Art.
2555 Nozione
L'azienda
è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per
l'esercizio dell'impresa.
Art.
2556 Imprese soggette a registrazione
Per
le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento
dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza
delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162,
782).
I
contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata
autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle
imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o
autenticante.
Art.
2557 Divieto di concorrenza
Chi
aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta (2125, 2596).
Il
patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti
dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività
professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque
anni dal trasferimento.
Se
nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il
divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel
caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza
disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore
per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per
le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile
uno sviamento di clientela.
Art.
2558 Successione nei contratti
Se
non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale (2112, 2610).
Il
terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla
notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo
caso la responsabilità dell'alienante.
Le
stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e
dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Art.
2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La
cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto,
nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel
registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in
buona fede all'alienante (att. 100-5).
Le
stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda,
se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art.
2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante
non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta,
anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel
trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti
anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori (2212 e seguenti).
Art.
2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario
dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli
deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo da
conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le
normali dotazioni di scorte.
Se
non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione
dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La
differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al
termine dell'usufrutto (2112).
Art.
2562 Affitto dell'azienda
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto
dell'azienda (1615 e seguenti).
Della
ditta e dell'insegna
Art.
2563 Ditta
L'imprenditore
(2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La
ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (att. 221).
Art.
2564 Modificazione della ditta
Quando
la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può
creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è
esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a
differenziarla.
Per
le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o modificazione
spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in
epoca posteriore.
Art.
2565 Trasferimento della ditta
La
ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2610).
Nel
trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa
all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella
successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al
successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art.
2566 Registrazione della ditta
Per
le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese deve
rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non è conforme a
quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi
di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha
avuto luogo la successione nell'azienda.
Art.
2567 Società
La
ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V
e VI di questo libro.
Tuttavia
si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Art.
2568 Insegna
Le
disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna.
Del
marchio
Art.
2569 Diritto di esclusività
Chi
ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a
distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per
i prodotti o servizi per le quali è stato registrato.
In
mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.
Art.
2570 Marchi collettivi
I
soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione
di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, a produttori o commercianti.
Art.
2571 Preuso
Chi
ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad
usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui
anteriormente se ne e valso.
Art.
2572 Divieto di soppressione del marchio
Il
rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art.
2573 Trasferimento del marchio
Il
marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in
ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei
caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del
pubblico.
Quando
il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di
fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso
esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art.
2574 Leggi speciali
Le
condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei
medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi
speciali.
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