Art.
2549 Nozione
Con
il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o
di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Art.
2550 Pluralità di associazioni
Salvo
patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la
stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei
precedenti associati.
Art.
2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I
terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art.
2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La
gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il
contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata
contratta.
In
ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a
quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Art.
2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo
patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in
cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non
possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art.
2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le
disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto
di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per
le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva
la disposizione dell'art. 2102.
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