Art.
36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non
riconosciute
L'ordinamento
interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli
accordi degli associati.
Le
dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e
conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ.
75, 78).
Art.
37 Fondo comune
I
contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune
dell'associazione. Finche questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art.
38 Obbligazioni
Per
le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono
anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc.
Civ. 19).
Art.
39 Comitati
I
comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati
promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni,
mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle
disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle
leggi speciali.
Art.
40 Responsabilità degli organizzatori
Gli
organizzatori e coloro che assumono la gestione dei
fondi raccolti sono responsabili personalmente e
solidalmente della conservazione dei fondi e della loro
destinazione allo scopo annunziato.
Art.
41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in
giudizio
Qualora
il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica
(12), i suoi componenti rispondono personalmente e
solidalmente delle obbligazioni assunte. I
sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le
oblazioni promesse.
Il
comitato può stare in giudizio nella persona del
Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art.
42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora
i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o
questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si
abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa
stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è
stata disciplinata al momento della costituzione. |