Art.
810 Nozione
Sono
beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Dei
beni nell'ordine corporativo
[Art.
811 Disciplina corporativa] (*)
(*)
Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n.
287.
Dei
beni immobili e mobili
Art.
812 Distinzione dei beni
Sono
beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio,
e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al
suolo.
Sono
reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando
sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo
in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).
Sono
mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).
Art.
813 Distinzione dei diritti
Salvo
che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni
immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni
immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili
si applicano a tutti gli altri diritti (*).
(*)
Per ciò che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue pertinenze sono
sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili"
e l'art. 23, 2° comma, dispone che "sono considerati come mobili
imateriali estratti, le provviste, gli arredi".
Art.
814 Energie
Si
considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).
(*)
In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico,
cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione
(d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).
Art.
815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I
beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni
che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e
seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e
seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art.
816 Universalità di mobili
E'
considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono
alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Cod. Civ. 727, 2°
comma, 771, 2° comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3).
Le
singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati
atti e rapporti giuridici.
Art.
817 Pertinenze
Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa (*).
La
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o
da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021,
1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).
(*)
Per ciò che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. art. 23, Regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art.
818 Regime delle pertinenze
Gli
atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477, 2811, 2912), se
non è diversamente disposto.
Le
pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici
(*).
La
cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali
abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (Cod. Civ.
2643; Cod. Nav. 247, 2° comma, 863).
(*)
Per ciò che concerne i parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 5° comma, legge
214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9 della
medesima legge non possono essere ceduti separatamente dall'unità
immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.
Art.
819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La
destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano
da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704), quando la cosa
principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici
registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1° comma, 863).
Dei
frutti
Art.
820 Frutti naturali e frutti civili
Sono
frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o
no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli
animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché
non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può
tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).
Sono
frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224,
1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie
(1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni
(1571 e seguenti).
Art.
821 Acquisto dei frutti
I
frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce
(1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (181,
896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la
proprietà si acquista con la separazione.
Chi
fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che
abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I
frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto.
Dei
beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art.
822 Demanio pubblico
Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia,
le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate
alla difesa nazionale.
Fanno
parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade,
le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e
artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle
pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che
sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art.
823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I
beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e
seguenti).
Spetta
all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio
pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di
valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del
possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
Art.
824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
I
beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822,
se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del
demanio pubblico.
Allo
stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art.
825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono
parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che
spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri
soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno
dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini
di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art.
826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I
beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano
della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno
parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle
leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario
del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari
(Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .
Fanno
parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a
sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
pubblico servizio.
NOTA
Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:
"Art.
1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello
Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.
Art.
2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente
legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi,
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio
nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile,
vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche
monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai
sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si
estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art.
3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata,
in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
E'
altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da
quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".
Art.
827 Beni immobili vacanti
I
beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato.
Art.
828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I
beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto
non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I
beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che
li riguardano.
Art.
829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il
passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve
essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per
quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che
dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti
per i regolamenti comunali e provinciali.
Art.
830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I
beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle
regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai
beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art.
831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I
beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice,
in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li
riguardano.
Gli
edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione
neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non
sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.
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