Art.
48 Curatore dello scomparso
Quando
una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o
dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare
un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli
inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia
interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se
vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se
vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il
medesimo non può fare.
Art.
49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi
due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori
legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (Cod.
Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art.
50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta
eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di
chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura
degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro
che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel
giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479)
possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I
legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti
dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi
all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro
che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni
possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che
si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per
ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale
può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e
alla loro parentela con l'assente.
Art.
51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il
coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo
le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art.
52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L'immissione
nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione
dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa
attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione
dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento
delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Art.
53 Godimento dei beni
Gli
ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei
beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art.
54 Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro
che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono
alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità
evidente riconosciuta dal tribunale.
Il
tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle
somme ricavate.
Art.
55 Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se
durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui
risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a
quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi
associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della
domanda giudiziale.
Art.
56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
Se
durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di
lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma
dell'art. 48.
I
possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della
loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti
dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
Se
l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il
diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art.
53.
Art.
57 Prova della morte dell'assente
Se
durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i
suoi eredi o legatari.
Si
applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
CAPO
II Della dichiarazione di morte presunta
Art.
58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando
sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza
del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la
morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In
nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove
anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può
essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di
assenza.
Art.
59 Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza,
quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano
decorsi almeno due anni.
Art.
60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre
che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte
presunta nei casi seguenti:
l)
quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte,
sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque
trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi
due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di
questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2)
quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o
comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre
anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si
siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace
ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3)
quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di
lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e
conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è
conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art.
61 Data della morte presunta
Nei
casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina
il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione
bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui
risale l'ultima notizia.
Qualora
non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine
del giorno indicato.
Art.
62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La
dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può
essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti
richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa
dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del
pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50.
Il
tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 726).
Art.
63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente
Divenuta
eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro
successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro
ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono
l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle
obbligazioni.
Si
estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma
dell'art. 50.
In
ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art.
64 Immissione nel possesso e inventario
Se
non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi
diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori
conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è
diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro
che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod.
Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti
devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto
della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art.
65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta
eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può
contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art.
66 Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta
La
persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha
diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora
dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).
Essa
ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se
è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di
questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi
eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per
il tempo anteriore alla data della morte.
Sono
salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Art.
67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La
dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su
richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in
contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.
Art.
68 Nullità del nuovo matrimonio
Il
matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la
persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia
accertata l'esistenza.
Sono
salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La
nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte,
anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).
CAPO
III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora
l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Art.
69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno
e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art.
70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora
l'esistenza
Quando
s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una
persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai
quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro
ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare
cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art.
71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora
l'esistenza
Le
disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di
eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di
cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti
della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La
restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione
in mora (821, 1219).
Art.
72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata
dichiarata la morte presunta
Quando
s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro
ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto
procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art.
73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata
la morte presunta
Se
la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è
provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i
suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e
seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni
se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo
di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
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