Art.
1100 Norme regolatrici
Quando
la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il
titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone
diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art.
1101 Quote dei partecipanti
Le
quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il
concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art.
1102 Uso della cosa comune
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso (1164).
Art.
1103 Disposizioni della quota
Ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota.
Per
le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art.
1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e
per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La
rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la
spesa.
Il
cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con
il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art.
1105 Amministrazione
Tutti
i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune (1106).
Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per
la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se
non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore (872).
Art.
1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con
la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il
miglior godimento della cosa comune.
Nello
stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art.
1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno
dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso
il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art.
1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di
alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello
stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o
di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di
durata superiore a nove anni.
L'ipoteca
può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma,
qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per
la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art.
1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno
dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l)
nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2)
se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105
3)
se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione
deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro
trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art.
1110 Rimborso di spese
Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art.
1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno
dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione
(1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in
ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il
patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato
stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se
gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art.
1112 Cose non soggette a divisione
Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di
cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art.
1113 Intervento nella divisione e opposizione
I
creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente
alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono
essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna
ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può
opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero
da collazione (737 e seguenti).
Art.
1114 Divisione in natura
La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).
Art.
1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292)
contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno
dalla domanda di divisione.
La
somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita
di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti.
Il
partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.
Art.
1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla
divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in
contrasto con quelle sopra stabilite.
Del
condominio negli edifici
Art.
1117 Parti comuni dell'edificio
Sono
oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l)
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2)
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;
3)
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Art.
1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il
diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se
il titolo non dispone altrimenti.
Il
condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art.
1119 Indivisibilità
Le
parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art.
1120 Innovazioni
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono
vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Art.
1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa.
Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel
caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art.
1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art.
1123 Ripartizione delle spese
Le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora
un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità
(att. 63).
Art.
1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le
scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al
fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art.
1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le
spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art.
1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della
parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art.
1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o
nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non
la consentono.
I
condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi
fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire
il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di
usare.
Art.
1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta
del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel
caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è
tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla
ricostruzione di queste.
Il
condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
Art.
1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando
i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore
dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può
altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se
per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità (att. 64).
La
nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art.
1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore
deve:
1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3)
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4)
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli,
alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art.
1131 Rappresentanza
Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora
la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore
che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto
al risarcimento dei danni.
Art.
1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il
condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se
l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Art.
1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art.
1134 Spese fatte dal condomino
Il
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che
si tratti di spesa urgente (1110).
Art.
1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre
a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede (att. 66):
1)
alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2)
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4)
alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale.
L'amministratore
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art.
1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell'edificio.
L'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati
alla riunione.
Delle
deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in
un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE
Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste
nelle seguenti leggi:
-
Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
-
Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei
condomini);
-
Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici);
Legge
17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).
Art.
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità stessa (1109).
Il
ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti),
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art.
1138 Regolamento di condominio
Quando
in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti,
155)
Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente.
Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le
norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt.
1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72,
155).
Art.
1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per
quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano
le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando
la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il
titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone
diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art.
1101 Quote dei partecipanti
Le
quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il
concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art.
1102 Uso della cosa comune
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso (1164).
Art.
1103 Disposizioni della quota
Ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota.
Per
le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art.
1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e
per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La
rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la
spesa.
Il
cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con
il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art.
1105 Amministrazione
Tutti
i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune (1106).
Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per
la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se
non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore (872).
Art.
1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con
la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il
miglior godimento della cosa comune.
Nello
stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art.
1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno
dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso
il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art.
1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di
alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello
stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o
di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di
durata superiore a nove anni.
L'ipoteca
può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma,
qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per
la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art.
1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno
dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l)
nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2)
se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105
3)
se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione
deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro
trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art.
1110 Rimborso di spese
Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art.
1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno
dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione
(1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in
ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il
patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato
stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se
gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art.
1112 Cose non soggette a divisione
Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di
cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art.
1113 Intervento nella divisione e opposizione
I
creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente
alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono
essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna
ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può
opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero
da collazione (737 e seguenti).
Art.
1114 Divisione in natura
La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).
Art.
1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292)
contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno
dalla domanda di divisione.
La
somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita
di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti.
Il
partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.
Art.
1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla
divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in
contrasto con quelle sopra stabilite.
Del
condominio negli edifici
Art.
1117 Parti comuni dell'edificio
Sono
oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l)
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2)
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;
3)
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Art.
1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il
diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se
il titolo non dispone altrimenti.
Il
condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art.
1119 Indivisibilità
Le
parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art.
1120 Innovazioni
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono
vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Art.
1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa.
Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel
caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art.
1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art.
1123 Ripartizione delle spese
Le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora
un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità
(att. 63).
Art.
1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le
scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al
fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art.
1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le
spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art.
1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della
parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art.
1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o
nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non
la consentono.
I
condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi
fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire
il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di
usare.
Art.
1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta
del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel
caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è
tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla
ricostruzione di queste.
Il
condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
Art.
1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando
i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore
dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può
altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se
per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità (att. 64).
La
nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art.
1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore
deve:
1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3)
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4)
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli,
alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art.
1131 Rappresentanza
Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora
la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore
che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto
al risarcimento dei danni.
Art.
1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il
condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se
l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Art.
1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art.
1134 Spese fatte dal condomino
Il
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che
si tratti di spesa urgente (1110).
Art.
1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre
a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede (att. 66):
1)
alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2)
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4)
alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale.
L'amministratore
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art.
1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell'edificio.
L'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati
alla riunione.
Delle
deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in
un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE
Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste
nelle seguenti leggi:
-
Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
-
Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei
condomini);
-
Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici);
Legge
17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).
Art.
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità stessa (1109).
Il
ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti),
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art.
1138 Regolamento di condominio
Quando
in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti,
155)
Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente.
Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le
norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt.
1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72,
155).
Art.
1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per
quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano
le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
|