Art.
14 Atto costitutivo
Le
associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico
(1350, 2643).
La
fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art.
15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto
di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La
facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art.
16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto
costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,
l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i
criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto
costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le
fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art.
17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
La
persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni
o eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473,
782; att. 5-7).
Senza
questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art.
18 Responsabilità degli amministratori
Gli
amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato
(1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art.
19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le
limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che
si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art.
20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea
delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne
è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo
caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere
ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art.
21 Deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per
modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art.
22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le
azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per
fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai
nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art.
23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le
deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento
della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona
fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
(1445, 2377).
Il
Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed
è notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione
delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può
essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art.
24 Recesso ed esclusione degli associati
La
qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato
può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne
parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione
d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi
motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli
associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art.
25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità
governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o
dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione
non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento
della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona
fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
(1445, 2377).
Le
azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art.
26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità
governativa può disporre il coordinamento della attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando,
per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art.
27 Estinzione della persona giuridica
Oltre
che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le
associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a
mancare.
L'estinzione
è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art.
28 Trasformazione delle fondazioni
Quando
lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché
dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La
trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le
disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o
più famiglie determinate (att. 10).
Art.
29 Divieto di nuove operazioni
Gli
amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona
giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata
dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.
Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale
e solidale (1292).
Art.
30 Liquidazione
Dichiarata
l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le
norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art.
31 Devoluzione dei beni
I
beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora
questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se
trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che
ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello
stesso modo l'autorità governativa.
I
creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti
di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art.
32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel
caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere,
ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art.
33 Registrazione delle persone giuridiche
In
ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche
(att. 22 e seguenti).
Nel
registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto
di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome
e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è
attribuita la rappresentanza.
La
registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli
amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con
la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art.
34 Registrazione di atti
Nel
registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il
trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se
l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti
ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art.
35 Disposizione penale
Gli
amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle
norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con
l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.
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