore
muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo
che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente
risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art.
1331 Opzione
Quando
le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria
dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall'art. 1329.
Se
per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere
stabilito dal giudice (1183).
Art.
1332 Adesione di altre parti al contratto
Se
ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le
modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato
costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i
contraenti originali.
Art.
1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La
proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo
per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte
alla quale è destinata.
Il
destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso.
Art.
1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli
atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a
conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art.
1335 Presunzione di conoscenza
La
proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta
a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza
sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art.
1336 Offerta al pubblico
L'offerta
al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui
conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze o dagli usi.
La
revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma
equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art.
1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,
devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art.
1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La
parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia
all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).
Art.
1339 Inserzione automatica di clausole
Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme
corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione
delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art.
1340 Clausole d'uso
Le
clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non
sono state volute dalle parti.
Art.
1341 Condizioni generali di contratto
Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In
ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere
dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del
contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod.
Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art.
1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei
contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su
quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse,
anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si
osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Della
causa del contratto
Art.
1343 Causa illecita
La
causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art.
1344 Contratto in frode alla legge
Si
reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo
per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art.
1345 Motivo illecito
Il
contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).
Dell'oggetto
del contratto
Art.
1346 Requisiti
L'oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
(1418).
Art.
1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il
contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è valido,
se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento
della condizione o della scadenza del termine.
Art.
1348 Cose future
La
prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in
contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art.
1349 Determinazione dell'oggetto
Se
la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un
terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il
terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è
fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La
determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se
non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le
parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e
seguenti).
Nel
determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni
generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia
riferimento.
Della
forma del contratto
Art.
1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono
farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e
seguenti), sotto pena di nullità:
1)
i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2)
i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e
seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3)
i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti
indicati dai numeri precedenti;
4)
i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
5)
gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6)
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7)
i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8)
i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove
anni (1571 e seguenti);
9)
i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10)
gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie
(1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato
(1871);
11)
gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari
(2646);
12)
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative
ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13)
gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209,
484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524,
1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603,
2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328,
565, 852, 857).
Art.
1351 Contratto preliminare
Il
contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella
stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art.
1352 Forme convenzionali
Se
le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per
la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata
voluta per la validità di questo (2725).
Della
condizione nel contratto
Art.
1353 Contratto condizionale
Le
parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un
singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art.
1354 Condizioni illecite o impossibili
E
nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione,
sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o
al buon costume (prel. 31).
La
condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è
risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se
la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del
contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni
dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.
Art.
1355 Condizione meramente potestativa
E'
nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a
una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà
dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art.
1356 Pendenza della condizione
In
pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e
seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa,
esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art.
1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi
ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne
in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione
sono subordinati alla stessa condizione.
Art.
1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui
che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in
pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare
integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art.
1359 Avveramento della condizione
La
condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
Art.
1360 Retroattività della condizione
Gli
effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è
stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la
natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano
essere riportati a un momento diverso (646).
Se
però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto
contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465,
2655).
Art.
1361 Atti di amministrazione
L'avveramento
della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione
compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava
l'esercizio del diritto.
Salvo
diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono
dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).
Dell'interpretazione
del contratto
Art.
1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art.
1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le
clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).
Art.
1364 Espressioni generali
Per
quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non
comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di
contrattare.
Art.
1365 Indicazioni esemplificative
Quando
in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si
presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può
estendersi lo stesso patto.
Art.
1366 Interpretazione di buona fede
Il
contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art.
1367 Conservazione del contratto
Nel
dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in
cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno (1424).
Art.
1368 Pratiche generali interpretative
Le
clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel
luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei
contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole
ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in
cui è la sede dell'impresa.
Art.
1369 Espressioni con più sensi
Le
espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese
nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Art.
1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli
o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel
dubbio, a favore dell'altro.
Art.
1371 Regole finali
Qualora,
nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e
seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso
meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che
realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo
oneroso.
Degli
effetti del contratto
Disposizioni
generali
Art.
1372 Efficacia del contratto
Il
contratto ha forza di legge tra le parti.
Non
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge
(1671, 2227).
Il
contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla
legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art.
1373 Recesso unilaterale
Se
a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale
facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere
esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti,
1671, 2227).
Qualora
sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso,
questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E'
salvo in ogni caso il patto contrario.
Art.
1374 Integrazione del contratto
Il
contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art.
1375 Esecuzione di buona fede
Il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).
Art.
1376 Contratto con effetti reali
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644,
2684, 2808-2).
Art.
1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando
oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se
omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché,
per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art.
1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo
nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo
tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che
devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene
anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere
(1737 e seguenti).
Art.
1379 Divieto di alienazione
Il
divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e
non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e
se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
Art.
1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se,
con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un
diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento
spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se
nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che
ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono
salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).
Art.
1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui
che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a
indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso.
Della
clausola penale e della caparra
Art.
1382 Effetti della clausola penale
La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
(1223).
La
penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art.
1383 Divieto di cumulo
Il
creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale,
se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art.
1384 Riduzione della penale
La
penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il
creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art.
1385 Caparra confirmatoria
Se
al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a
titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o
imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se
la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la
parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se
però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o
la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è
regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art.
1386 Caparra penitenziale
Se
nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le
parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In
questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio
di quella che ha ricevuta.
Della
Rappresentanza
Art.
1387 Fonti della rappresentanza
Il
potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424,
643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art.
1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il
contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del
rappresentato delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente
effetto nei confronti del rappresentato.
Art.
1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando
la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del
contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di
intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto
del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato
(1471).
In
ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è
necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art.
1390 Vizi della volontà
Il
contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la
volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo.
Art.
1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei
casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o
d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del
rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal
rappresentato.
In
nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato
d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art.
1392 Forma della procura
La
procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il
contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e
seguenti).
Art.
1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il
terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi
giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto
scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art.
1394 Conflitto d'interessi
Il
contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art.
1395 Contratto con se stesso
E'
annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude
con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno
che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità
di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione
può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art.
1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le
modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi,
se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del
contratto (19, 2266).
Le
altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno
senza colpa ignorate.
Art.
1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il
rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi
poteri, quando questi sono cessati.
Art.
1398 Rappresentanza senza potere
Colui
che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i
limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo
contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità
del contratto (1338, 1890, 2822).
Art.
1399 Ratifica
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato
dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione
di esso (1350, 2725).
La
ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il
terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo
sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il
terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica
assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica
s'intende negata (1712).
La
facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art.
1400 Speciali forme di rappresentanza
Le
speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono
regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
Del
contratto per persona da nominare
Art.
1401 Riserva di nomina del contraente
Nel
momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la
facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i
diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art.
1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La
dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine
di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno
stabilito un termine diverso.
La
dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della
persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art.
1403 Forme e pubblicità
La
dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata
non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno
usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se
per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità
(2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la
dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o
dell'accettazione della persona nominata.
Art.
1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando
la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata
acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto
dal momento in cui questo fu stipulato.
Art.
1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se
la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito
dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i
contraenti originari (1762).
Della
cessione del contratto
Art.
1406 Nozione
Ciascuna
parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto
con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite,
purché l'altra parte vi consenta.
Art.
1407 Forma
Se
una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un
terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei
suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ.
137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se
tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è
inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata
(2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione
del girante.
Art.
1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il
cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal
momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia
il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può
agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le
obbligazioni assunte.
Nel
caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia
al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da
quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al
risarcimento del danno (1223).
Art.
1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il
contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti
dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo
che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla
sostituzione.
Art.
1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il
cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se
il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde
come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942,
1944 e seguenti).
Del
contratto a favore di terzi
Art.
1411 Contratto a favore di terzi
E'
valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo
stipulante vi abbia interesse (1174).
Salvo
patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per
effetto della stipulazione.
Questa
però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo
non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne
profittare (1920 e seguenti).
In
caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la
prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente
risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Art.
1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se
la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante,
questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria
(587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo
che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al
potere di revoca (1921).
La
prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi
premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo
stipulante non abbia disposto diversamente.
Art.
1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il
promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal
quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri
rapporti tra promittente e stipulante.
Della
simulazione
Art.
1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il
contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se
le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente,
ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i
requisiti di sostanza e di forma.
Le
precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a
una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e
il destinatario (164).
Art.
1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La
simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti, né
dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in
buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).
I
terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando
essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art.
1416 Rapporti con i creditori
La
simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare
apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che
furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).
I
creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che
pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del
simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore (2704) all'atto simulato.
Art.
1417 Prova della simulazione
La
prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile senza
limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora
sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato (1343 e
seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti (164).
Della
nullità del contratto
Art.
1418 Cause di nullità del contratto
Il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la
legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art.
1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso
indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il
contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190,
226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente,
1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art.
1419 Nullità parziale
La
nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa
la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità.
La
nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando
le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339,
1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art.
1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono
dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il
vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo
che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art.
1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo
diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art.
1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli
effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni
di ripetizione (2934 e seguenti).
Art.
1423 Inammissibilità della convalida
Il
contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non dispone
diversamente (799).
Art.
1424 Conversione del contratto nullo
Il
contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale
contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo
scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto
se avessero conosciuto la nullità (1367).
Dell'annullabilità
del contratto
Dell'incapacità
Art.
1425 Incapacità delle parti
Il
contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di
contrattare (1441 e seguenti).
E'
parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art.
428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di
volere (1191, 1934 e seguente).
Art.
1426 Raggiri usati dal minore
Il
contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua
minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Dei
vizi del consenso
Art.
1427 Errore, violenza e dolo
Il
contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto
con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere
l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni
seguenti (122, 624).
Art.
1428 Rilevanza dell'errore
L'errore
è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
Art.
1429 Errore essenziale
L'errore
è essenziale:
1)
quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2)
quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una
qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione
alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3)
quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso (122);
4)
quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto (1969).
Art.
1430 Errore di calcolo
L'errore
di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica,
tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante
del consenso.
Art.
1431 Errore riconoscibile
L'errore
si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona
di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art.
1432 Mantenimento del contratto rettificato
La
parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima
che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo
conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva
concludere.
Art.
1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui
l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato (2706).
Art.
1434 Violenza
La
violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un
terzo.
Art.
1435 Caratteri della violenza
La
violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona
sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è
notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla
condizione delle persone.
Art.
1436 Violenza diretta contro terzi
La
violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un
discendente o ascendente di lui.
Se
il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è
rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art.
1437 Timore riverenziale
Il
solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art.
1438 Minaccia di far valere un diritto
La
minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art.
1439 Dolo
Il
dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno
dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe
contrattato.
Quando
i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi
erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art.
1440 Dolo incidente
Se
i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è
valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
Dell'azione
di annullamento
Art.
1441 Legittimazione
L'annullamento
del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è
stabilito dalla legge.
L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art.
1442 Prescrizione
L'azione
di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando
l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale (1425
e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è
stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o
d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli
altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto
(428, 775, 1326).
L'annullabilità
può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto,
anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Art.
1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se
il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti,
questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non
nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art.
1444 Convalida
Il
contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta
l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del
contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende
convalidarlo.
Il
contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione
di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo
di annullabilità.
La
convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere
validamente il contratto (1423,1451).
Art.
1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento
che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).
Art.
1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il
vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto,
salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Della
rescissione del contratto
Art.
1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il
contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per
la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere rescisso sulla
domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il
giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art.
1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se
vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella
dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte,
del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata
può domandare la rescissione del contratto.
L'azione
non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la
prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del
contratto.
La
lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non
possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934,
1970).
Sono
salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e
seguenti).
Art.
1449 Prescrizione
L'azione
di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma
se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La
rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione
quando l'azione è prescritta.
Art.
1450 Offerta di modificazione del contratto
Il
contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad
equità.
Art.
1451 L'inammissibilità della convalida
Il
contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art.
1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La
rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
(1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
(2652).
Della
risoluzione del contratto
Della
risoluzione per inadempimento
Art.
1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La
risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso
per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando
è stata domandata la risoluzione.
Dalla
data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non
può più adempiere la propria obbligazione.
Art.
1454 Diffida ad adempiere
Alla
parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un
congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine,
il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il
termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo
gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso
il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di
diritto.
Art.
1455 Importanza dell'inadempimento
Il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti,
1564 e seguente, 1668, 1901).
Art.
1456 Clausola risolutiva espressa
I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità
stabilite.
In
questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
Art.
1457 Termine essenziale per una delle parti
Se
il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi
essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se
vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne
notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).
In
mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata
espressamente pattuita la risoluzione.
Art.
1458 Effetti della risoluzione
La
risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le
parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica,
riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni
già eseguite (1360).
La
risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art.
1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti
non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la
prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1460 Eccezione d'inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi
per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura
del contratto (1565).
Tuttavia
non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il
rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art.
1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun
contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se
le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in
evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia
prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art.
1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La
clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha
effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità
(1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei
casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono
gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso,
una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art.
1463 Impossibilità totale
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già
ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e
seguenti).
Art.
1464 Impossibilità parziale
Quando
la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile
(1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della
prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non
abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).
Art.
1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei
contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero
costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa
per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo
di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata
consegnata.
La
stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o
costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora
oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere,
l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione,
se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata
(1378).
L'acquirente
è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era
sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità è sopravvenuta prima
che si verifichi la condizione (1360).
Art.
1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei
contratti indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
Dell'eccessiva
onerosità
Art.
1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita,
se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che
deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli
effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).
La
risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra
nell'alea normale del contratto.
La
parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di
modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923)
Art.
1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale
una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una
riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di
esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art.
1469 Contratto aleatorio
Le
norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per
loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
|